Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35717 del 29/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35717 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERDICCHIO RAFFAELE N. IL 03/07/1979
avverso la sentenza n. 5801/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/10/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
,
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 29/04/2013

f

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Verdicchio Raffaele avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in
data 6 ottobre 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado (del 2007), di condanna in ordine
al reato di furto mono-aggravato di un computer, commesso il 5 dicembre 2002, in danno di Camasso
Giovanni.
Oggetto di impugnazione è anche l’ordinanza emessa lo stesso 6 ottobre, dalla Corte d’appello, per
rigettare un’istanza di rinvio avanzata dal difensore.

1) la nullità del processo di appello per non avere, la Corte territoriale, correttamente apprezzato, alla
udienza del 6 ottobre 2010, l’impedimento del difensore, rappresentato dalla necessità di espletare il
proprio mandato in favore di altro imputato detenuto;
2) il vizio della motivazione per avere, la Corte, valutato in modo non adeguato la deposizione della teste
Di Muccio, la quale aveva descritto l’allontanamento di un uomo che teneva nascosto sotto il giaccone
un oggetto della stessa forma di un computer; d’altra parte si era trascurato che l’imputato, come
emerso in dibattimento, si era allontanato bordo della sua autovettura BMW. Il giudice, in altri termini,
avrebbe ingiustificatamente sottovalutato l’ipotesi del furto ad opera di un terzo soggetto intrufolatosi
nel garage;
3) la prescrizione del reato.
Per la udienza di discussione dinanzi a questa Corte è stata presentata una istanza di rinvio per
impedimento dell’imputato.

Il ricorso è inammissibile.
Occorre preliminarmente dare atto della inaccoglibilità della istanza di rinvio della udienza dinanzi a questa
Corte, tenuto conto che l’impedimento dell’imputato non rileva a tali fini, non essendo nemmeno previsto,
l’imputato difeso di fiducia — quale è il Verdicchio- quale soggetto destinatario dell’avviso della udienza.
Quanto al merito del ricorso va rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato.
Appare ineccepibile la valutazione effettuata dalla Corte d’appello in ordine all’istanza di rinvio ad essa
sottoposta.
Tale motivazione dà atto , coerentemente con la giurisprudenza di legittimità, della mancata indicazione
della ragione per la quale non è stato possibile ovviare all’impedimento professionale con la nomina di un
sostituto processuale ed inoltre della mancata illustrazione della scelta di espletare la difesa nel diverso
processo, al fine di consentire al giudice di ponderare la correttezza di tale scelta .
La motivazione appare, oltretutto, del tutto ignorata dal ricorrente nel motivo di ricorso che, anche sotto
tale profilo, risulta inammissibile, dunque, per genericità oltre che per manifesta infondatezza .
Il secondo motivo è inammissibile perché versato in fatto.
Il ricorrente rappresenta quella che, a suo parere, sarebbe stata una valutazione errata delle affermazioni
della teste Di Muccio, senza considerare che la ragione di tale presunto errore risulta manifestamente
inesistente alla luce della stessa articolazione del motivo di ricorso. E infatti, la circostanza che l’imputato si
sia allontanato a bordo della propria autovettura non è incompatibile con la dichiarazione della teste,
secondo cui un uomo era stato dalla stessa visto tenere sotto il giaccone, mentre si allontanava dal garage,
un oggetto avente le stesse forme di un computer.

Deduce

Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Le cause di sospensione della decorrenza del termine prescrizionale risultano pari a mesi 10 e gg 22 in
primo grado, ad ulteriori mesi 7 e gg 4 in secondo grado con conseguente procrastinazione fino al 1°
dicembre 2011, ossia ad epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello. Alle dette cause vanno
aggiunti i 4 mesi di sospensione raggiunti nella fase del giudizio dinanzi a questa Corte.
Discende da ciò che all’atto della presentazione del ricorso per cassazione,quando ancora la prescrizione
non era maturata, non può dirsi instaurato un valido rapporto processuale a causa della inammissibilità
originaria dei motivi a sostegno ed è pertanto da escludere che il termine stesso abbia continuato a
decorrere.
Hanno infatti osservato, le Sezioni unite, con sentenza successivamente condivisa dalla giurisprudenza di
legittimità, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi
non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (Sez. U, Sentenza n. 32
del 22/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000) Rv. 217266).
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Roma 29 aprile 2013

il Cons. est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA