Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35723 del 10/06/2015

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35723 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
X.Y.
avverso la sentenza n. 1124/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
25/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 10/06/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. G. Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito altresì per il ricorrente l’avv. M. M., che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 25/02/2014, la Corte di appello di Trieste

per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato X.Y. colpevole dei
reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta
documentale, in relazione a B.C.S. Service s.r.I., dichiarata fallita il 25/0202/03/2005.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto
ricorso per cassazione X.Y. , attraverso il difensore avv. M. M.,
articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1,
disp. att. cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia violazione di legge e contraddittorietà della
motivazione in relazione all’art. 159 cod. proc. pen. e nullità assoluta dell’avviso
di fissazione dell’udienza preliminare. È stata omessa la ricerca dell’imputato nel
luogo in cui esercitava abitualmente B.C.S. Service s.r.l. di cui era
amministratore, ricerca effettuata dalla Guardia di Finanza solo il 14/03/2007 ai
fini della notifica del successivo decreto che dispone il giudizio. La sentenza
impugnata rileva che dagli atti antecedenti il decreto di irreperibilità del
26/07/2006 l’imputato non risultava avere stabile attività lavorativa, ma
l’argomentazione è contraddittoria perché non poteva rilevarsi alcuna indicazione
circa detta attività non essendo stata effettuata alcuna ricerca nel luogo di lavoro
del ricorrente, né può rilevare l’accertamento compiuto nella successiva fase
dibattimentale.
Il secondo motivo denuncia violazione della legge penale e vizi di
motivazione in relazione al mancato riconoscimento del ruolo di amministratore
apparente (c.d. “testa di legno”) dell’imputato e all’omessa distinzione rispetto
alla figura dell’amministratore di fatto ai fini dell’accertamento della bancarotta
per distrazione. L’istruttoria ha chiarito che la reale gestione di B.C.S. Service
s.r.l. faceva capo a H.F. , in quanto tutti i testimoni escussi, già
dipendenti della H.F. s.r.I., erano stati assunti nella nuova società creata
dallo stesso H.F. (ossia, B.C.S. Service s.r.I.) dal quale ricevevano in via
esclusiva le direttive: le deposizioni dei testi Marsico, Adami, Cozzi, Franz,
2

ha confermato la sentenza in data 15/12/2009 con la quale il Tribunale di Udine,

Pasqualini Alessandro, Lipizer, Pasic e Del Medico sono state immotivatamente
trascurate dal giudice di appello, anche con riferimento al ruolo di tale Mosele
Antonio nella gestione della fallita unitamente a H.F. . In violazione dell’art.
237 cod. proc. pen. è stata valutata priva di rilevanza la documentazione,
erroneamente ritenuta tardiva, relativa all’appartenenza delle quote sociali solo
per il 10% all’imputato. La Corte di appello non ha considerato che la fattura di
acquisto per operazioni inesistenti in relazione alla quale sono stati effettuati i
pagamenti ritenuti distrattivi risulta emessa il 31/03/2004, quando l’imputato

pagamenti, per esigui importi, sono stati effettuati dal ricorrente. La Corte di
appello non ha dato credito alle dichiarazioni dell’imputato, che ha riferito di aver
firmato su richiesta di Mosele assegni poi utilizzati a sua insaputa, e ha valutato
le dichiarazioni degli impiegati circa lo sforzo di X.Y. per il pagamento degli
stipendi quale prova della partecipazione attiva del ricorrente alla gestione della
società, sforzo incompatibile con lo scopo fraudolento dei depauperare le casse
sociali.
Il terzo motivo denuncia violazione di legge e carenza assoluta di
motivazione in relazione alla ricostruzione degli elementi costitutivi della
bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di appello ha ritenuto
l’inattendibilità delle scritture (tenute da un professionista) in relazione a
operazioni dubbie (l’emissione della fattura per operazioni inesistenti, un
presunto credito della fallita verso Calcestruzzi Zillo, fondato su fatture rinvenute
dal curatore in mancanza di accertamento mediante tracciabilità del pagamento,
l’iscrizione a bilancio della voce soci a/ conferimento per la somma di circa 510
mila euro per la quale non è stato possibile accertare il versamento in tutto o in
parte) non addebitabili con certezza al ricorrente (due delle quali collocabili in
epoca anteriore alla nomina di X.Y. ) e che hanno condotto alla supposizione
della volontà di celare la destinazione dei flussi finanziari piuttosto che a
trascuratezza o a mancanza di coordinamento tra l’amministratore e il
consulente aziendale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile
Il primo motivo è manifestamente infondato. Premesso che, ai fini della
validità del decreto d’irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con
riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento
in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere
incidenza ex post sulla legittimità della procedura (Sez. 3, n. 12838 del

