Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35737 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35737 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI UMBERTO N. IL 11/02/1951
GUARNIERI CLORINDA N. IL 08/04/1947
SPINELLI VINCENZO N. IL 22/12/1975
SPINELLI CAMILLO N. IL 17/01/1975
SPINELLI NELLA N. IL 06/11/1973
SPINELLI GIOVINA N. IL 03/04/1972
SPINELLI ADELAIDE N IL 13/01/1978
SPINELLI DANIELA N. IL 27/09/1981
SPINELL1 ORNELLA N. IL 27/02/1980
SPINELLI ELISA N. IL 04/04/1983
avverso il decreto n. 2/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
15/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 19/05/2015

- Lette le conclusioni del Procuratore generale della repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con decreto del 15 novembre – 10 dicembre
2013, a conferma di quello emesso dal Tribunale di Pescara in data 8/9 aprile
2012, ha disposto, a carico di Spinelli Umberto, Spinelli Nella, Spinelli Giovina e

senza obbligo di soggiorno nel comune di residenza – per anni tre, ai sensi della
L. 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché l’aggravamento, per anni due, della
sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno per anni tre applicata a
Spinelli Vincenzo con decreto n. 18/2008 R.M.S.P. del 12/20 febbraio 2009 del
Tribunale di Pescara (portando quindi la misura ad anni cinque) ed applicando
altresì a Spinelli Vincenzo l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza per lo
stesso periodo. Col medesimo decreto ha disposto, altresì, ai sensi dell’art. 2/ter
della L. 31/5/1965, n. 575, la confisca – a carico di Spinelli Umberto, Guarnieri
Clorinda, Spinelli Vincenzo, Spinelli Nella, Spinelli Giovina, Spinelli Adelaide,
Spinelli Daniela, Spinelli Ornella e Spinelli Elisa – dei seguenti beni:
– appartamento sito in Pescara, via Passo Lanciano, piano terra, int. 2, intestato
a Spinelli Elisa;
– quota di 2/24 dell’appartamento sito in Pescara, Strada Valle Furci, n. 7,
intestata a Spinelli Ornella;
– appartamento sito in Pescara, via Colle Innamorati, n. 233, intestato a Spinelli
Adelaide;
– immobili siti in Pescara, via Fonte Romana, n. 15, identificati al foglio 19,
particelle nn. 1096 sub 1 e 2631, di proprietà di Guarnieri Clorinda, e particella
n. 1096 sub 2 e 2630 di Spinelli Camino, costituenti l’abitazione familiare e
relative pertinenze del nucleo Spinelli Umberto e Guarnieri Clorinda;
– immobili siti in Pescara, via Colle Marino, n. 19, di proprietà di Spinelli Daniela;
– autovettura Mercedes classe E tg DW673AC, intestata a Spinelli Elisa;
– libretto postale n. 32797895 acceso presso le Poste Italiane, succursale n. 5 di
Pescara e libretto postale n. 24623587 acceso presso le Poste italiane, succursale
n. 11 di Pescara, intestati a Guarnieri Clorinda;

2. Le misure personali sono state disposte a carico dei soggetti sopra specificati,
tutti appartenenti allo stesso nucleo familiare e quasi tutti dimoranti in una
palazzina a tre piani sita in Pescara, via Fonte Romana, n. 15, perché ritenuti
socialmente pericolosi in considerazione dei numerosi precedenti penali esistenti
a carico di ognuno di essi, principalmente per reati contro il patrimonio, e per
1

Spinelli Adelaide, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS –

l’esistenza di numerosi carichi pendenti per reati della stessa natura. La misura
reale è stata disposta perché il valore dei beni è apparso sproporzionato rispetto
ai redditi dichiarati e all’attività lavorativa di ciascuno di essi e perché i proposti
non sono stati in grado di giustificarne la legittima provenienza.

