Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35731 del 10/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35731 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TIROLO RICCARDO N. IL 30/11/1986
avverso la sentenza n. 8/2014 TRIBUNALE di CALTAGIRONE, del
08/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI
Udite…U.Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 10/06/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Gioacchino IZZO, ha concluso
chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
Per il ricorrente, l’avv. Giuseppa LA ROCCA ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza dell’otto ottobre 2014 il Tribunale di Caltagirone, in composizione

monocratica, confermava la pronunzia di primo grado, emessa dal Giudice di Pace di
Grammichele, con la quale Riccardo TIROLO era stato condannato per il reato di lesioni.
Con atto sottoscritto dal difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

deducendo la violazione di legge processuale per essere stata omessa la notifica del decreto di
citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia Giuseppa LA ROCCA, nominato in data
8 gennaio 2014. L’udienza del 24 settembre 2014 si è svolta in assenza del suddetto difensore
ed è stato nominato un difensore d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha richiesto al Tribunale di Caltagirone la trasmissione degli atti rilevanti ai fini
della decisione sull’eccezione di carattere processuale proposta nell’interesse del ricorrente.
Con nota del 18 maggio 2015 il Tribunale di Caltagirone ha evidenziato che “agli atti non
risultano essere state inserite le notifiche del decreto Presidenziale che fissa l’udienza del
giudizio di primo grado”.
Alla nota sono stati allegati dei documenti, tra cui l’atto di appello a firma dell’avv. Giuseppa LA
ROCCA, con contestuale nomina quale difensore di fiducia in data 8 gennaio 2014, nonché la
richiesta (datata 24 giugno 2014), a firma del direttore amministrativo del Tribunale di
Caltagirone, inviata all’UNEP locale per le notifiche alle parti, nella quale non è indicato tra i
destinatari della citazione in giudizio il predetto difensore di fiducia.
E’ evidente, allora, che non v’è prova che tale difensore abbia ricevuto rituale citazione per il
giudizio di appello e, di conseguenza, va dichiarata la relativa nullità, che impone
l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Caltagirone per nuovo
giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Caltagirone per nuovo
giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2015
cons

re estensore

Il Presidente

2.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA