Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35729 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35729 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARTUSIO MASSIMO N. IL 18/11/1974
avverso la sentenza n. 329/2013 TRIBUNALE di ALBA, del
05/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

R.G. n. 46517-13

FATTO E DIRITTO
1. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con
la quale gli é stata applicata la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per il reato a lui ascritto.
Lamenta la violazione dell’art. 129 c.p.p. nonché la mancanza ed illogicità della
motivazione, in quanto dagli atti del procedimento sarebbe emerso con evidenza
che ricorrevano le condizioni per la sua assoluzione.
Denuncia altresì violazione di legge per il mancato avviso al difensore di fiducia
per l’udienza di convalida ed il conseguente giudizio direttissimo.
2. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assoluto
difetto di specificità delle doglianze. Il ricorrente, in vero, pur dolendosi della
insufficienza delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non
indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di
applicazione della pena da lui proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita
a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno
disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’evidenza della insussistenza del fatto, della sua mancata commissione da
parte dell’imputato, della presenza di cause di giustificazione, dell’insussistenza
dell’elemento soggettivo o in genere della sua inidoneità ad integrare gli estremi
del reato contestato.
Con riferimento, poi, al motivo di ricorso relativo al rito ed alla regolarità
delle notificazioni, senza necessità di entrare nel merito delle contestazioni, si
rileva la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, atteso che, per
giurisprudenza consolidata, l’imputato che chieda il patteggiamento rinuncia,
implicitamente e volontariamente a far valere questioni procedurali, che devono
ritenersi sanate, alla stregua dell’art. 184 c.p.p, dalla espressa volontà della parte
di procedere oltre. Il giudice, pertanto, non è tenuto ad esprimere motivazione sul
punto, esaurendosi il suo compito in un esame sommario dell’incarto processuale.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecinquecento, determinata in considerazione della natura del
provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro millecinquecento in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in r orna, in data 25-6-2014.

c. c.: 25-6-14

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