Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35733 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35733 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASUCCI RODOLFO N. IL 11/04/1984
avverso la sentenza n. 2373/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 25/06/2014
P
FATTO E DIRITTO
Casucci Rodolfo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
l
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censure
sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione
concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata
avrebbe omesso di rispondere.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
cos’ deciso in Roma, all’udienza del 25-6-2014.
c.c.: 25-6-14
R.G. 46599-13