Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35738 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35738 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIOLOSA’ AGATINO N. IL 26/08/1973 parte offesa nel
procedimento
c/
GARLANO RITA GAETANA N. IL 13/01/1973
avverso il decreto n. 6234/2013 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
06/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/05/2015

- Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato
con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per i conseguenti adempimenti.

RITENUTO IN FATI-0

Ricorre Agatino Diolosà avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice
delle indagini preliminari di Catania in data 6/6/2013 ai sensi degli artt. 408 e

Gaetana.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen.,
dal momento che la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero non gli è
stata correttamente notificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di legittimità, anche di questa sezione, è costante nel ritenere
che l’omesso avviso della richiesta d’archiviazione del Pubblico Ministero alla
parte offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo
decreto del giudice delle indagini preliminari emesso “de plano”, che può essere
fatta valere con ricorso per cassazione ex art. 127 c.p.p., comma 5, (Cassazione
penale, sez. 2, 22/12/2009, n. 1929 Cfr., in senso conforme, Cass., sez. 1, pen.,
sent. 1 aprile 2008 (ud.); 8 maggio 2008 (dep.) n. 18666; Id., sez. 5, sent. 6
novembre 2008 (ud.)).
Invero, l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa (che
abbia manifestato volontà di essere informata) della richiesta di archiviazione
avanzata dal Pubblico Ministero, colpendo in radice il diritto al contraddittorio,
impedisce la potenziale instaurazione dello stesso e determina la nullità del
conseguente decreto di archiviazione (Cassazione penale, sez. 5, 18/10/2002, n.
38102).
Occorre considerare, al riguardo, che il ruolo della persona offesa da reato è
stato potenziato nel nuovo codice in considerazione dell’essere portatrice di un
interesse squisitamente penale finalizzato alla repressione del fatto criminoso a
differenza della parte civile titolare di una pretesa civilistica restitutoria e
riparatoria. La persona offesa interviene in quella fondamentale attività di
controllo, connessa all’obbligatorietà dell’azione penale, con la quale si mira a
conseguire risultati di correttezza e linearità nello svolgimento delle indagini e
nelle determinazioni consequenziali al loro epilogo, sicché si comprende per

1

409 cod. proc. pen. nel procedimento n. 5065/2013 R.G.N.R. contro Garlano Rita

quale ragione l’omesso avviso di cui all’art. 408 c.p.p. costituisca una causa di
nullità (Cassazione penale, sez. 3, 09/07/1996).
Il ricorso proposto richiama in maniera puntuale tali principi sicché risulta
meritevole di accoglimento, non risultando gli atti che l’avviso alla persona offesa
sia stato effettuato. Infatti, sebbene una notifica sia stata tentata in data
13/5/2013, ai sensi dell’art. 157, comma 8, cod. proc. pen., non vi è prova del
ricevimento della raccomandata prescritta dalla norma suddetta.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catania per il corso ulteriore.
Così deciso il 19/5/2015

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA