Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35718 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35718 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSSELLI DEL TURCO GIAMPAOLO N. IL 24/06/1959
nei confronti di:
MERCATELLI WALTER N. IL 29/12/1923
avverso la sentenza n. 86/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del
10/04/2014
v-isti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal _
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 09/06/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Corasaniti,
ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Rosselli Del Turco Giampaolo propone ricorso per cassazione

contro la sentenza del tribunale di Firenze che, a conferma della
sentenza del locale giudice di pace, confermava l’assoluzione di

2.

A sostegno del ricorso per cassazione propone i seguenti motivi:
a.

inosservanza od erronea applicazione dell’articolo 639, comma
2, del codice penale e dell’articolo 192 del codice di rito,
nonché

contraddittorietà

e

manifesta

illogicità

della

motivazione in ordine alla sussistenza oggettiva del reato di
imbrattamento dell’immobile di proprietà della parte civile da
parte del cane dell’imputato.
b. Inosservanza od erronea applicazione degli articoli 594,
comma 1, e 599 del codice penale e dell’articolo 192 del
codice di rito, nonché contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza
dell’esimente di cui all’articolo 599 del codice penale, per
avere il giudice ritenuto poco educato ed inurbano e
sicuramente ingiustificato, tale da legittimare una reazione
quale quella in oggetto, il comportamento del Rosselli, che
chiedeva insistentemente al Mercatelli i documenti per un
fatto minimale, mettendo le mani sul viso di un soggetto cl .
circa 85 anni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile; innanzitutto si ricorda che ai sensi del
disposto dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la
manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del
provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità
significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di
motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli
atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione degli atti

1

Mercatelli Valter per i reati di cui agli articoli 594 e 639 cod. pen..

processuali (Cass. S.U., Sent.n.16 del 19 giugno 1996, Di Francesco,
Rv.205620).
2. Ciò premesso, si rileva che i motivi, pur denunciando formalmente
anche violazione di legge, costituiscono censure in punto di fatto della
sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli
elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare
la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del
giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di

motivazione esente da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 42595 del
27/10/2009, Errico).
3. Inoltre, si deve tener presente che il giudice di legittimità, ai fini della
valutazione della congruità della motivazione del provvedimento
impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo
grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato
organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,
Ambrosino; conff. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti; Sez. 6,
n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano; sez. 2, n. 19947 del 15 maggio
2008).
4.

Ne consegue che, a fronte di due sentenze di merito argomentate in
modo non palesemente illogico, anzi pienamente comprensibili nel
loro costrutto argomentativo, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge
(art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a
favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo
e congruo determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così

legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua

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