3. Avverso l’anzidetta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione,
nell’interesse dei proposti Spinelli Umberto, Spinelli Vincenzo, Spinelli Camillo,
Spinelli Nella, Spinelli Giovina, Spinelli Adelaide, Spinelli Daniela, Spinelli Ornella,

Blasio, sollevando censure in rito e in merito.
Col primo motivo eccepiscono la nullità del procedimento d’appello in
relazione a Spinelli Nella e Spinelli Vincenzo, siccome detenuti nel distretto e non
tradotti dinanzi al giudice investito della decisione del gravame.
Col secondo eccepiscono la violazione del principio del ne bis in idem in
relazione all’immobile di Pescara, via Fonte Romana, n. 15, siccome già oggetto
di una richiesta di confisca rigettata dal Tribunale di Pescara con provvedimento
n. 3/98.
Col terzo motivo contestano l’esistenza dei presupposti delle misure
patrimoniali e personali. Deducono che, quanto alle misure patrimoniali (stando
allo schema espositivo del ricorso):
– una parte dell’immobile di via Fonte Romana, n. 15, dove vivono i numerosi
membri della famiglia Spinelli, fu acquistato nel lontano 1991 – per il prezzo di £
140.000.000 – col ricavato della vendita dell’abitazione di via Sacco di Pescara,
che era stata acquistata nel 1980 per il prezzo di £ 10.000 corrisposto da Spinelli
Camillo, padre di Umberto (fatto – deducono – confermato dalla testimonianza di
Spinelli Antonio). Successivamente, Spinelli Umberto acquistò anche la seconda
parte dell’immobile di via Fonte Romana, pagandola 120.000.000 di lire,
provenienti dall’attività di compravendita di veicoli usati da lui svolta, sebbene
mai formalmente dichiarati al fisco ma documentati da un accertamento della
Guardia di Finanza del 1994 (che avrebbe accertato ricavi per 120 milioni di lire
in tre anni). Ritengono pertanto “carente, illogica e contraddittoria” la
ricostruzione operata dalla Corte d’appello, che non ha valorizzato le allegazioni
difensive, tra cui una informativa della Guardia di Finanza del 1988, in cui si
dava atto – “sia pure in breve sintesi” – dell’esistenza di depositi bancari riferibili
al pater familias (Spinelli Camillo). Immotivatamente e ingiustamente la Corte
d’appello ha svalutato le dichiarazioni – rese in sede di indagini difensive – da vari
testimoni in ordine ai redditi derivanti dall’attività di compravendita degli
immobili svolta da Spinelli Umberto, per la sola ragione che hanno poi dichiarato
alla polizia giudiziaria di essere stati indotti a rendere dichiarazioni compiacenti
per timore di ritorsioni, in quanto il timore da costoro nutrito verso gli Spinelli è
2

Spinelli Elisa e Guarnieri Clorinda l’avv. Giancarlo De Marco e l’avv. Antonio Di

equiparabile a quello di essere tacciati di falsità per quanto dichiarato ai
difensori;
– la vettura Mercedes tg DW673AC fu acquistata col ricavato di un indennizzo
assicurativo (di € 12.500), la permuta di una Fiat Panda e della Mercedes tg
CG572VE (vettura, questa, oggetto di un precedente sequestro, poi revocato a
conferma della liceità del possesso);
– è “incredibile e inaccettabile” la motivazione concernente i libretti postali di
Guarnieri Clorinda, essendo del tutto logico che una famiglia di 15-20 persone

