Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35732 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35732 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO NICOLA N. IL 19/06/1978
avverso la sentenza n. 622/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
16/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLA’
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ftv.,
che ha concluso per Q
ett.-e

-n—.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 28/05/2013

Con sentenza 16/2/12 la Corte di Appello di L’Aquila confermava la sentenza 14/3/07 del
Tribunale di Pescara che, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva,
condannava Di Rocco Nicola alla pena di anni 1 di reclusione per il reato (acc. in Montesilvano,
luogo di residenza, il 26/1/07) di violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale
della PS con obbligo di soggiorno, per essersi recato senza autorizzazione nel territorio del
Comune di Pescara: non trovato in casa ad un controllo notturno (ore 00,05 del 26/1/07), una
sorella diceva che si era recato al pronto soccorso dell’ospedale per un malore, ma ivi non
veniva rinvenuto dai CC, che egli raggiungeva solo alle 00,40 dopo aver telefonato alla centrale
alle 00,20. Visitato dai medici di turno, cui riferiva di aver bevuto, non gli veniva riscontrata
alcuna alterazione psico-fisica.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge sulla misura della pena: essa
doveva avere una finalità rieducativa e il giudice di appello non aveva dato conto delle ragioni
della conferma del severo trattamento sanzionatorio usato dal giudice di primo grado anche in
ordine alle attenuanti generiche. Chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.
Considerato in diritto
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. I fatti non sono contestati e la condotta
del prevenuto successiva ai fatti medesimi (palesemente volta a fornire di essi una maldestra,
oltre che tardiva giustificazione) rende del tutto adeguata la pena irrogata in prime cure: il
giudice di appello, ripercorrendo i fatti, si è limitato alla sua implicita conferma e già concesse
in primo grado, “per sole ragioni di dosimetria della pena”, le invocate attenuanti generiche,
con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva (reiterata specifica nel quinquennio).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una congrua sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 28/5/13

Ritenuto in fatto

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