Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35725 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35725 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BENMERDJA SAMIR N. IL 18/12/1977
avverso la sentenza n. 2697/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
19/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
il
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
JJ
et
che ha concluso per i 54,44.114>t,u’Utt4t co/f4.0

U,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 19 febbraio 2013, ha
confermato la sentenza di primo grado con la quale Ben Mardja Samir era stato
condannato per il delitto di furto in supermercato pluriaggravato dalla destrezza
e dalla violenza sulle cose.

mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione di legge e una
motivazione illogica con particolare riferimento alla esclusione della
derubricazione del furto da consumato a tentato e alla sussistenza
dell’aggravante della destrezza e di quella della violenza sulle cose.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
2. Si osserva, infatti, come i fatti incontroversi, accertati nella flagranza
(prelevamento di merce dagli scaffali e superamento della porta di uscita dopo
aver indossato gli indumenti sottratti) sulla base delle dichiarazioni testimoniali
della guardia giurata del supermercato e del rinvenimento della refurtiva indosso
all’odierno ricorrente, fossero stati ascritti al comportamento cosciente e
volontario dell’imputato ed a titolo di furto consumato, con motivazione ispirata
alla allora predominante giurisprudenza di questa Corte.
Tanto premesso, nella condotta dell’imputato sono, di converso, ravvisabili
gli estremi del tentativo, poiché tutta l’azione si svolse sotto il controllo del
personale di vigilanza, che intervenne solo quando fu sicuro che l’imputato non
avrebbe pagato l’articolo.
Il reato di furto si consuma, infatti, con l'”impossessamento” del bene,
che si verifica allorché questo fuoriesce, per effetto della condotta dell’agente,
dalla sfera di controllo del possessore ed entra a far parte della sfera di controllo
dell’autore, perché solo in questo momento può dirsi che l’agente ha instaurato
una signoria autonoma sul bene altrui (e quindi se ne è “impossessato”).
Quando, invece, il possessore conserva una relazione col bene e può in
ogni momento interrompere l’azione delittuosa non può dirsi realizzata una delle
condizioni del furto (la “sottrazione”), per cui si è di fronte a reato rimasto allo
stato di tentativo (v. Sezioni Unite di questa Corte 17 luglio 2014 n. 52117).
3. Analogamente nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo
fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa

1

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia,
scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a
vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la
disponibilità.
In applicazione del principio, questa Corte al suo massimo livello (v. Cass.
Sez. Un. 18 luglio 2013 n. 40354) ha escluso la configurabilità dell’aggravante

esercizio di vendita “self-service.
4.

Viceversa, con riguardo alla sussistenza dell’aggravante di cui

all’articolo 625 cod.pen., n. 2, deve rammentarsi che per il secondo comma
dell’articolo 392 dello stesso codice si ha “violenza sulle cose” allorché la cosa
venga danneggiata, trasformata ovvero ne venga mutata la destinazione. Ed,
infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sussiste l’aggravante
speciale di cui si tratta tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto,
faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento,
la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento della
destinazione (v. Cass. Sez. V 17 dicembre 2013 n. 5266).
Correttamente è stato dunque ritenuto che nel caso di specie ricorresse
l’aggravante in questione, atteso che l’imputato ha rotto le confezioni in cui si
trovavano i beni sottratti.
5.

Alla luce di quanto dianzi esposto s’impone, in definitiva,

l’annullamento nei confronti di Ben Mardja Samir, previa qualificazione del fatto
ascritto come furto tentato aggravato dalla violenza sulle cose, limitatamente al
trattamento sanzionatorio con rinvio per la determinazione alla Corte di Appello
di Perugia.
P.T.M.
La Corte, qualificato il fatto come tentato furto aggravato ai sensi
dell’articolo 625 co. 1 n. 2 C.P. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla
Corte di Appello di Perugia per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 10 giugno 2015.

nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un

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