Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35732 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35732 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BORDENGA SALVATORE N. IL 27/04/1953
nei confronti di:
IMMORDINO MARIO N. IL 07/08/1970
avverso la sentenza n. 2180/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 24/09/2014
yisti_21i_atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUT°

Data Udienza: 10/06/2015

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Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. G. Izzo, che si è rimesso alla Corte.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza deliberata il 03/07/2012, il Tribunale di Palermo aveva
dichiarato Immordino Mario colpevole del reato di cui agli artt. 81, secondo
comma, e, 595, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., 13 I. n. 47 del 1948 –

presso il comune di Villalba, rilasciando agli organi di stampa dichiarazioni
(pubblicate da I! Giornale di Sicilia e da La Sicilia) relative ai fatti verificatisi il
05/09/2007, affermando, in particolare, che Bordenga gli aveva dato un morso
sulle spalle e lo aveva aggredito verbalmente e con le mani – condannandolo alla
pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Investita dell’appello dell’imputato, la Corte di appello di Palermo, con
sentenza deliberata il 24/09/2014, ha assolto Mario Immordino dalle imputazioni
ascrittegli perché il fatto non sussiste.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto
ricorso per cassazione Salvatore Bordenga, attraverso il difensore e procuratore
speciale avv. E. Limuti, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti
di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di motivazione.
La Corte di appello ha richiamato gli “insulti reciproci” tra l’imputato e la
persona offesa, laddove, con sentenza divenuta definitiva dopo la sentenza
impugnata, Immordino è stato condannato al risarcimento dei danni a Bordenga
conseguenti al reato di ingiuria.
La sentenza impugnata afferma apoditticamente che la notizia riportava
“due verità”, ignorando la deposizione della persona offesa, sottoposta ad un
severo vaglio critico da parte del giudice di primo grado, che ha accertato come
nessuno dei testi presenti abbia visto Bordenga colpire Immordino o dargli un
morso alla spalla e che il primo era di fronte al secondo e non di spalle, sicché il
morso non è riconducibile all’azione di Bordenga: questi non ha reagito
all’aggressione fisica, ma ha solo replicato alle gravi accuse rivoltegli, laddove i
fatti oggetto delle dichiarazioni alla stampa non sono risultati veritieri nei termini
riferiti da Irnmordino.
La Corte di appello non ha considerato le dichiarazioni di Bordenga, che ha
riferito di aver cercato di difendersi avvinghiandosi alla vita di Imrnordino senza
dare alcun morso, e quelle dello stesso Immordino, che non ha visto di persona
Bordenga dargli il morso, facendo riferimento a quanto visto da altre persone.
L’unica fonte di prova citata dalla Corte di appello è rappresentata dalle

per avere offeso la reputazione di Salvatore Bordenga, consigliere di minoranza

dichiarazioni di Salvatore Zaffuto, il quale ha riferito di un’ecchimosi al fianco e
non alla schiena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha ritenuto provato quanto riferito da Immordino agli
organi di stampa, ossia che, nel corso di una colluttazione con Bordenga, questi

attestante appunto la presenza di un morso sulla schiena, la testimonianza di
Salvatore Zaffuto: questi ha riferito di aver visto Immordino e Bordenga
“avvinghiati” e che i due contendenti gli aveva mostrato i segni da ciascuno di
essi riportati nella colluttazione, ossia alcuni “graffi in viso”, Bordenga, e il morso
ricevuto, Immordino. Rispetto al compendio probatorio così delineato, il
riferimento del ricorrente alle dichiarazioni rese da Bordenga, da Immordino e
dal teste Zaffuto – la cui deposizione non era stata specificamente presa in
considerazione dalla sentenza di primo grado – risulta generico: lungi dall’offrire
un quadro esaustivo delle dichiarazioni prese in considerazione dalla Corte di
merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di
riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso si limita a segnalare, in
modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali dichiarazioni, così rimettendo,
in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione
generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito:
il ricorso si è quindi sottratto all’onere di completa e specifica individuazione
degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per
l’apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti
(Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349). Peraltro, il
rilievo del ricorrente secondo cui Zaffuto avrebbe fatto riferimento ad
un’ecchimosi sul fianco – e non sulla schiena – risulta, alla luce di quanto
riportato, in ordine alla testimonianza in questione, dallo stesso ricorrente circa il
fatto che Immordino e Bordenga si erano “avvinghiati” e che subito dopo
Immordino gli aveva fatto vedere il morso ricevuto, privo di una forza esplicativa
o dimostrativa tale che la sua rappresentazione risulti in grado di disarticolare
l’intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali
incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o
contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 – dep.
15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516).
Analoghe considerazioni si impongono con riguardo alle ulteriori deduzioni
del ricorrente: quella che investe la “reciprocità” degli insulti – esclusa dalle

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gli aveva dato un morso sulla schiena, valorizzando, oltre al certificato medico

pronunce richiamate – attiene a quanto accaduto prima della colluttazione tra i
due, sicché il rilievo è manifestamente inidoneo a compromettere la tenuta
logico-argomentativa della sentenza impugnata; il riferimento alla “doppia
verità”, inoltre, è svolto dalla Corte di merito al solo scopo di evidenziare come
gli organi di stampa avessero dato conto delle versioni dei fatti di entrambe le
persone coinvolte, valutazione, questa, che, nel percorso argomentativo dalla
sentenza impugnata, conferma il contenuto non diffamatorio delle dichiarazioni
di Immordino, sulla base di una conclusione derivante, in primo luogo, dalla già

dal giudice di appello con motivazione immune dai vizi denunciati, sicché la
doglianza è manifestamente infondata.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 10/06/2015.

esaminata definizione della valenza dimostrativa degli elementi di prova valutati

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