Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35722 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35722 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRAVAGLIANTE SALVATORE N. IL 06/04/1950
avverso la sentenza n. 4648/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, pe la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

:1 ■ 1

Data Udienza: 09/06/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti,
ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Travagliante Salvatore è stato ritenuto responsabile del reato di

bancarotta fraudolenta patrimoniale con riferimento al fallimento della
società PANAIR Spa, da lui amministrata, in relazione a due episodi:
-distrazione di euro 763.537,53 (frutto di pagamenti non dovuti di

debiti di una società terza, tale PANAIR CAM Spa);
3.

-emissione di fatture per importi inferiori a quelli incassati, con

conseguente distrazione della differenza.
4.

Con il ricorso per cassazione il Travagliante contesta le suddette

valutazioni della Corte d’appello e chiede che entrambe le ipotesi di
bancarotta siano riqualificate in bancarotta semplice, la prima per il fatto
che i pagamenti di debiti della PANAIR CAM Spa rispondevano ad un
interesse della società da lui amministrata, in quanto si trattava di
operazioni assolutamente indefettibili per continuare ad ottenere dai
creditori comuni ad entrambe le società l’erogazione di servizi di
handling e di carburante per aeromobili, fondamentali per l’esercizio

dell’attività aziendale.
5.

Quanto alla bancarotta per distrazione della differenza tra gli

importi incassati dai soggetti che partecipavano ai corsi di
addestramento per i piloti e la cifra indicata nelle fatture, ritiene il
ricorrente che si tratti di bancarotta preferenziale, dovendosi ritenere tali
differenze quale parziale compensazione dei crediti vantati nei confronti
della società a titolo di amministratore o quale pilota utilizzato per la
navigazione e l’addestramento dei corsisti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Quanto al pagamento dei creditori della
PANAIR CAM Spa,, per la necessità di conservare l’operatività della
società PANAIR Spa, la circostanza di fatto viene ritenuta vera dalla
Corte d’appello, che però ha ritenuto di confermare la responsabilità per
la bancarotta fraudolenta, operando una valutazione di tipo formale sulla

1

2.

inesistenza di alcun debito da parte della PANAIR Spa nei confronti dei
creditori della PANAIR CAM Spa.
2. La decisione della Corte non merita censure, considerato che la
previsione di cui all’art. 2634 cod. civ. – che esclude, relativamente alla
fattispecie incriminatrice dell’infedeltà patrimoniale degli amministratori,
la rilevanza penale dell’atto depauperatorio in presenza dei c.d. vantaggi
compensativi, dei quali la società apparentemente danneggiata abbia
fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più

applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e,
segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come
distrattivi o dissipativi. Tuttavia, ove si accerti che l’atto compiuto
dall’amministratore non risponda all’interesse diretto della società ed
abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso
amministratore dimostrare l’esistenza di una realtà di gruppo (nel caso
di specie certamente non invocabile perché la PANAIR CAM Spa era già
stata dichiarata fallita al momento dei pagamenti dei suoi creditori), alla
luce della quale quell’atto assuma un significato diverso, si’ che i benefici
indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad
un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare
efficacemente gli effetti immediati negativi dell’operazione compiuta, di
guisa che nella ragionevole previsione dell’agente non sia capace di
incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 49787 del
05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562). Nel caso di specie, è mancata la
prova di entrambe le circostanze, essendo, d’altronde, presumibile che al
pagamento dei debiti della fallita non potesse conseguire alcun recupero
della somma, peraltro così elevata da non consentire un assorbimento
dell’onere economico attraverso la recuperata operatività.
3. In merito ai crediti dell’amministratore, che potrebbero
ipoteticamente giustificare una riqualificazione del fatto in bancarotta
preferenziale, ciò che manca è proprio l’accertamento in fatto
dell’esistenza e dell’entità di tali crediti; attività che non può essere certo
compiuta in cassazione e rispetto alla quale l’amministratore aveva un
onere di specifica allegazione. Il ricorso, sul punto, si manifesta dunque
generico, anche perché ipotizza solo in via meramente eventuale che le
somme incassate dai corsisti siano state trattenute, per la parte non
fatturata, a compensazione dei crediti vantati nei confronti della società.
Crediti di cui l’amministratore avrebbe dovuto fornire la causa

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ampio gruppo di società – conferisce valenza normativa a principi

giustificativa attraverso le deliberazioni degli organi a ciò competenti,
quanto al compenso di amministratore ed all’eventuale compenso
aggiuntivo quale istruttore nei corsi di pilotaggio; onere del tutto
inadempiuto.
4. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 9/06/2015

procedimento.

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