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non era amministratore di B.C.S. Service s.r.I., laddove solo tre di tali

,

16/01/2013 – dep. 20/03/2013, Erhan, Rv. 257165), rileva il Collegio che la
Corte di merito ha dato compiutamente atto della completezza delle ricerche
svolte in vista del decreto di irreperibilità del G.i.p. in data 26/07/2006,
evidenziando, in particolare, che dagli elementi acquisiti l’imputato non risultava
avere un’attività lavorativa stabile presso la quale assumere informazioni. Il
ricorrente lamenta l’omessa ricerca presso il luogo ove esercitava l’attività
lavorativa stabilmente, ossia presso la sede di B.C.S. Service s.r.l. di cui Roberto
X.Y. era amministratore: la censura, tuttavia, trascura di considerare che

26/07/2006, la società era fallita da ben più di un anno, sicché, in relazione ad
essa, non era prospettabile alcuna attività di amministratore dell’imputato
(attività, peraltro, cessata alcuni mesi prima della stessa dichiarazione di
fallimento, ossia il 10/12/2004). Né in senso contrario può argomentarsi sulla
base della determinazione del giudice del dibattimento di procedere a ricerche
presso la sede della fallita, tanto più che tali ricerche si sono rivelate inutili.
Il secondo motivo è, nel suo complesso, inammissibile. La Corte di merito ha
ricostruito il ruolo gestorio effettivamente svolto da X.Y. sulla base di
molteplici elementi: le plurime testimonianze di dipendenti che ne hanno
descritto il ruolo non solo nella gestione del personale (pagamenti con assegni
delle retribuzioni, rapporti con i dipendenti licenziati), ma anche nella raccolta di
informazioni sui rapporti con la clientela, nella veste di “direttore”, “referente”,
“responsabile” della società assunta rispetto alle maestranze. La Corte di merito
ha inoltre sottolineato che, dopo la nomina di X.Y. quale amministratore
unico, B.C.S. Service aveva deliberato un atto di gestione molto importante,
ossia l’acquisizione dalla H.F. di un ramo di azienda avente ad oggetto il
trasporto di calcestruzzi e il movimento terra: tale compravendita era stata
revocata su iniziativa del curatore della H.F. , dopo il suo fallimento, il che
condusse al fallimento a catena di B.C.S. Service.
A fronte della diffusa motivazione offerta dalla sentenza impugnata, le
doglianze del ricorrente incentrate sulle testimonianze dei dipendenti presentano
molteplici, convergenti, profili di inammissibilità. Da un primo punto di vista, il
ricorrente, lungi dall’offrire un quadro esaustivo delle testimonianze prese in
considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e
completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, si è limitato
a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze,
così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile
rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai
giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all’onere di completa e specifica
individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo

all’epoca delle ricerche effettuate in vista del decreto di irreperibilità del

sufficiente, per l’apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani»
dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 – dep. 14/03/2012, S., Rv.
252349). Sotto un diverso profilo, la valorizzazione delle testimonianze in
questione nella prospettiva tesa ad individuare in altre persone (H.F. e, per
alcune di esse, Mosele) gli amministratori di fatto è manifestamente priva di una
forza esplicativa o dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento svolto
dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da
vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la

