Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35725 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35725 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BODURRI ERMIR N. IL 14/02/1985
avverso l’ordinanza n. 45/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
20/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

c. c.: 25-6-14

FATTO E DIRITTO
1 Bodurriu Ermir ricorre per cassazione avverso l’ordinanza di cui in epigrafe, con la
quale la Corte di Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile per genericità il
gravame da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in data 15-4-10.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la non
genericità dei motivi di gravame, con i quali si lamentava la eccessività della pena
inflitta in primo grado ed il diniego delle attenuanti generiche.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Nei motivi di gravame ci si è limitati a chiedere l’applicazione di una pena più mite e il
riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della limitata gravità del
fatto e dell’assenza di precedenti penali.
Correttamente la Corte di Appello ha, pertanto, ritenuto aspecifici motivi di tal fatta in
quanto sprovvisti di argomentate ragioni di critica alla esaustiva motivazione sul punto
della sentenza impugnata.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Rpma, in data 25-6-2014.

R.G. n. 46364-13

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