Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35743 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35743 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ARGENTIERI ANNA N. IL 07/10/1967
avverso la sentenza n. 535/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 25/06/2014
L{7003
Fatto e Diritto
1 .-. La ricorrente impugna la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato la
condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di evasione dagli
arresti domic i liari.
Deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto le censure sono formulate in modo
stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza
impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i
punti oggetto di doglianza.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1.000,00, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così ciso in Ro a il 25-6-14.
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IN CANCELLERIA
1 4 A60 2014
Il Funzionario Giudiziario
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