di difficoltà familiari;
– l’appartamento di Pescara, via Passo Lanciano, intestato a Spinelli Elisa, deve
essere ancora pagato, avendo la titolare limitato i suoi esborsi a poche rate di
mutuo acceso presso il MPS. Peraltro, le rate sono ora pagate dai genitori di
Spinelli Giovina, che lo abita insieme al marito Spinelli Vincenzo, mentre, per il
passato, le rate sono state pagate dalla proprietaria coi proventi del proprio
lavoro di pulizia e collaborazione domestica;
– l’appartamento di Pescara, strada Valle Furci, intestato a Spinelli Ornella per
2/24, venne acquistato con contratto preliminare da Trabucco Sara (nipote di
Guarnieri Clorinda) e “concesso” poi a Ornella, che non corrispose alcunché alla
congiunta. In questo caso – aggiungono – la Corte di merito non ha potuto tener
conto del fatto che Spinelli Umberto, a cui è stato ricondotto l’immobile, è stato
assolto – con sentenza del Tribunale di Pescara del 20/1/2014 – dall’accusa di
estorsione in danno di Renzetti Claudio;
– l’immobile di Pescara, strada Colle Innamorati, intestato a Spinelli Adelaide, fu
venduto a quest’ultima da Spinelli Toni, con pagamento rateizzato. In questo
caso la Corte d’appello non ha tenuto conto del fatto che Spinelli Toni è parente
di Spinelli Ornella, entrambi di etnia ROM (per il quali – aggiungono – l’accordo
vale più di un contratto scritto) per cui “non può revocarsi in dubbio che costei
abbia versato continuativamente piccole rate a pagamento, anche se il Toni abbia
dichiarato innanzi al notaio di essere stato già pagato”;
– Spinelli Adelaide, proprietaria dell’immobile di Pescara, via Colle Marino, non
corrispose nulla per l’acquisto, accollandosi solo i debiti gravanti sull’immobile.
Anche in questo caso, la circostanza che, nell’atto di acquisto, si parli di prezzo
già pagato è da ricondurre all’atteggiamento dei nomadi, “che in sostanza
contrariamente allo scritto privilegiano gli accordi verbali”.
Quanto alle misure personali, lamentano che la Corte, come già il
Tribunale, “fa una disamina apparente e non reale delle condizioni delle persone
interessate, ritenendo che le condanne ed i procedimenti pendenti costituiscano
automaticamente prova della attualità della pericolosità”. Per contro, i difensori
passano in rassegna i precedenti penali degli interessati, rilevando che si tratta,

3

possegga ori – frutto di donativi vari – che decida di impegnare in un momento

per tutti, di condanne lontane nel tempo o scarsamente significative sotto il
profilo che interessa, certamente inidonee a sostenere il giudizio di pericolosità
attuale formulato dai giudicanti.

4. In data 19/11/2014 i ricorrenti hanno fatto pervenire a questa Corte una
memoria difensiva, con cui hanno insistito nei motivi di ricorso. Altra memoria
hanno fatto pervenire in data 17 maggio 2015, con cui hanno eccepito la perdita
di efficacia della misura per violazione dell’art. 27 D.Lvo 159 del 2011 (il decreto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Tutti i motivi di censura sono infondati.
1. Riguardo alla questione posta col primo motivo si osserva che in forza del
rinvio, contenuto nel sesto comma dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423,
agli artt. 636 e 637 del codice abrogato e, quindi, agli artt. 678 e 666 del codice
di procedura penale in vigore, il procedimento di prevenzione è regolato dalle
norme che disciplinano il procedimento di sorveglianza e, quindi, il procedimento
di esecuzione (Cass., Sez. I, 18 marzo 1997 n. 2242, ric. Dell’Arte; Sez. V, 25
ottobre 1993 n. 3311, ric. Ascione e altri).
L’art. 666 cod. proc. pen., al quale l’art. 678 rimanda, stabilisce che l’udienza in
camera di consiglio, della quale deve essere dato avviso alle parti e ai difensori
almeno dieci giorni prima, si svolge con la partecipazione necessaria del
difensore e del pubblico ministero, non quindi del proposto, il quale può chiedere
di essere sentito personalmente e, se detenuto o internato fuori dalla
circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato
di sorveglianza, a meno che il giudice non ne disponga la traduzione.
Nella specie, non risulta che Spinelli Nella e Spinelli Vincenzo abbiano
chiesto di essere sentiti personalmente, per cui il primo motivo di ricorso è
manifestamente infondato (è infondato anche perché generico, non avendo
dimostrato nemmeno di essere detenuti all’epoca dell’udienza).

