Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35730 del 25/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35730 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DJILY DIENE N. IL 10/11/1993
avverso la sentenza n. 910/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

i

FATTO E DIRITTO
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, resa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., che gli ha applicato la pena secondo la concorde
richiesta delle parti.
Deduce vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena ed alla
mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale, da un lato, l’imputato ed il
Pubblico Ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e
sull’entità della pena, e, dall’altro, il giudice ha il potere dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e
di applicarla dopo aver accertato che non emerge in modo evidente una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., si osserva che il ricorso
propone una censura non consentita, atteso che il giudice, nell’applicare la
pena, non ha fatto altro che attenersi a quanto al riguardo concordato tra le
parti, previa verifica e riconoscimento della relativa congruità.
Anche la seconda censura è del tutto destituita di fondamento, atteso che il
giudice, nell’applicare la pena concordata, non era tenuto ad alcuna
motivazione sulla mancata concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena, non facente parte dell’accordo fra le parti (Cass. I cc.
18.03.1993, n. 1155).
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
dèterminare in euro millecinquecento, non ravvisandosi ragioni per escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro millecinquecento in
favor della cassa delle ammende.
cosi eciso in Rom , all’udienza del 25-6-2014.
Il Qonsiliere E
Pr sidente
sol,
1m

……..S…

DEPO ‘il TATA
IN CANCELLERIA

14 AGO 2014
Il Funzionerio Giudiziari0

c.c.: 25-6-14

R.G. 46528-13

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA