Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35738 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35738 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FANTAUZZI SABRINA N. IL 07/02/1969
avverso la sentenza n. 1621/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 25/06/2014
c.c.: 25-6-14
FATTO E DIRITTO
1
Fantauzzi Sabrina ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi
confronti in primo grado per evasione dagli arresti domiciliari.
La ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti
generiche ed alla entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. I
rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze
di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice
di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta
specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli
all’imputata semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro
decisiva rilevanza. La determinazione della pena entro i limiti edittali è,
d’altra parte, facoltà discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede
di giudizio di legittimità quando fondata su congrua e non manifestamente
illogica motivazione. Nel caso di specie essa è stata motivata con riferimento
ai plurimi ed anche specifici precedenti dell’imputata e al difetto di qualsiasi
elemento positivo apprezzabile in suo favore; e tale argomentazione non viene
contestata dall’imputata con alcuna censura pertinente.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in oma, all’udienza del 25-6-2014.
R.G. 46644-13