2. Il secondo motivo – concernente la violazione del principio del ne bis in idem,
invocato in relazione all’immobile di Pescara, via Fonte Romana, n. 15 – è
inammissibile per mancanza di specificità. I ricorrenti si limitano a riproporre la
questione – già sottoposta al vaglio del giudice di merito – senza tenere in
nessuna considerazione la risposta da questi fornita, a pag. 16, ove è stato
spiegato che il precedente decreto (n. 38/1998) non affrontò affatto la
problematica della confiscabilità del bene, stante – all’epoca – l’accessorietà dela
misura patrimoniale rispetto a quella personale (principio venuto meno in epoca
4

è stato depositato oltre i diciotto mesi previsti dalla norma surrichiamata).

successiva, col D.L. n. 92/2008, convertito in L. 125/2008). Con consolidato
orientamento, valevole per ogni genere di impugnazione, questa Corte ha infatti
avuto modo di precisare che “è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su
motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra
le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento

censurato senza cadere nel vizio di aspecificità….” (Cass., sez. 4, n. 5191 del
29/3/2000, Rv. 216473. Da ultimo, Cass., n. 28011 del 15/2/2013).

3. Le doglianze espresse nell’ultima parte del terzo motivo, concernenti le misure
personali, sono infondate. Trattasi di censure che investono sia l’osservanza della
legge – mancata, per i ricorrenti – sia la logicità della motivazione. Ebbene,
premesso che le censure del secondo tipo non possono essere prese in
considerazione, stante la limitazione del ricorso per Cassazione – nella subiecta
materia – alla sola violazione di legge, si osserva che, nella specie, è
insussistente anche quella particolare forma di violazione di legge rappresentata
dalla motivazione apparente. Il decreto impugnato si dilunga ampiamente,
invero, nell’esame della personalità e della condotta di vita di Spinelli Umberto,
Spinelli Vincenzo, Spinelli Nella, Spinelli Giovina e Spinelli Adelaide per rilevare
che tutti sono gravati da numerosi o numerosissimi precedenti penali – anche
recenti – per reati contro il patrimonio (Umberto addirittura in numero di
trentatré e Vincenzo di otto), tutti hanno condanne o carichi pendenti per reati
della medesima natura commessi fino al 2010 e alcuni di loro anche per reati di
falso, commessi per conseguire o far conseguire l’impunità dai precedenti reati
(Umberto e Vincenzo per false attestazioni in atti destinati all’autorità Giudiziaria
e Nella e Vincenzo per false dichiarazioni sulle proprie generalità). Tutti, a parte
Adelaide, sono stati raggiunti nel 2010 da misura cautelare personale per
associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in appartamento e
reati satellite, oltre che per numerosi reati fine (a Nella sono contestati undici
furti commessi tra aprile e giugno 2010; a Giovina tredici furti in appartamento
commessi nello stesso periodo).
La motivazione con cui è stata ritenuta la pericolosità sociale dei proposti poggia,
quindi, su solidissime basi fattuali e non è né mancante né carente (oltre a non
essere illogica) e a nulla vale sminuire la portata dei precedenti penali o la carica
inferenziale dei procedimenti pendenti, come, con palese sconfinamento nel
merito, fanno i ricorrenti.

5

dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice

4. Le censure concernenti le misure patrimoniali sono inammissibili perché si
svolgono tutte nell’orbita del merito e non si confrontano in alcuna maniera con
la puntuale e.d esaustiva motivazione della Corte d’appello, la quale, per ogni
immobile ed ogni diverso bene, ha preso in considerazione l’epoca dell’acquisto,
il valore, le modalità di pagamento, per rilevare che non sono state allegate – dai
formali intestatari – spiegazioni plausibili, e comunque verificabili, intorno alle
origini della provvista, sicché del tutto consequenziale è il divisamento che siano
frutto delle innumerevoli attività illecite poste in esser dal gruppo familiare nel