Longo, Rv. 251516), posto che non neutralizza i dati probatori posti a sostegno
del ruolo gestorio attribuito al ricorrente, delineando, al più, una pluralità di
posizioni di co-gestione; peraltro, sotto un ulteriore profilo, il ricorrente omette
di confrontarsi con l’argomentazione svolta dalla Corte di merito sulla base del
dato probatorio offerto dall’acquisizione, operata dalla fallita durante
l’amministrazione di X.Y. , del ramo di azienda della H.F. , dato, questo,
che, oltre a mettere in luce rapporti tra le due società del tutti obliterati nella
prospettazione difensiva, fa riferimento ad una vicenda caratterizzata, nel
percorso argomentativo dei giudici di merito, da assoluto rilievo nella vita della
società poi fallita.
Quanto alla mancata acquisizione della documentazione relativa
all’appartenenza delle quote sociali, la Corte di merito ha precisato che si
trattava di documenti privi di data certa, di non provata autenticità, non
riconosciuti neppure dai firmatari o dalle parti contro le quali sono stati prodotti:
sul punto, le censure del ricorrente risultano del tutto carenti della necessaria
correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep.
16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849) e sono, dunque, inammissibili.
Le doglianze sull’epoca di emissione della fattura per operazioni inesistenti
(il 31/03/2004) deducono questioni di merito, sollecitando una rivisitazione
esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale
probatorio che la Corte distrettuale ha operato (sottolineando – oltre i connotati
dell’operazione, che ha visto l’emissione della fattura per operazione inesistente
da parte di una società riconducibile a Savoncelli, che avrebbe sostituito il
ricorrente nell’amministrazione di B.C.S. Service nel breve periodo che
precedette il suo fallimento – il carattere inequivocabilmente fittizio
dell’operazione, posto che il cantiere presso il quale le opere sarebbero state
realizzate era del tutto inesistente e che di esso nessuno dei dipendenti aveva
mai sentito parlare, laddove, a fronte della palese fittizietà dell’operazione,
X.Y. aveva emesso alcuni degli assegni in pagamento della fattura per

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motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 – dep. 15/11/2011, Pnnt in proc.

l’operazione inesistente), sostenendola con motivazione coerente con i dati
probatori richiamati ed immune da vizi logici.
La censura incentrata su quanto riferito dall’imputato in ordine alla firma su
richiesta di Mosele di assegni poi da questi utilizzati a sua insaputa è
manifestamente inidonea a compromettere la tenuta logico-argomentativa della
sentenza impugnata, che fa leva su una pluralità di dati probatori non scalfiti,
nella loro valenza dimostrativa, dalla tesi difensiva.
Anche il terzo motivo è inammissibile. La Corte di merito ha motivato

movimento degli affari e dei flussi finanziari della società sulla base della già
menzionata fattura per operazioni inesistenti, delle fatture emesse dalla fallita
nei confronti di Calcestruzzi Zillo s.p.a. (da questa indicate come pagate con
assegni del 27/05/2004 e del 09/12/2004), dell’indicazione nel bilancio al
30/11/2004 tra i debiti della società della voce “soci c/conferimenti” iscritta per
circa 510 mila euro, somma che non risultava versata nelle casse sociali e di cui
non si era accertato se fosse stata in tutto o in parte incassata. Dall’importanza
in termini finanziari di tali operazioni rispetto al volume di affari il giudice di
appello ha desunto che l’impossibilità di ricostruirle nel loro effettivo sviluppo sia
da ricollegare alla volontà di nascondere detto sviluppo e la destinazione dei
flussi finanziari, ritenendo così la sussistenza del dolo di bancarotta documentale.
Le doglianze del ricorrente fanno leva, in primo luogo, sulla non certa
addebitabilità di tali operazioni allo stesso: sotto questo profilo, il ricorrente
omette il puntuale confronto con gli elementi valorizzati dai giudici di merito
(elementi che, a parte la già esaminata questione della fattura per operazioni
inesistenti, fanno riferimento ad assegni che Calcestruzzi Zillo s.p.a. ha indicato
come emessi nel maggio e agli inizi di dicembre del 2004 e ad appostazioni del
bilancio chiuso al novembre del 2004, periodi, questi, coincidenti con quelli in cui
X.Y. è stato amministratore unico della fallita), laddove la critica
all’argomentazione della Corte di merito che dalle operazioni in questioni ha
desunto la configurabilità nel caso di specie del dolo di bancarotta documentale argomentazione priva di cadute di conseguenzialità logica – deduce inammissibili
questioni di merito.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende della somma, che si stima equa, di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

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l’inattendibilità delle scritture contabili ai fini di una esauriente ricostruzione del

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 10/06/2015.

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