Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3572 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3572 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SERRANO MANUELE
SERRANO MATTEO
MONTEMAGNI MICHELE
avverso l’ordinanza n. 23/2013 TRIB. LIBERTA’ di LUCCA, del
30/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
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Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 30 aprile 2013, il Tribunale di Lucca ha rigettato la
richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello
stesso Tribunale il 9 aprile 2013 nei confronti degli indagati, in relazione ai reati di cui
agli artt. 81, secondo comma, 110 cod. pen., 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n.
380 del 2001, 181, del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione all’esecuzione di interventi
edilizi in area adibita a campeggio, in assenza del permesso di costruire e in zona

alle reti idriche, elettriche e fognarie, ritenute essere strutture ricettive con
caratteristiche di sostanziale stabilità e destinate in modo permanente e a tempo
indeterminato all’accoglienza con pernottamento di ospiti del campeggio sprovvisti di
tende o altri mezzi propri.
2.

– Avverso l’ordinanza gli indagati, legali rappresentanti della società

proprietaria del campeggio nel quale gli interventi edilizi asseritamente abusivi sono
stati posti in essere, hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione,
chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si rilevano la mancanza della
motivazione e l’erronea applicazione degli artt. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, 29 della
legge della Regione Toscana n. 42 del 2000, 26, comma 2, del regolamento della
Regione Toscana n. 18 del 2001. Ricorda la difesa che le opere oggetto di sequestro
sono case mobili costruite in vari materiali con telaio metallico e dotate di ruote, con
attacchi smontabili, insistenti solo su 46 piazzole a fronte di un numero totale di 358
piazzole esistenti. Si evidenzia, in particolare, che l’art. 29, comma 2, della richiamata
legge regionale n. 42 del 2000 consente, in non più del 40% delle piazzole di un
campeggio, l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero
periodo di permanenza del campeggio stesso nell’area autorizzata. Ciò è quanto
sarebbe avvenuto nel caso di specie, in presenza di strutture temporanee dotate di
attacchi ai servizi facilmente smontabili e rimovibili.
2.2. – Si rileva, in secondo luogo, la mancanza di motivazione in relazione alle
esigenze cautelari, perché non si sarebbe considerato che l’istallazione di case mobili
non produce alcun aumento del carico urbanistico, dato che insiste su una struttura
ricettiva già preesistente, già debitamente autorizzata e avente carattere stagionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è parzialmente fondato.
3.1. – Il primo motivo di gravame è fondato e deve essere accolto.

sottoposta a vincolo paesaggistico; sequestro avente ad oggetto case mobili allacciate

Va premesso che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e), n. 5), del d.P.R. n.
380 del 2001, il reato di costruzione edilizia abusiva è configurabile anche nell’ipotesi
di installazione di case mobili aventi una destinazione duratura per soddisfare
esigenze abitative. Il legislatore statale (come del resto quello regionale) intende,
infatti, fare riferimento alla stabilità dell’opera e alla capacità di trasformare in modo
durevole l’area occupata (sez. 3, 23 marzo 2011, n. 25015).
Quanto al caso di specie rilevarsi che l’ordinanza impugnata non dà conto delle

specificare se tale ancoraggio abbia carattere temporaneo. Si tratta di un’omissione
decisiva ai fini della sussistenza del

fumus del reato, perché la temporaneità

dell’ancoraggio è espressamente ritenuta determinante dall’art. 29, comma 2, della
legge della Regione Toscana n. 42 del 2000, che trova applicazione nel caso di specie.
Tale ultima disposizione prevede, in particolare, che è consentita, in non più del
40% delle piazzole di un campeggio – definito dal comma 1 dello stesso articolo come
struttura ricettiva a gestione unitaria, aperta al pubblico, attrezzata su area recintata
per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento
autonomi immobili – l’istallazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per
l’intero periodo di permanenza dell’campeggio nell’area autorizzata.
Né il fatto che le case mobili siano allacciate alle reti dei servizi è di per sé
sufficiente a ritenere configurabile il

fumus

dei reati contestati, perché tale

allacciamento ben potrebbe avere anch’esso carattere temporaneo, in mancanza di
univoche specificazioni del provvedimento impugnato sul punto. Viene in rilievo, del
resto, la previsione dell’art. 26 del reg. regionale n. 18 del 2001, a norma del quale
«Nei campeggi le caratteristiche dell’ancoraggio delle strutture temporaneamente
ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell’area non sia più a
campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È
consentito l’allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d’acqua, scarico,
elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili».
3.2. – Infondato è invece il secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa
mancanza della motivazione circa il periculum in mora. Il Tribunale evidenzia infatti,
sul punto, che vi è un concreto pericolo di aggravamento e protrazione delle
conseguenze dei reati dannose per l’assetto edilizio e paesaggistico del territorio, in
dipendenza dell’ulteriore utilizzazione a fini abitativi delle case-mobili realizzate;
utilizzo che avviene proprio attraverso l’allacciamento alle reti idriche, elettriche e
fognarie oggetto di contestazione.

modalità di ancoraggio delle case mobili al suolo, omettendo, in particolare, di

4. – Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio
al Tribunale di Lucca, perché proceda a nuovo esame circa la sussistenza del fumus
dei reati contestati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lucca.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

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