Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35742 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35742 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASINI ALESSIO N. IL 24/11/1952
avverso la sentenza n. 3109/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/05/2015

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 21/5/2013, ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Casini Alessio avverso la sentenza del
Tribunale di Monsummano, che lo ha condannato a pena di giustizia per il reato

In motivazione si legge che l’atto di gravame non rispecchia i dettami del codice,
perché si esaurisce nella proposizione dell’impugnazione senza l’esposizione delle
ragioni di doglianza.

2 Avverso la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per
Cassazione l’imputato dolendosi del fatto che “la Corte d’appello di Firenze, ha
accolto le motivazioni del Procuratore Generale di Firenze di conferma della
sentenza di primo grado, senza tenere conto delle numerose istanze e documenti
presenti nelle richieste di remissione in termini per i quali ampia e dettagliata
motivazione d’appello era stata proposta a difesa di Alessio Casini”. Si duole,
inoltre, della mancata concessione delle attenuanti generiche e della mancata
applicazione dell’indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, giacché il ricorrente svolge considerazioni che
attengono al rigetto dell’istanza di restituzione nel termine (proposta il
26/7/2011 e rigettata dalla Corte d’appello il 20/2/2012) e non già alla
motivazione della sentenza impugnata, che riguarda la dichiarazione di
inammissibilità dell’appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Monsummano terme del 19/4/2011. Per tale motivo non aggredisce in alcuna
maniera la ratio del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

P.Q.M.
1

di cui all’art. 582 cod. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/5/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA