Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35724 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35724 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMMARCO FRANCESCO N. IL 08/04/1984
avverso la sentenza n. 1778/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 07/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

c.c.: 25-6-14

FATTO E DIRITTO
1
Sammarco Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata
in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su doglianze non consentite in
sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente, oltre ad essere
formulate in termini generici, attengono invero alla valutazione della prova,
che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta
in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione
congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello
hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla
decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
congruità e della correttezza logica.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in oma, all’udienza del 25-6-14.

R.G. 46344-13

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