Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35721 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35721 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GASPARINI STEFANO N. IL 24/03/1987
CARTA CLAUDIO N. IL 24/02/1988
CUSINU ENRICO N. IL 31/12/1986
TRIFOGLIO CRISTIAN N. IL 12/05/1984
SCINTU MICHELE N. IL 02/05/1985
CASTANGIA MARCO N. IL 13/04/1986
av‘;etso la sentenza 11. 930/2010 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
22/09/201-4
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 09/06/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
– Udito, per gli imputati, l’avv. Anna Maria Uras, che si è riportata al ricorso e ne
ha chiesto l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

Cagliari, ha condannato Trifoglio Cristian, Scintu Michele, Cusinu Enrico, Carta
Claudio, Gasparini Stefano e Castangia Marco per il furto aggravato di alcuni
pezzi (casse acustiche e marmitta) della VW Polo di Meloni Pierpaolo,
parcheggiata sulla pubblica via, in orario notturno.
I sei erano stati sorpresi dalla polizia mentre stavano smontando la marmitta
dell’auto, rovesciata su un fianco, dopo essersi già appropriati delle casse
acustiche.

2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzi
dei rispettivi difensori, tutti gli imputati.
2.1. L’avv. Mario Gusi, nell’interesse di Gasparini Stefano, lamenta, con un primo
motivo, mancanza di motivazione in ordine alla rilevanza penale del fatto,
contestata in appello, in considerazione del valore dei beni che erano stati
oggetto dell’azione delittuosa.
Con altro motivo censura la sentenza per violazione dell’art. 69 cod. pen.
e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell’attenuante
dell’art. 62, n. 4, cod. pen..
Col terzo ed ultimo motivo si duole dell’erronea applicazione dell’art. 61,
n. 5, cod. pen. e della motivazione con cui è stata affermata l’esistenza
dell’aggravante prevista dall’articolo suddetto.
2.2. L’avv. Anna Maria Uras, nell’interesse di tutti gli altri imputati, ricorre con
cinque motivi.
Col primo lamenta l’erronea applicazione delle norme che concernono
l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto con
legge 28 aprile 2014, n. 67, inutilmente invocato dagli imputati.
Col secondo e il terzo motivo lamenta una mancanza di motivazione con
riguardo all’attribuzione del reato a tutti gli imputati, in violazione del principio
del favor innocentiae, e un vizio di motivazione con riguardo allo “sviluppo logico
dei fatti”, aggravato dal fatto che la sentenza d’appello “è viziata da un miope e
sterile ricalco della prima sentenza”.
1

1. Il Tribunale di Oristano, con sentenza confermata dalla Corte di appello di

Col quarto lamenta una “omessa e/o errata valutazione degli elementi di
prova imprescindibili per la corretta ricostruzione della realtà precedente,
contestuale e successiva all’evento”, rappresentati dalle dichiarazioni del Porcu, il
quale avrebbe chiarito che l’auto era abbandonata da lungo tempo sul ciglio
stradale, era sporca e danneggiata; e del coimputato Schintu, che si era assunto
ogni responsabilità per quanto attiene all’impossessamento delle casse acustiche.
Col quinto deduce che la condotta degli imputati, al massimo inquadrabile
nella previsione dell’art. 624 cod. pen., non era procedibile per remissione della

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nessuno dei motivi proposti merita accoglimento
1. Procedendo all’esame dei motivi nell’ordine in cui sono stati esposti, è
infondato il primo motivo dell’avv. Gusi, giacché la sentenza d’appello, pur non
facendo esplicito riferimento al motivo di doglianza rappresentato dalla “rilevanza
penale del fatto”, vi ha dato risposta, rilevando che l’azione delittuosa non si era
concretata solo nell’asportazione delle casse acustiche, ma stava procedendo con
l’asportazione della marmitta, dopo che l’auto era stata rovesciata ed erano stati
infranti i finestrini; il tutto in ora notturna. Inoltre, che l’auto, seppur vetusta,
era funzionante ed aveva comunque un valore di scambio: caratteristiche
compromesse dalla condotta degli imputati (pag. 13). Il quadro delineato dal
giudicante non trascura, quindi, la problematica sollevata dal difensore, e
assolve, seppur in maniera implicita, all’obbligo motivazionale con la necessaria
completezza.
Per le stesse ragioni è infondato anche il secondo motivo, avendo la
sentenza fatto espresso rimando al quadro sopra delineato per escludere la
ricorrenza dell’attenuante del danno di speciale tenuità

(“esclusa in particolare,

per i motivi sopra esposti, l’invocata attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p.

n.

Dal

complesso della motivazione si evince chiaramente, infatti, che il danno arrecato
al Meloni non è stato considerato di “speciale tenuità”; né tale conclusione
contrasta con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale ha
costantemente affermato che la concessione della circostanza attenuante del
danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio
cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini
dell’accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre
al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio
arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa
abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res” (da ultimo, Cass., n.
8530 del 13/2/2015).
2

querela.

