Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35736 del 04/06/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35736 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRIULLA GIULIANA N. IL 13/06/1968
avverso la sentenza n. 7126/2010 TRIBUNALE di BERGAMO, del
11/11/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CeLcuzi£0 .5C-411,2t4SLC.C.2 1FLAk
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditoi(difensoreAvv.rO
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Data Udienza: 04/06/2013
Ritenuto in fatto
Appellava (il 26/11/10) la difesa (gli atti erano trasmessi a questa Corte ai sensi degli artt.
593.3. e 568.5. cpp), chiedendo l’assoluzione ai sensi del 1° o del 2° co. dell’art. 530 cpp o la
riduzione della pena nel minimo e in ogni caso la riforma delle statuizioni civili: si era trattato
di poche telefonate (sei, più una fatta da Taranto Assunta, madre delle due sorelle Priulla),
motivate dalle spese sostenute dall’imputata per le onoranze funebri relative alla recente
morte del padre cui i coniugi Paganelli-Priulla neanche avevano risposto, con ciò non potendosi
configurare il reato che veniva contestato (dopo le prime telefonate lasciate senza risposta, le
altre rimasero registrate e poi il cellulare fu spento).
Con memoria difensiva delle parti civili del 24-29/5/13 era segnalata la mancata iscrizione del
difensore dell’imputata all’albo dei patrocinanti in Cassazione.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto del ricorso, il
difensore (d’ufficio) presente per raccoglimento.
Considerato in diritto
L’impugnazione (ovvero il ricorso) è inammissibile. L’appello, pervenuto a questa Corte ai sensi
degli artt. 593.3. e 568.5. cpp (sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata
applicata la sola pena dell’ammenda; l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla
qualificazione ad essa data dalla parte che l’ha proposta; se l’impugnazione è proposta a un
giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente), è a firma di difensore
non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione e pertanto l’impugnazione (intesa come
ricorso per le ragioni sopra dette) è inammissibile (art. 613 cpp).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del processo e, in congrua misura, di una sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del processo
e della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 416/13
Il
Con sentenza 11/11/10 il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, condannava
Priulta Giuliana alla pena di 400 euro di ammenda per il reato di molestia o disturbo alle
persone nei confronti di Paganelli Tiberio e Priulla Rita, cui nel lasso di tempo di circa due ore
effettuava sette telefonate al cellulare del primo. Con condanna al risarcimento del danno nei
confronti delle parti civili costituite nella misura di 1.000 euro (oltre alle spese).