Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35741 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35741 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HRACHE SAMIR N. IL 12/05/1981
avverso la sentenza n. 418/2010 GIUDICE DI PACE di FERRARA, del
14/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott..,4~4:
che ha concluso per A ,sz.Cr.,’ cttk,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/07/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e
vizio di motivazione: il Hrace era titolare di permesso di soggiorno valido per lo meno sino al
31/12/10, la moglie era già soggiornante regolare e la coppia aveva un figlio nato il 30/6/05
(giusta documenti allegati). Non si era valutata la ricorrenza della scriminante di cui all’art. 51
cp (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere in riferimento al ricongiungimento
familiare e all’adempimento dei doveri connessi allo status di padre o di coniuge), laddove il
Hrace aveva avuto il premesso di soggiorno nella stessa data della contestazione del reato.
Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno
compariva per l’imputato.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. La sentenza impugnata è manchevole quando, dopo
aver ricordato che il Hrace si era presentato in Questura per chiedere il permesso di soggiorno
rappresentando che la moglie necessitava di cure mediche, ha rilevato come la circostanza non
fosse comprovata, senza tuttavia far ricorso ai propri poteri istruttori. La circostanza (non tale
da integrare l’esimente dell’art. 51 cp, altri essendo i parametri di protezione internazionale o
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano
previsti dal d.lgs. n. 286/98, artt. 10-bis, co. 6, e 5, co. 6) avrebbe tuttavia potuto aver rilievo
ai fini dell’applicazione della causa di improcedibilità dei casi di particolare tenuità del fatto di
cui all’art. 34 d.lgs. n. 274/2000. In tal senso si già pronunciata questa Corte di legittimità
(Cass., I, sent. n. 13412 dell’8/3/11, rv. 249855): “L’istituto dell’esclusione della procedibilità
per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 274 del 2000, in materia di
procedimento dinnanzi al giudice di pace, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, anche al
reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Statd(in proposito v. C.
Cost., sent. n. 250 del 2010, massima n. 34826).
La sentenza, ai fini di una più completa motivazione di merito, va pertanto annullata con rinvio
per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ferrara.
Pqm
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ferrara.
Roma, 5/7/13

Il

Con sentenza 14/10/10 il Giudice di pace di Ferrara condannava Hrace Samir, straniero extracomunitario di nazionalità marocchina, alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato
(accertato in Ferrara il 31/8/10) di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, in quanto
privo di permesso di soggiorno (art. 10-bis d.lgs. n. 286/98). Era lo stesso Hrace, osservava il
GdP, che si era presentato presso gli uffici della Questura di Ferrara per chiedere il premesso di
soggiorno dichiarando di essere in Italia dal 5/12/03.

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