Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35739 del 25/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35739 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARANZANO VINCENZO N. IL 04/09/1972
CAPIZZI SALVATORE N. IL 15/02/1943
LA VECCHIA SALVATORE N. IL 29/07/1974
avverso la sentenza n. 3874/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 04/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

FATTO E DIRITTO
1
Maranzano Vincenzo, Capizzi Salvatore e La Vecchia Salvatore hanno proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena
inflitta, ritenuta eccessiva.
2 .-. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze di mero fatto, con le
quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur adeguatamente motivato,
nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi
favorevoli agli imputati semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva
rilevanza. Anche la censura relativa alla sanzione applicata è inammissibile, in quanto con essa si
censura un punto della decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla
valutazione discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove —
come appunto nel caso di specie— corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all’art.
133 cp. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
5 .-. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali ed al versamento pro capite ex art. 616 c.p.p. di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000,00, non
ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Per questi motivi
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in dita 25-6-2014.

R.G. n. 46695-13

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA