Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3573 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3573 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIMONE ANTONIO N. IL 28/07/1950
avverso l’ordinanza n. 275/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
28/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
lykté/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

,/

Data Udienza: 23/09/2014


FATTO E DIRITTO

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato
deducendo:
1-inosservanza della legge processuale,in riferimento al giudicato cautelare,e la violazione
degli artt.275 e 299 CPP;
-In pendenza del procedimento risulta pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso,da parte
dell’imputato-Simone Antonio,con la quale si comunica che la misura cautelare è stata
revocata con provvedimento del 14 luglio 2014 dal Tribunale di Brindisi.
Va rilevata l’inammissibilità del gravame,stante la sopravvenuta carenza di interesse del
ricorrente.
Nulla è dovuto per le spese del procedimento,secondo quanto stabilito da questa
Corte(Sez.III,27-1-2011,n.6891;Sez.III,11-1/18.4.12,n.14857/12-conforme
Sez.VIcc.25/3/2014,per cui la sopravvenienza alla proposizione del ricorso per cassazione di
carenza di interesse,determinata da ragione non imputabile al ricorrente,lo esonera dall’obbligo
di pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall’art.616 CPP.)-

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Roma,deciso il 23 settembre 2014.
Il Consigliere relatore
IL PRESIDENTE

Con ordinanza in data 28/4/2014 il Tribunale di Lecce-Sez.Riesame rigettava l’appello proposto
da SIMONE Antonio avverso ordinanza dibattimentale emessa dal Tribunale di Brindisi,in data
21-2-14,che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare degli arresti dorniciliari
,misura imposta dal Tribunale del riesame a seguito di impugnazione proposta dal PM avverso
la revoca della misura disposta dal GIP-inerente a reati previsti dal R.D.267/1942 ed altro.

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