Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35745 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35745 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALIOTTI ALFREDO N. IL 19/07/1943 parte offesa nel procedimento
MASCI ANNA
c/
TORTI FEDERICO N. IL 13/08/1985
avverso il decreto n. 491/2013 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
09/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO:

Uditi difens Avv.;

Data Udienza: 19/05/2015

Letta la requisitoria del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Paliotti Alfredo ricorre contro un provvedimento che qualifica decreto di archiviazione e che
sostiene essere stato emesso dal GIP presso il tribunale di Perugia, lamentando di non avere
avuto avviso come PO, pur avendone fatto richiesta e prospettando, conseguentemente, una
violazione del principio del contraddittorio.

1.Premesso che nessun provvedimento del GIP si rinviene in atti,
il ricorso è inammissibile in quanto proposto non contro decreto di archiviazione, ma contro
atto amministrativo interno all’ufficio di Procura (trasmissione all’archivio di atti non costituenti
notizia di reato e iscritti nel c.d. “mod. 45”). Trattasi di atto non impugnabile.
2.11 ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della
cassa ammende, che si stima equo determinare in euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 19.5.2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

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