Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3572 del 18/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3572 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUARDIGLI ROBERTO N. IL 06/06/1957
avverso l’ordinanza n. 148/2014 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del
23/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
e/sentite le conclusioni del PG Dott.

410~0

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/09/2014

FATTO E DIRITTO

2-illogicità della motivazione,in riferimento alla necessità della misura imposta,a1 fine di
precludere la reiterazione di attività illecita.
Nella specie,la difesa aveva evidenziato al Tribunale che l’indagato era stato attinto anche da
misure cautelari realí,ritenendo in tal modo preclusa ulteriore reiterazione del reato
associativo;evidenziava altresì che l’indagato era dedito da lunghi anni ad attività di impresa
agricola e che era incensurato.
Censurava pertanto la valutazione resa dal Tribunale che aveva ritenuto “non impossibile”la
reiterazione di fatti analoghi a quelli contestati.
3-censurava come illogica la motivazione,in relazione alla adeguatezza della misura
inflitta,rilevando la mancanza di motivazione sulla applicazione di misure meno afflittive.
Per tali motivi chiedeva l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
In pendenza di tale impugnazione risulta intervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso da
parte del difensore,Avv. Gaetano Insolera-in data 2 luglio 2014.

Va rilevato che la rinuncia del difensore non è valida atteso che la rinuncia all’impugnazione è
atto a carattere formale da attribuirsi a colui che risulta titolare dell’interesse al ricorso.
Nella specie l’atto non promana dall’interessato,bensì da difensore non munito di procura
speciale ,e manca la sottoscrizione dell’interessato.(laddove,questa Corte ha stabilito che la
rinuncia all’impugnazione da parte dell’imputato deve essere fatta personalmente ,oppure a
mezzo del difensore munito di procura speciale,che,ai sensi dell’art.122 cpp.,deve ,tra
l’altro,contenere la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si
riferisce-Cass.6/10/2005-RV232252;Cass.1.12.2008-RV241569-)Tanto premesso,va evidenziato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati,dal
momento che l’ordinanza ,secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento,è
dotata di adeguata verifica delle deduzioni dell’appellante,avendo specificato le ragioni per le
quali risulta l’attualità del pericolo di reiterazione del reato(alla luce della scaltra ed organizzata
condotta imprenditoriale nel periodo di tempo dei fatti,protrattisi per almeno tre anni)
Parimenti risulta valutata come non influente,ai fini dell’esclusione del pericolo di
recidiva,l’intervenuta applicazione delle misure reali,specificando che l’indagato avrebbe potuto
agire anche al di là della azienda (Agroidea)Alla luce della esaustiva motivazione,dalla quale si desume in ogni caso la necessità di
applicazione della misura in atto,e l’assenza delle condizioni che avrebbero consentito
l’applicazione di misure meno afflittive,le censure articolate dalla difesa ricorrente si rivelano
manifestamente infondate,oltre che tendenti alla diversa interpretazione di dati evidenziati dal
giudice cautelare.
Pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso,a cui consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle
Ammende-

Con ordinanza in data 23.4.14 il Tribunale di Ancona ,Sez.riesame,rigettava l’appello proposto
da GUARDIGLI Roberto avverso il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale che aveva
rigettato istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari,in data
4-4-14-inflitta in relazione ad imputazione di associazione per delinquere,finalizzata al
compimento di frodi in commercio .
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:
1-l’inosservanza di norme processuali,in relazione al difetto della motivazione,ex art.125
CPP.,lamentando la mancata motivazione in relazione alla richiesta di applicare una misura
meno affittiva.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle AmmendeRoma,deciso il 18 settembre 2014.

Il Consigliere relatore

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