Manifestamente infondato, infine, è il terzo motivo dell’avv. Gusi, in
quanto l’ora notturna è stata costantemente considerata, nella giurisprudenza di
legittimità, una circostanza atta a scemare la difesa della vittima, a nulla
rilevando il fatto che la strada fosse illuminata, posto che la minorazione di
difesa è collegata direttamente all’orario dell’azione delittuosa, posta in essere
quando la sorveglianza delle Forze dell’ordine e della vittima non può esplicarsi
con l’ordinaria intensità.

non può essere accolto, per le ragioni esaurientemente esposte nella sentenza di
questa Corte del 31/7/2014, n. 35717 (confermata da Cass., n. 42318 del
9/9/2014), ove è chiarito, con ampia e condivisa motivazione, che “il beneficio
della estinzione del reato, connesso all’esito positivo della prova, presuppone lo
svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio,
introdotto da nuove disposizioni normative, per le quali, in mancanza di una
specifica disciplina transitoria, vige il principio “tempus regit actum”. Nè alla luce
della sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2011, è configurabile alcuna
lesione del principio di retroattività della lex mitior, che per sé imponga
l’applicazione dell’istituto a prescindere dalla assenza di una disciplina
transitoria”. Pertanto, la sospensione del procedimento con messa alla prova, di
cui alla L. 28 aprile 2014, n. 67, artt. 3 e 4, non può essere richiesta
dall’imputato nel giudizio di cassazione – ne’ invocandone l’applicazione in detto
giudizio, ne’ sollecitando l’annullamento con rinvio al giudice di merito – ma
nemmeno nel corso del giudizio di appello, dal momento che l’istituto è stato
costruito dal legislatore in alternativa alla celebrazione di ogni tipologia di
giudizio di merito, già dal primo grado. Si tratta, quindi, come correttamente è
stato affermato, “di procedura e opportunità assolutamente incompatibile con
alcun giudizio di impugnazione”, tant’è che, per estenderne l’applicazione ai
giudizi pendenti, si è resa necessaria un’apposita iniziativa legislativa, tuttora
all’esame del Parlamento.
2.1. Il secondo e il terzo motivo dell’avv. Uras sono inammissibili per totale
genericità. Con essi si critica l’apparato argomentativo della sentenza impugnata
– in punto di valutazione della responsabilità – senza l’evidenziazione di alcun
passaggio motivazionale affetto da illogicità o incongruità e senza
l’evidenziazione di alcun aspetto della vicenda lasciata inesplorata dal giudicante,
limitandosi – con i motivi suddetti – a postulare un atteggiamento
“esclusivamente accusatorio” della Corte d’appello, ad appellarsi al “favor
innocentiae” e al “favor libertatis”, elaborati – dice – “dal pensiero illuminista”,
senza nemmeno prendere in considerazione i motivi della decisione.

3

2. Il primo motivo dell’avv. Uras, proposto nell’interesse di tutti gli altri imputati,

2.2. Col quarto motivo la ricorrente rivaluta a proprio favore una parte delle
risultanze istruttorie, ponendo l’accento su quelle che le appaiono favorevoli (le
dichiarazioni del teste Porcu e dell’imputato Schintu) e svalutando quelle
contrarie (le dichiarazioni di Floris e Meloni), e ignorando del tutto quelle dei testi
di polizia giudiziaria. In tal modo la ricorrente, piuttosto che criticare la sentenza,
propone una alternativa lettura delle prove con l’attribuzione di un diverso valore
ponderale a ciascuna di esse, ponendosi fuori dell’area di censura consentita nel
giudizio di legittimità. Ella, infatti, finisce per sottoporre al giudizio della Corte di

fatto ed all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi all’esclusiva
competenza del giudice di merito. Nel caso in esame, la Corte di appello ha
rilevato, con puntuale riferimento a più fonti dichiarative, fra le quali anche le
ammissioni di alcuni imputati, che l’auto non era affatto abbandonata da tempo
– essendo stata parcheggiata fuori dell’officina di Floris solo poco tempo prima e non era affatto priva di valore, essendo marciante e conservando un valore di
scambio; inoltre, che tutti gli imputati furono sorpresi dalla Polizia mentre provvisti di strumenti adatti e sporchi di grasso – si adopravano per smontare
pezzi della VW Polo di Meloni, dopo averla rovesciata su di un fianco. Alla luce di
questi dati, oggettivamente emersi dall’istruttoria dibattimentali e logicamente
interpretati dai giudici di merito, emerge la piena ed incensurabile fondatezza
della sentenza impugnata e l’assoluta inconsistenza delle doglianze contenute nel
quarto motivo di ricorso.
2.3 L’ultimo motivo dell’avv. Uras è manifestamente infondato, poiché non tiene
conto delle aggravanti contestate e ritenute dal giudicante, che rendono il reato
procedibile d’ufficio.
3. Segue il rigetto dei ricorsi atteso che i motivi proposti, in parte infondati e in
parte inammissibili, non intaccano il solido impianto argomentativo della
sentenza impugnata; ai sensi dell’art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p i
ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 9/6/2015

Cassazione, in modo non ammissibile, questioni relative alla ricostruzione del

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