Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35746 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35746 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTI STEFANO N. IL 29/07/1971
avverso la sentenza n. 10486/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

c. c.: 25-6-14

FATTO E DIRITTO
1 .-. Monti Stefano ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna a lui inflitta in primo grado
per i reati di cui all’art. 388 c.p.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità. Denuncia altresì vizio di motivazione in
ordine al diniego delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla
contestata aggravante.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su
motivi non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente,
oltre ad essere formulate in termini del tutto generici, attengono invero alla
valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e
non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata
su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i
giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame
completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile
sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. I rilievi relativi al diniego
delle attenuanti generiche in termini di prevalenza si traducono in doglianze di
mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di
merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là
dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato
semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in
favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in 4oma,1in data 25-6-14.

R.G. n. 47164-14

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