Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35744 del 19/05/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35744 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI GROSSETO
nei confronti di:
MASCONNI VIVIANO N. IL 10/10/1959
avverso l’ordinanza n. 1233/2014 TRIBUNALE di GROSSETO, del
10/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 19/05/2015
- Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio
degli atti al Tribunale di Grosseto.
RITENUTO IN FATTO
Ricorre il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Grosseto avverso l’ordinanza
dibattimentale del Tribunale monocratico della medesima città del 10 ottobre
indeterminatezza dell’imputazione – di Masconni Viviano e sono stati restituiti gli
atti al Pubblico Ministero.
Il ricorrente – dopo aver contestato che si sia di fronte ad un’accusa
indeterminata – si duole della emissione del provvedimento impugnato senza la
previa sollecitazione di un intervento integrativo del Pubblico Ministero, che
rimediasse alla eccepita e ritenuta indeterminatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità – condivisa da questo
Collegio – è abnorme, per la sua attitudine a determinare una indebita
regressione del procedimento, l’ordinanza del giudice del dibattimento che,
nell’ipotesi di genericità o indeterminatezza dell’imputazione, restituisca gli atti al
pubblico ministero senza averlo preventivamente sollecitato ad integrare o
precisare la contestazione (Cass., n. 39234 del 14/3/2014. Conformi: N. 38940
del 2013 Rv. 256382; N. 42161 del 2013 Rv. 256974; N. 3742 del 2014 Rv.
258771). Tale orientamento trova la sua ragion d’essere nella necessità di
evitare regressioni del procedimento che non siano strettamente funzionali
all’assolvimento delle finalità del processo, giacché il principio di economia e di
ragionevole durata dello stesso impongono che non venga adottato una
declaratoria di nullità se prima non si svolge l’attività necessaria (l’invito al PM
alla precisazione dell’accusa) a rimuovere la causa di nullità.
Non essendo stato rispettato il citato principio, l’ordinanza impugnata deve
essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti per la prosecuzione del
processo.
P.Q.M.
1
2014, con cui è stata dichiarata la nullità della citazione a giudizio – per
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Grosseto per il corso ulteriore.
Così deciso il 19/5/2015