Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35740 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35740 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARR CKEIKH TOUBA N. IL 01/09/1981
avverso la sentenza n. 432/2010 GIUDICE DI PACE di FERRARA, del
20/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
5
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per zR
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/07/2013

Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione l’imputato con atto a sua firma, deducendo: 1) violazione di norme
processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, la denuncia e la condanna essendo basate sulla
dichiarazione da lui stesso resa nella sua domanda di permesso circa la decorrenza della sua
presenza in Italia (dal 10/12/02), senza essere stato avvertito della portata autoincriminatoria
della dichiarazione medesima (pertanto inutilizzabile anche la testimonianza resa sul punto del
funzionario della Questura sentito in dibattimento); 2) vizio di motivazione laddove non si era
precisato che gli accertamenti AFIS e/o dattiloscopici a suo carico erano anteriori (2003-2008)
alla norma penale incriminatrice (L n. 94 del 15/7/09). Chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno
compariva per l’imputato.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Premesso che le dichiarazioni auto indizianti del Sarr
sono intervenute quando nessuna indagine era in corso nei confronti di alcuno e, senza perciò
determinare alcun vizio processuale, esse sono state la semplice occasione all’avvio dell’azione
penale (in proposito v. C. Cost., sent. n. 250 del 9/6/10, massima n. 34837); premesso che la
rilevanza costituzionale della mancata previsione di una normativa transitoria per gli stranieri
illegalmente presenti nel territorio dello Stato al momento dell’entrata in vigore della L n. 94
del 15/7/09 è già stata esclusa dalla Corte Costituzionale (v. sent. citata, massima n. 34836);
tutto ciò premesso, va dato atto che la sentenza impugnata è manchevole quando (sul punto
la doglianza è implicita, dove, a conclusione del secondo motivo di ricorso, vengono richiamati i
motivi familiari che avevano indotto il Sarr a recarsi in Questura per chiedere il permesso di
soggiorno), dopo aver dato atto del matrimonio contratto dal Sarr il 29/7/10 in San Marino con
una donna nata a Ferrara di nome Annalisa Vezzelli, ha messo in dubbio la sua cittadinanza
italiana senza far ricorso ai propri poteri istruttori. La detta cittadinanza e l’effettiva convivenza
della coppia (anch’essa da accertare), anche perché influenti sul possibile rilascio del permesso
di soggiorno, avrebbero potuto aver rilievo ai fini dell’applicazione della causa di improcedibilità
dei casi di particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 274/00. In tal senso si già
pronunciata questa Corte di legittimità (Cass., sez. I, sent. n. 13412 dell’8/3/11, rv. 249855):
“L’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 del
D.Lgs. n. 274 del 2000, in materia di procedimento dinnanzi al giudice di pace, si applica, ove
ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel
territorio dello Statd(in proposito v. ancora C. Cost., sent. n. 250 del 2010, massima 34826).
La sentenza va pertanto annullata con rinvio al Giudice di Pace di Ferrara che si uniformerà alle
questioni di diritto come sopra decise (art. 627.3. cpp).
1

Con sentenza 20/10/10 il Giudice di pace di Ferrara condannava Sarr Cheikh Touba, straniero
extra-comunitario di nazionalità senegalese, alla pena di euro 5.000 di ammenda per il reato
(accertato in Ferrara il 22/9/10) di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, in quanto
privo di permesso di soggiorno (art. 10-bis d.lgs. n. 286/98). Era lo stesso Sarr, segnalava il
GdP, che si era presentato presso gli uffici della Questura di Ferrara per chiedere il premesso di
soggiorno dichiarando di essere in Italia dal 2002, coniugato (il 29/7/10 a San Marino) con una
cittadina italiana (Vezzelli Annalia, nata a Ferrara, ma sulla cittadinanza, osservava il GdP, non
vi era prova). Il Sarr, poi, dagli accertamenti AFIS e dattiloscopici risultava persona segnalata
e precedentemente identificata.

Pqm
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ferrara.

Roma, 5/7/13

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