Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35746 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35746 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANGREC O ALESSANDRO N. IL 20/08/1989
avverso la sentenza n. 2010/2014 TRIBUNALE di LECCE, del
22/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 19/05/2015

Letta la requisitoria del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.L’imputato detenuto Giangreco Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe riportata, con la quale è stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cpp ss. la pena
concordata di anni 1 di reclusione ed euro 400 di multa con riferimento ai reati (ritenuta la
continuazione) ex artt. 624-625 n. 2 cp (capo A) e 495 cp (capo B).

CONSIDERATO IN DIRITTO.
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e il ricorrente va condannato alle spese
del grado e al versamento di somma in favore della cassa ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1500.
È pur vero che l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125,
comma terzo cpp per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena
su richiesta delle parti. Tuttavia, in tal caso, esso non può non essere conformato alla
particolare natura giuridica della sentenza di patteggiannento, rispetto alla quale, pur non
potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto
concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente
correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di
provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza
di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cpp deve essere accompagnato da una specifica
motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi
sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita
– che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la
pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cpp (SU n. 10372 del 1995, RV 202270).
Il principio era stato anticipato da SU n. 5777 del 1992, RV 191134-5 e da SU n. 3 del 1999,
RV 212437-8 e poi ribadito, da ultimo, da Sez. Il ASN 201206455-RV 252085, per quanto
concerne il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’ art. 129
c.p.p., atteso che l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della
delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi
concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi, essendo sufficiente – in caso
contrario – la semplice enunciazione, anche implicita, di aver effettuato con esito negativo la
verifica richiesta dalla legge, e cioè che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza
di proscioglimento ex art. 129 cpp.
Orbene, nel caso in esame, si rileva, non solo l’ assenza di elementi dai quali dedurre che
s’imponeva, alla luce delle considerazioni che precedono, una specifica motivazione sul punto
in questione, ma anche che il giudice ha specificamente indicato le ragioni che l’ hanno indotto
a ritenere insussistenti i presupposti per il proscioglimento nel merito;
2.La sentenza impugnata va dunque ritenuta congruamente e correttamente motivata e, di
conseguenza, manifestamente infondata appare la doglianza de qua, donde l’inammissibilità
del ricorso.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di millecinquecento euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 19. 5. 2015

2.Deduce il ricorrente violazione dell’art. 129 cpp perché anche in presenza di richiesta di
applicazione di pena, il giudice deve pronunziarsi sulla assenza di cause di proscioglimento. Il
che non è avvenuto nel caso di specie.

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