Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35720 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35720 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BONO NUNZIO PASQUALE N. IL 25/03/1973
avverso la sentenza n. 697/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 09/06/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.
Giuseppe Corasaniti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza confermata dalla locale Corte di appello, ha
condannato Bono Nunzio Pasquale per ingiurie, minacce e violenza privata

Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito l’imputato la sera del
16/2/2010 si recò nel bar gestito dalla Maggio e, dopo aver litigato con un
cliente, prese ad ingiuriare e minacciare la donna, che l’aveva redarguito.
Quando, poi, quest’ultima, consigliata da alcuni avventori, decise di chiudere il
locale, l’imputato dapprima “le si parcheggiò davanti, impedendole di muoversi”;
quindi, bloccò la strada con la sua autovettura, per ostacolare la manovra di
disimpegno tentata dalla persona offesa. Dipoi, rimasto sul posto, danneggiò con
una pietra la vetrina del locale e sradicò alcune piante, fuori del locale.
Alla base della decisione vi sono le dichiarazioni della persona offesa e del
fratello Massimo Maggio, nonché gli accertamenti di polizia.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell’interesse
dell’imputato, l’avv. Massimo Maiorano, con tre motivi.
Col primo lamenta una manifesta illogicità della motivazione con riguardo
all’affermazione delle responsabilità, basata, sostanzialmente, sulle dichiarazioni
della persona offesa, non sottoposte a rigoroso vaglio di attendibilità e senza
tener conto delle ragioni di astio esistenti tra le parti e dell’assoluta incongruenza
– con specifico riferimento alla scansione temporale degli accadimenti – della
narrazione. E’ inverosimile, deduce, che la donna abbia deciso di chiudere il
locale solo due o tre ore dopo che l’imputato era entrato nel locale ed aveva
preso a calci un cliente, senza avvertire le forze dell’ordine, ed è inverosimile il
racconto della violenza privata, accolto dai giudici per la sola ragione la donna ha
fatto – come persona presente al fatto – il nome di un giovane che avrebbe
potuto smentirla. Inverosimile, aggiunge, è anche il racconto del
danneggiamento, “atteso che anche la persona offesa ha riferito di non aver
visto l’imputato consumare detto reato” e solo successivamente ha dichiarato di
aver visto l’imputato sradicare delle piante. Quanto alle dichiarazioni di Maggio
Massimo, le stesse afferiscono a fatti verificatisi in precedenza e che non erano
stati oggetto di querela.
Col secondo deduce, per le stesse ragioni sopra illustrate, la violazione
delle regole di valutazione probatoria poste dall’art. 192 cod. proc. pen..
1

continuate in danno di Maggio Giada.

Col terzo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo
al trattamento sanzionatorio, caratterizzato, sostiene, da eccessiva severità e
dall’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, oltre che dalla negazione del
beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di censura, concernenti il giudizio di responsabilità, sono
inammissibili per manifesta infondatezza. La principale – e sostanzialmente unica
– censura che viene mossa alla sentenza impugnata attiene alla ritenuta
credibilità della persona offesa. Al riguardo, le critiche mosse ai giudici di merito,
che si sarebbero sottratto all’obbligo di prudenza su di loro gravante, sono
immediatamente contraddette dalla semplice lettura della sentenza impugnata,
che si diffonde in una specifica e approfondita valutazione della narrazione della
persona offesa, di cui sono stati evidenziati “i toni equilibrati, propri di chi dice il
vero, dettagliata e puntuale, tanto da fare riferimento a nomi di persone presenti
e, tra questi, l’amico salito a bordo dell’autovettura”; soggetto, quindi, che, se
chiamato a testimoniare, avrebbe potuto smentirla. Ed è assistita da precisi
riscontri esterni, rappresentati dalle congruenti dichiarazioni di Maggio Massimo,
che ha confermato la ricezione del messaggio (SMS) con cui la sorella gli
segnalava la presenza molesta di Bono nel locale ed ha riferito di aver visto
personalmente Bono sradicare alcune piantine poste ad ornamento del locale.
L’appunto di “inverosimiglianza”, mosso dal ricorrente alle dichiarazioni dei due
fratelli, è palesemente infondato e si fonda su una distorta lettura del compendio
probatorio (quale filtrato in sentenza dal giudice d’appello), giacché non v’è nulla
di “inverosimile” nel fatto che Maggio Giada abbia aspettato due o tre ore prima
di chiudere il locale, o abbia mancato di sollecitare un intervento delle forze
dell’ordine, dal momento che in sentenza non si parla di una continuativa
condotta molesta dell’imputato, ma di un episodio occorso aPsuo arrivo in loco e
seguito, in un limitato lasso temporale, da ingiurie e minacce nei confronti della
donna; quanto all’episodio della violenza privata (consistito nell’ostruire la strada
con la propria auto, in modo da costringere la donna ad arrestare la marcia), non
è dato comprendere, né viene spiegato, dove sia la inverosimiglianza, visto che
si tratta di condotta chiaramente individuata e facilmente attuabile su strade non
particolarmente ampie. L’episodio dello sradicamento, poi, è stato riferito non
dalla persona offesa, ma da Maggio Massimo, che ebbe modo di apprezzarlo
personalmente allorché, recatosi al locale su sollecitazione di un anonimo
interlocutore telefonico, sorprese l’imputato nel mentre si accaniva sulle piante.

2

Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.

Completamente avulsa dal risultato probatorio è, infine, l’affermazione che
Maggio massimo abbia parlato di un episodio occorso tempo prima, non seguito
dalla presentazione di querela, posto che la sentenza – non smentita con
l’indicazione di alternative risultanze istruttorie – colloca detto episodio nel
contesto dei fatti per cui è processo.
Deve concludersi, pertanto, giusta la premessa, per l’inammissibilità dei
primi due motivi, posto che a fronte di motivazione per niente illogica o carente
nell’esame degli elementi di giudizio offerti dall’istruttoria dibattimentale, il

confutate e prive di base fattuale.

2. Inammissibili, infine, sono anche le doglianze relative alla commisurazione
della pena, applicata nel minimo edittale, mentre le attenuanti generiche sono
state negate in considerazione della pervicacia mostrata nel corso della presente
vicenda e in considerazione dei reiterati precedenti penali: vale a dire, in base a
parametri che rappresentano legittimo riferimento per l’esercizio del potere
sanzionatorio. Quanto alla sospensione condizionale della pena, non è nemmeno
dato comprendere come possa essere concessa, posto che l’imputato ne ha già
fruito e posto che gli è stata revocata a seguito di ulteriore condanna.

3. L’inammissibilità di tutti i motivi proposti comporta che anche il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il
provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti che lo hanno
proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento,
nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma
di mille euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/6/2015

ricorrente non fa che proporre censure infondate o riproporre tesi ampiamente

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