– quanto all’appartamento di Pescara, via Passo Lanciano, intestato a Spinelli
Elisa, nessuna plausibile spiegazione è stata fornita intorno alle origini della
provvista di C 5.234,24, utilizzata per l’anticipo, e della somme mensili
necessaria al versamento della rata di mutuo (C 300), stante la totale
impossidenza e mancanza di autosufficienza di Spinelli Elisa, sicché è solo
assertiva la spiegazione che la donna abbia svolto “piccoli lavori di pulizia”, non
provati e, comunque, inidonei a spiegare l’accumulo di disponibilità eccedente
quella necessaria al soddisfacimento dei bisogni primari;
– quanto all’appartamento di Pescara, strada Valle Furci, intestato a Spinelli
Ornella per 2/24, è stato fatto rilevare che la donna, impossidente e disoccupata,
tanto che non ha mai presentato dichiarazioni dei redditi, non ha spiegato in
alcuna maniera l’origine dei 25 mila euro necessari all’acquisto e come mai
l’appartamento sia stato “concesso” (formula peraltro oscura utilizzata dai
difensori) alla proposta dal soggetto che l’aveva acquistato da Renzetti Claudio. A
nulla vale, del resto, insistere sul fatto che Spinelli Umberto è stato assolto
dall’accusa di estorsione in danno del Renzetti, posto che non viene dedotta la
fittizietà dell’intestazione (se ciò avesse fatto, il motivo proposto da Spinelli
Ornella sarebbe allora inammissibile per mancanza d’interesse);
– quanto all’immobile di Pescara, strada Colle Innamorati, intestato a Spinelli
Adelaide, è stato spiegato che la donna non ha mai lavorato, non ha mai
dichiarato redditi e non ha mai avuto entrate “straordinarie”, sicché non è né
provata né plausibilmente allegata l’origine della provvista di C 29.000 utilizzata
per l’acquisto. Inammissibilmente i difensori insistono per un pagamento rateale,
posto che contrasta con le risultanze del contratto d’acquisto e non viene
comunque spiegata l’origine della “modesta provvista” necessaria al pagamento
rateale;
– quanto all’immobile di Pescara, via Colle Marino, intestato a Spinelli Adelaide,
valgono le stesse considerazioni svolte per le altre congiunte della coppia
Spinelli-Guarnieri: la Corte d’appello ha spiegato che la donna non ha mai
lavorato, e quindi non poteva aver lecitamente accumulato la consistente somma
di C 119.000 dichiarata per l’acquisto. Anche in questo caso l’esistenza di una
6

corso del tempo. Infatti:

diversa realtà (il solito “pagamento rateale”) rappresenta una propalazione
difensiva, priva del benché minimo appiglio nelle risultanze istruttorie e
contrastante con la diversa attestazione dell’atto pubblico;
– quanto agli immobili riconducibili alla coppia Spinelli-Guarnieri (immobili di via
Fonte Romana, 15), la Corte d’appello, sulla falsariga della pronuncia del
Tribunale, ha messo in evidenza: a) che nessuna prova vi è dell’acquisto, iure
hereditatis, della ragguardevole somma di 380 milioni di lire, solo emergendo un
acquisto, a tale titolo, della più modesta somma di £ 27.167.000, ereditata nel

