Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35740 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35740 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOSSETTO DIEGO N. IL 20/11/1974
avverso la sentenza n. 2776/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

cc: 25-6-14

FATTO E DIRITTO
1 .-. Lossetto Diego ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ritenuta sussistenza
dell’elemento psicologico del reato di evasione a lui ascritto.
2 .-. Il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in censure che, in vero,
attengono alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del Giudice
di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando
fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i
Giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti
alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e
della correttezza logica.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
così deciso in Ioma, all’udienza del 25-6-14.

R.G. n. 46814-13

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