Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35722 del 29/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35722 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
VACCA PASCAL N. IL 12/02/1972
MASTRECCHIA GIOVANNI N. IL 01/05/1969
CASO SAVERIO N. IL 07/08/1972
avverso la sentenza n. 553/2001 TRIB.SEZ.DIST. di EMPOLI, del
19/06/2003
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 29/04/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Elisabetta Cesqui, ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 giugno 2003 Vacca Pascal, Mastrecchia Giovanni e Caso
Saverio erano condannati dal Tribunale di Firenze, sez. distaccata di Empoli, per i

magistrato responsabile della sezione del 16 novembre 2005, la cancelleria
penale, in data 28 novembre 2005, formava un documento contenente
l’intestazione la sentenza, le generalità degli imputati, l’imputazione, l’indicazione
delle conclusione delle parti e la fotocopia del dispositivo conforme, depositato in
cancelleria, considerato sentenza a tutti gli effetti.
2. Ricevuta la comunicazione il 9 gennaio 2006, con ricorso del 13 gennaio 2006
il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Firenze
deduceva con unico motivo la violazione dell’articolo 606 cod. proc. pen., lettera
B ed E, in relazione agli articoli 125, comma 3, 546, comma 1 lettera E e comma
2, per mancanza della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello
di Firenze è inammissibile.
1. Va premesso che una sentenza priva di motivazione non può per questo
difetto essere qualificata come inesistente, poiché la sua esistenza coincide con
quella del dispositivo, attraverso la cui lettura la decisione è stata pubblicata.
Essa è bensì suscettibile di annullamento in dipendenza di impugnazione della
parte interessata; ma occorre pur sempre che il ricorrente abbia un concreto
interesse all’impugnazione, che non può consistere in quello alla astratta
osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, dovendo
comunque essere dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere
eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione (Sez. 6, n. 40536 del
14/10/2010, Berforini, Rv. 248687; Sez. 3, n. 46201 del 14/10/2008, Locato,
Rv. 241786; entrambe le decisioni riguardano una fattispecie in cui la sentenza
era costituita dall’intestazione, dalle conclusioni delle parti e dal dispositivo).
Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 40049 del
29/05/2008, Guerra, Rv. 240815), l’interesse a proporre impugnazione deve

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reati di danneggiamento e lesioni aggravate; in seguito al provvedimento del

essere apprezzabile non solo nei termini dell’attualità, ma anche in quelli della
concretezza, sicché non può risolversi nella mera aspirazione alla correzione di
un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata. La concretezza
dell’interesse può anche ravvisarsi quando l’impugnazione sia volta
esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma formale,
purché però da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti dell’imputato, che si
intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto

11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv.
202018). Questa regola è valida per tutte le impugnazioni, anche per quelle del
pubblico ministero, che pure persegue un interesse che non può essere
assimilato a quello delle altre parti, nè inquadrato negli stessi schemi. Il pubblico
ministero può quindi proporre impugnazione, al fine di ottenere la esatta
applicazione della legge, anche se a favore dell’imputato, ma l’interesse ad
impugnare deve ugualmente presentare i caratteri della concretezza e della
attualità, il che si verifica quando con l’impugnazione egli miri ad un risultato non
solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole, come ad
esempio quello di non far ricadere sull’imputato effetti dannosi ascrivibili ad
errori del giudice (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. 6,
n. 12722 del 12/02/2009, Lombardi Stronati, Rv. 243242). Insomma, non vi è la
possibilità di proporre un’impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica
che miri alla sola esattezza giuridica della decisione, che di per sè non sarebbe
sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l’interesse
normativamente stabilito, con riferimento all’impugnazione di ogni
provvedimento giurisdizionale.
2. In altri e conclusivi termini, il vizio di motivazione (anche nel caso dell’omessa
motivazione) è deducibile solo quando si assuma che quel vizio ha condotto ad
una deliberazione sbagliata, rispetto al contenuto probatorio del processo
legittimamente valutabile, e diversa da quella, invece corretta, che con una
motivazione non apparente e immune dai vizi di contraddittorietà e manifesta
illogicità avrebbe dovuto essere adottata. È solo un tal tipo di deduzione, infatti,
che, attaccando il decisum, consente poi al giudice del prosieguo di pervenire ad
una deliberazione consona al percorso argomentativo, ritenuto congruo alle
prove e corretto logicamente (Sez. 6, n. 40536 del 14/10/2010 – dep.
17/11/2010, Berforini, in motivazione).
3. Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun pregiudizio concreto e
suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall’annullamento della decisione,

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teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 6203 del

ma si è limitato a dedurre la nullità della sentenza per la mancanza grafica della
motivazione. Sarebbe stato invece necessario specificare comunque le ragioni
per le quali la decisione di condanna fosse ritenuta illegittima e dovesse quindi
essere annullata, ed in particolare sarebbe stato necessario precisare quale fosse
la situazione pratica più vantaggiosa che l’impugnante intendeva raggiungere
attraverso la eliminazione del provvedimento pregiudizievole. Il ricorrente
Procuratore generale, inoltre, nel suo atto di impugnazione estremamente

raggiungere con un nuovo giudizio di merito, a seguito di annullamento della
sentenza di condanna impugnata.
4. Va dato atto di un diverso orientamento, espresso anche da questa sezione
(Sez. 5, Sentenza n. 43170 del 25/09/2012, Singh, Rv. 254132; Sez. 4, n.
39786 del 05/07/2012, Silvestri, Rv. 253724; Sez. 2, n. 44948 del 30/11/2010,
Silvestri, Rv. 249103), secondo il quale è ammissibile il ricorso per saltum del
Pubblico Ministero, con il quale si denunci la nullità di una sentenza di
assoluzione per mancanza assoluta della motivazione, anche in assenza di
specificazione delle ragioni dell’illegittimità della decisione, perché la mancanza
assoluta di motivazione non consente al Pubblico Ministero di dimostrare un
concreto interesse all’impugnazione.
5. Il Collegio ha ritenuto di condividere l’opposto orientamento, maggiormente
persuasivo, in relazione alla nozione di interesse specifico e pertinente, ai sensi
dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., anche perché l’indicazione contraria è
emersa sempre rispetto a casi di sentenze di assoluzione impugnate dal Pubblico
Ministero e nel caso di specie l’impugnazione riguardava una sentenza di
condanna.
6. Infine va tenuto presente che vi sono numerose decisioni non massimate, che
concludono per l’inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero il quale, in
assenza della indicazione di un pregiudizio concreto e suscettibile di essere
eliminato, si limiti a dedurre la nullità della sentenza per la mancanza grafica
della motivazione; tali decisioni affrontano la fattispecie del ricorso avverso una
sentenza priva di motivazione seguendo i generali criteri adottati dalla
prevalente giurisprudenza in tema di interesse delle parti, non evidenziando
alcuna peculiare differenza tra il ricorso avverso un provvedimento motivato o,
invece, privo di qualsivoglia motivazione (Sez. VI, n. 31962, del 13/07/2007;
Sez. VI, n. 41233, del 26/10/2005; Sez. V, n. 5499, del 24/11/2005 – dep.
04/02/2006; Sez. V, n. 45920, del 22/04/2005; Sez. V, n. 22136, del
19/05/2005; Sez. VI, n. 21024, del 18/05/2005).

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sintetico, nemmeno ha chiarito quale fosse il vantaggio pratico che intendeva

7. In conclusione il ricorso del Procuratore generale di Firenze deve essere
dichiarato inammissibile, per difetto di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2013

Il consigliere estensore

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