la lecita provenienza della somma di £ 10.000.000 che, a detta della difesa,
giustificherebbe l’acquisto, avvenuto nel 1980 (quando Spinelli Umberto e
Guarnieri Clorinda erano già gravati da plurimi precedenti penali e non
svolgevano attività lavorativa), dell’immobile di via Sacco (immobile poi venduto
per acquistare – a detta della difesa – quello di via Fonte Romana); c) che
l’immobile di via Fonte Romana fu acquistato nel 1991 prima della vendita
dell’immobile di via Sacco e che il provento della vendita di quest’ultimo
immobile non fornì, comunque, la provvista sufficiente all’acquisto di quello
confiscato, stante la differenza di cento milioni di lire tra i prezzi delle due
compravendite; d) che i redditi derivanti dall’attività di compravendita di veicoli
usati, svolta da Spinelli Umberto, non sono stati dimostrati nel loro ammontare,
né è stata dimostrata l’origine lecita delle somme necessarie ad impiantare
l’attività. Inoltre che, anche tenendo dei redditi accertati dall’Agenzia delle
Entrate negli anni 1992-93-94, non è dimostrato nulla a favore dei proposti,
trattandosi di redditi comunque necessari – detratte le imposte – al
sostentamento della numerosa famiglia dei due e, in ogni caso, di redditi
conseguiti successivamente al primo acquisto in via Fonte Romana; e) che i
redditi derivanti dall’attività di compravendita di immobili, esercitata da Spinelli
Umberto, non possono entrare nel conto delle disponibilità, trattandosi di redditi
illeciti, perché frutto di estorsione. In ogni caso, perché non è dimostrata
l’origine lecita delle somme utilizzate per l’acquisto degli immobili suddetti,
successivamente rivenduti. A nulla vale, pertanto, insistere su circostanze
smentite dall’indagine disposta dal Tribunale o opporre frontalmente, alle
argomentate riflessioni dei giudici di merito, altri dati e altre cifre, ovvero
dichiarazioni di soggetti escussi in sede di indagini difensive, che non potrebbero
essere apprezzate in questa sede se non mediante un diretto accesso agli atti,
improponibile in sede di legittimità;
– quanto alla Mercedes classe E, intestata a Spinelli Elisa, la Corte ha rilevato che
non risulta dimostrata né la legittima provenienza delle somme utilizzate per
l’acquisto delle due auto date in permuta, valutate € 19.000, né la legittima
provenienza delle somme residue (fino alla concorrenza di 42.000 euro), posto
7

1987 (alla morte di Spinelli Camillo); b) che nessuna prova è stata fornita circa

che nessuna spiegazione plausibile è stata fornita in proposito (l’indennizzo di un
sinistro stradale, per € 12.500, risulta riscosso da Spinelli Umberto circa un anno
prima, e nessuna spiegazione è stata fornita circa l’ulteriore provvista di €
11.000, versati a saldo in data 17 e 21 settembre 2009);
– infine, nemmeno spiegata è la provenienza dei 740 grammi di oro, venduti alla
SI.TI.ST. Gold srl in data 3 ottobre 2001 (vendita che fruttò la somma di €
20.000, riversata su libretti postali), non apparendo plausibile che una famiglia si
disfi, mentre procede all’acquisto di beni voluttuari o beni immobili, dei ricordi di

provenienza dichiarata non è stata nemmeno in parte provata, laddove non
sarebbe stato difficile all’interessata provare che si trattasse di regali accumulati
nel tempo. Illogicamente i ricorrenti parlano di smobilizzi attuati per far fronte a
difficoltà familiari, posto che il ricavato non fu impiegato per far fronte alle
supposte difficoltà, ma – per quanto si è detto – per investirlo in depositi postali.
Deve dirsi, perciò, conclusivamente, che anche sul versante delle misure
patrimoniali la motivazione esibita dai Giudici di merito si appalesa completa ed
esaustiva, lontana non solo dall’apparenza, ma anche da supposte illogicità,
sicché va del tutto esente dal vizio denunciato.

5. Infondato, infine, è anche il motivo contenuto nella “memoria” del 17 maggio
2015, perché, anche ammesso che la perdita di efficacia del provvedimento – ove
il decreto della Corte d’appello non intervenga entro diciotto mesi dalla data di
deposito del ricorso – riguardi anche la confisca disposta in base alla L. 31
maggio 1965, n. 575, resta il fatto che il termine di riferimento è dato dalla
“pronuncia” del giudice d’appello, e non dal deposito del provvedimento: nella
specie, il 15 novembre e il 10 dicembre 2013, e quindi prima della data (11
dicembre 2013) assunta dal ricorrente come ultimo termine utile.

6. Consegue a tanto che i ricorsi, contenenti motivi in parte inammissibili e in
parte infondati, vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 19/5/2015

famiglia, per immobilizzarne il ricavato. In ogni caso, la Corte ha rilevato che la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA