Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35742 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35742 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal

OCHINCA Diana, nata a Chisinau (Moldavia) il 14 novembre 1987,

avverso la sentenza del Giudice di pace di San Giovanni in Persiceto in data 17
giugno 2010, R.G. n. 16/2010.

Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 5 luglio 2013, dal
consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni Pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in
persona del sostituto procuratore generale, Sante Spinaci, il quale ha chiesto il
rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore dell’imputata non è comparso.

Data Udienza: 05/07/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 17 giugno 2010 il Giudice di pace di San
Giovanni in Persiceto ha dichiarato Ochinca Diana, cittadina della Moldavia,
responsabile del reato previsto dall’art. 10 bis d.lgs. 25/07/1998, n. 286, per
essersi trattenuta illegalmente nel territorio dello Stato, dove era sorpresa in San
Giovanni in Persiceto (provincia di Bologna), il 29 aprile 2010, e ha condannato

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l’Ochinca, tramite il
suo difensore, il quale, con unico motivo, deduce l’erronea applicazione della
legge penale per mancanza e/o insufficienza della motivazione con riguardo alla
mancata applicazione dell’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Lo stesso giudice di pace, nella motivazione della sentenza impugnata, dà
atto del deposito del conseguito permesso di soggiorno, da parte dell’imputata,
in data 20 maggio 2010 per matrimonio contratto con cittadino italiano.
E, tuttavia, di tale regolarizzazione della permanenza in Italia dell’Ochinca,
pressoché immediata rispetto alla data del 29 aprile 2010 del contestato reato, il
giudice di merito non ha fatto alcun conto, limitandosi a fondare la decisione di
condanna sull’illegalità della presenza della ricorrente nel territorio della
Repubblica alla data del 29 aprile 2010, allorché, come risulta dall’informativa di
reato e relativi allegati, acquisiti al fascicolo del dibattimento e pertanto
utilizzabili ai fini del giudizio, la stessa Ochinca, in stato di gravidanza, si era
portata negli uffici del commissariato di San Giovanni in Persiceto per richiedere
la documentazione necessaria al fine di ottenere il permesso di soggiorno
nell’imminenza del suo matrimonio con cittadino italiano.
Al riguardo, va osservato che l’art. 10, comma 6, secondo periodo e ultima
parte, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche (abbreviato in
T.U. imm.), prevede che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere,
acquisita la documentazione del rilascio del permesso di soggiorno, nelle ipotesi
di cui all’art. 5, comma 6, dello stesso testo unico, tra cui rientrano i permessi
rilasciati dal questore per seri motivi, in particolare di carattere umanitario o
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, e la tutela
2

l’imputata alla pena di euro 5.000,00 di ammenda.

della famiglia, della prole e dell’infanzia rientra certamente tra i compiti primari
della Repubblica italiana a norma degli artt. 29-31 Cost., con la conseguente
rilevanza del permesso di soggiorno per motivi familiari che la ricorrente ha
dimostrato di aver conseguito il 20 maggio 2010, solo ventuno giorni dopo la
denuncia della sua presenza illegale nel territorio della Repubblica, determinata
dalla spontanea presentazione della stessa imputata negli uffici del

permanenza in Italia.
Né va trascurato, come correttamente rilevato dalla ricorrente, che l’istituto
dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34
d.lgs. 28/08/2000, n. 274, in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace,
si applica, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno
illegale dello straniero nel territorio dello Stato, oggetto della contestazione in
esame (c.f.r. Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, dep. 01/04/2011, Prisecari, Rv.
249855, che richiama la sentenza della Corte cost., in subiecta materia, n. 250
del 2010).

2. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio
per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ad
altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio (Sez. 1, n. 36216 del
23/09/2010, dep. 11/10/2010, Ssahhl Moamed, Rv. 248279), il quale dovrà
verificare la sussistenza delle condizioni per dichiarare l’improcedibilità
dell’azione penale sulla base delle norme sopra indicate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace
di San Giovanni in Persiceto.

Così deciso, in Roma, il 5 luglio 2013.

commissariato di San Giovanni in Persiceto al fine di regolarizzare la sua

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