Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35721 del 13/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 35721 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALLA ANDREA N. IL 14/04/1960
avverso la sentenza n. 55/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Il:I v5-1

LP

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/08/2014

CONSIDERATO IN FATTO e RITENUTO IN DIRITTO
1. Con La sentenza del 20.6.2014 la Corte di appello di Torino ha disposto la
consegna di Balla Andrea all’autorità Giudiziaria della Repubblica Ceca in
esecuzione del mandato di arresto europeo del 29.04.2014 emesso dal
Tribunale distrettuale di Praga 2 , in relazione al reato di truffa aggravata e
continuata , commesso nella Repubblica Ceca dal 27 dicembre 2009 fino al 1
1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’avvocato Mario
Almondo, nell’interesse di Balla Andrea, del quale è difensore di fiducia,
deducendo:
a)

Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della

motivazione del provvedimento con riferimento agli artt.6 non essendo certa
l’identità del ricorrente, individuato nel provvedimento con un luogo di nascita
errato , circostanza che avrebbe richiesto di provvedere ai sensi dell’art.16
legge n.69 del 2005;
b)

violazione degli artt. 18 comma 1,1ett.e) e 19 comma 1 lett.c) legge n.

69/2005 non essendo indicato il termine massimo di durata della custodia
cautelare né l’eventuale possibilità di proroga del termina a cadenze periodiche
2.11 ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.
2.1 Il primo motivo è inammissibile per genericità risultando la mera
riproposizione della identica doglianza alla quale la Corte territoriale ha
risposto con motivazione logica ed esente da vizi , dando una convincente
spiegazione, in termini di semplice errore materiale dell’indicazione della
città di nascita e del domicilio ( che corrispondono ai dati del coimputato
Conversano) nel mandato d’arresto mentre nella scheda SIS i dati anagrafici
del Balla sono correttamente indicati. Ne consegue che il soggetto è ben
individuato ed identificato nel relativo procedimento.
2.2 Anche il secondo motivo non ha fondamento . La Corte territoriale , alla
identica sollecitazione difensiva che richiamava la necessità della conformità
della normativa ceca , in tema di limiti massimi di custodia cautelare, al
disposto dell’art. 18 lett. e) legge n. 69/2005, ha puntualizzato, in linea con i
principi della sentenza delle SS.UU. n.4614 del 2007, che ”

le disposizioni

del codice di procedura penale della Repubblica Ceca prevedono precisi termini
di durata della custodia cautelare nella fase delle indagini ( 3 mesi, un anno o
due anni a seconda delle esigenze cautelari che vengono in rilievo e della
gravità del reato e dell’entità della probabile condanna) ” . Ne consegue che
2

gennaio 2010, in danno di Istituti di credito di quel paese.

l’esigenza di congruità della misura Anche con riferimento alla durata, è
garantita dall’ordinamento del Paese richiedente e che non vi è ragione di un
rifiuto della consegna , con riguardo alla previsione dell’art. 18, lett. e) della L.
22 aprile 2005, n. 69, posto che la legislazione dello Stato membro di
emissione prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva ,
opportunamente verificati dall’autorità giudiziaria italiana.
2.3 li ricorso pertanto va rigettato: al rigetto consegue la condanna alle spese.

69/2005
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 co.
5 legge n. 69/2005.
Così ecisi Ròma il 13 agosto 2014
Il Cotisigli

s ensòre
ad ei

a

Il Presidente
G. Zecca

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
I’V” Sezione Penale

Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 22 co. 5 I.n.

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