Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35722 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35722 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUSATI DI SETTALA FILIPPO LUCA N. IL 20/03/1961
avverso la sentenza n. 5511/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

tg–

Data Udienza: 25/06/2014

RG.23091_2013

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Brusati Di Settala Filippo con atto a firma del
difensore avverso la sentenza sopra indicata che gli applicava la pena su richiesta
per il reato di peculato;
rilevato che con tale ricorso si deducX violazione di legge per essere stato
ritenuto il ricorrente pubblico ufficiale ancorché tale non sia il liquidatore
giudiziale di una società ammessa alconcordato preventivo;
osserva:
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza perché è dato
assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che un soggetto
con il ruolo di liquidatore attribuito nell’ambito di un concordato preventivo è
pubblico ufficiale
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1500,00 in favore della Cassa delle
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giugno 2014
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ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

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