Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35739 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35739 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORATTI GABRIELE N. IL 18/11/1978 parte offesa nel procedimento
c/
avverso il decreto n. 266/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
20/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/05/2015

- Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice delle indagini preliminari preso il Tribunale di Milano, con decreto del
20/5/2013, emesso de plano, ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero,
l’archiviazione del procedimento n. 32359/2011 – avente ad oggetto il reato di

individuare l’autore del fatto e per infondatezza della notizia di reato (con
riguardo alla posizione del giornalista Franco Vanni).

2. Ricorre Moratti Gabriele, a mezzo del difensore, avverso il decreto suddetto
per violazione di legge. Deduce di aver tempestivamente proposto opposizione
all’archiviazione indicando i temi di indagine da sviluppare e le relative fonti di
prova, che, se acquisite, avrebbero orientato diversamente il giudicante. Questo
fatto imponeva al Giudice delle indagini preliminari di provvedere sulla richiesta
del Pubblico Ministero all’esito dello svolgimento dell’udienza camerale, da fissare
all’uopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La doglianza è fondata.
L’art. 410 c.p.p., come è noto, configura un sistema di equilibrio tra il
principio di obbligatorietà dell’azione penale e quello di economia processuale,
tendente sia ad impedire inerzie e lacune investigative del pubblico ministero, sia
indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendosi al giudice, in tale
evenienza, lo strumento dell’archiviazione de plano (cfr. Corte cost., 11 aprile
1997 n. 95).
Per l’effetto, dalla disciplina positiva deriva che, qualora sia stata proposta
opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi
dell’art. 410 c.p.p., può disporre l’archiviazione con provvedimento de plano
esclusivamente in presenza di due condizioni, delle quali deve dare atto con
adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità dell’opposizione, per l’omessa
indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della
notizia di reato. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona
offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza del quale il
provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della
garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per Cassazione.
Ai fini della corretta applicazione della richiamata disposizione, è stat« ritenuto
1

cui all’art. 615-bis cod. pen. – instaurato contro ignoti per l’impossibilità di

(v. Cass., Sez. un., 14 febbraio 1996, Testa), che ) ai fini dell’apprezzamento
sull’ammissibilità dell’opposizione ; il giudice deve tenere conto della pertinenza
(cioè la inerenza rispetto alla notizia di reato) e della rilevanza degli elementi di
indagine proposti (cioè l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta
nel corso delle indagini preliminari) senza però poter effettuare valutazioni
anticipate di merito ovvero prognosi di fondatezza o meno di tali elementi di
indagine Cosicché eventuali ragioni di infondatezza dei temi indicati nell’atto di
opposizione non possono costituire motivo legittimo di inammissibilità, neppure

suppletiva” e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa.
Sotto questo profilo, il provvedimento del GIP in esame va censurato avendo il
giudice disposto l’archiviazione del procedimento senza nemmeno prendere in
considerazione l’opposizione del Moratti, il quale aveva sollecitato l’acquisizione
di informazioni da parte del giornalista che aveva pubblicato le immagini che lo
riguardavano.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso il 19/5/2015

ove attengano ad una valutazione prognostica dell’esito della “investigazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA