Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3574 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3574 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARLI NICOLA N. IL 21/03/1970
avverso l’ordinanza n. 5/2014 TRIB. LIBERTA’ di POTENZA, del
28/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
re/sentite le conclusioni del PG Dott.

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cleA

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/09/2014

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 28.2.14 il Tribunale di Potenza-Sez.Riesanne rigettava l’appello proposto
dal difensore di SARLI Nicola avverso il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di
Potenza,in data 17 settembre 2013 che rigettava l’istanza di scarcerazione per decorrenza dei
termini di custodia cautelareCon l’istanza (datata 13/9/13) il Sarli asseriva l’avvenuto decorso del termine di un anno(alla

13.6.12,di condanna alla pena di anni dieci di reclusione,con riserva di giorni 90 per deposito
della motivazione.
A riguardo la difesa evidenziava altresì che non aveva efficacia l’ordinanza emessa dalla Corte
di Appello che-in data 17.9.13 aveva disposto la sospensione del suddetto termine,essendo
stato annullato tale provvedimento.
L’istanza difensiva tesa a sostenere la decorrenza dei termini era stata rigettata dalla Corte
territoriale,evidenziando che la stessa Corte aveva emesso altro provvedimento di sospensione
del suddetto termine ex art.304 CPP. in data 18/7/2014 in base a diversi presupposti , e
rilevando che il Tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza in tal senso emessa.
Pertanto si rilevava il perdurare dell’effetto del provvedimento de quo,con sospensione dei
termini di custodia cautelare.
Nel procedimento innanzi al Tribunale,ai sensi dell’art.310 CPP. la difesa aveva censurato la
decisione rilevando che la Corte di Appello non avrebbe potuto emettere l’ulteriore ordinanza di
sospensione del ternnine,essendo pendente il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di
rigetto dell’istanza di ricusazioneInoltre deduceva la prevalenza del provvedimento emesso dalla Corte in data 16.8.13,(che
aveva annullato l’ordinanza del 3.7.13) in quanto tale provvedimento non risultava impugnato.
Con motivi aggiunti la difesa aveva dedotto innanzi al Tribunale che erano venuti meno i motivi
posti alla base dell’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare.

Il Tribunale aveva dichiarato l’inammissibilità della prima censura,inerente alla illegittimità
dell’ordinanza in data 18.7.13,rilevando che tale motivo riguardava un provvedimento sul
quale il Tribunale si era già pronunziato-in data 30.8.13–Rilevava peraltro che la seconda censura,relativa alla prevalenza dell’ordinanza emessa dalla
Corte in data 16.8.13,restava incomprensibile.
–Osservava infine che le deduzioni articolate con motivi nuovi,erano inammissibili,in quanto
l’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare,risulta revocabile,in presenza di
fatti sopravvenuti .
Nella specie,nel giudizio di impugnazione,non emergeva che il SARLI avesse chiesto alla Corte
di Assise di Appello la “revoca dell’ordinanza emessa il 18.7.13”,e pertanto il Tribunale riteneva

data del 13-9-13),considerando che era stata pronunziata dal Tribunale sentenza ,in data

”inammissibile”la censura relativa ai presupposti di permanenza della sospensione -In tal
senso era stata rigettata l’impugnazione formulata ai sensi dell’art.310 CPP avverso il rigetto
dell’istanza di scarcerazione pronunziato dalla Corte territoriale il 17.9.13-

Avverso detto provvedimento proponeva impugnazione il SARLI,deducendo:
che il Tribunale aveva deciso senza tener conto della pendenza del giudizio sulla istanza di
ricusazione del giudice di appello,onde era da ritenere che lo stesso giudice non avesse

cautelare,inerente al reato di cui all’art.416 bis CR
Ribadiva che il termine doveva ritenersi decorso alla data del 13.9.13,evidenziando che anche
l’ordinanza del 18.8.13 era stata impugnata.
Chiedeva pertanto l’annullamento dell’ordinanza-

RILEVA IN DIRITTO

La Corte osserva che il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.
Invero è da premettere che la pendenza di una istanza di ricusazione non preclude la adozione
dei provvedimenti relativi alla decorrenza dei termini relativi allo stato di custodia cautelare
dell’imputato: (si richiama quanto stabilito con sentenza delle Sezioni Unite,9 giugno
2011,n.23122,Tanzi-RV249733-per cui>rientra nell’ambito del divieto ,per il giudice ricusato,di
pronunciare sentenza sino a che non intervenga l’ordinanza che dichiara inammissibile o
rigetta la ricusazione,ogni provvedimento che,comunque denominato,sia idoneo a definire la
regiudicanda cui la dichiarazione di ricusazione si riferisce>osservando che la sospensione dei
termini disposta ex art.304 CPP non rientra nell’ambito dei suddetti provvedimenti,preclusi al
giudice di merito in pendenza di una istanza di ricusazione).
D’altra parte i motivi di ricorso si rivelano ripetitivi laddove reiterano la censura riguardante la
pretesa insussistenza dei presupposti per la sospensione dei termini di cui si tratta,e la
illegittimità del provvedimento emesso dalla Corte territoriale,in data 17 settembre
2013,dovendo evidenziarsi che la Corte di Appello aveva provveduto sulla sospensione dei
termini,con l’emissione di una seconda ordinanza,ai sensi dell’art.304 CPP.che si basava su
presupposti diversi,come rilevato dal Tribunale del riesame.
Non si evidenziano da parte del ricorrente,sul punto,specifiche deduzioni,onde i motivi di
ricorso si risolvono in una generica reiterazione-come tale ininfluente- di censure la cui
infondatezza era stata adeguatamente vagliata dal Tribunale aditoPer tali motivi si impone la declaratoria di inammissibilità del gravame,a cui consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
a favore della Cassa delle Ammende.

adottato legittimamente il provvedimento di sospensione del termine di custodia

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 Disp.Att.CPP.

Roma,deciso il 23 settembre 2014

Il Consigliere relatore

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