Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35716 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35716 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCAMBIA GIANNI N. IL 16/07/1936
avverso la sentenza n. 1837/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 10/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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Data Udienza: 09/06/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 10/07/2014 la Corte d’appello di Reggio Calabria, decidendo
a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, ha confermato
l’affermazione di responsabilità di Gianni Scambia, in relazione a fatti di
bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, commessi quale
amministratore della Reggio Sviluppo s.p.a. e del Consorzio Reggio ’90, falliti in
data 23/05/2003, e al reato di peculato.
Per comodità espositiva, le singole ipotesi delittuose verranno esaminate

2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si lamentano vizi motivazionali e mancata
assunzione di prova decisiva.
Il ricorrente, con riferimento al bonifico di 600.000.000 di lire in favore della
Collins International Trading di Malta di cui al capo A), ripropone, in primo luogo,
la tesi difensiva, secondo cui il versamento era attuativo di un’intesa raggiunta
con tale società, in vista della costituzione di un’associazione di imprese,
finalizzata ad operare a Malta, nel settore dei restauri, nel quadro della
acquisizione programmata, da parte della Reggio Sviluppo s.p.a., della
Gemignani s.r.I., dotata delle necessarie iscrizioni all’Albo Nazionale dei
costruttori edili.
Al riguardo, si critica la sentenza impugnata, per avere disatteso tale
prospettazione e, richiamate le considerazioni ribadite nella memoria del 0709/10/2013, si rileva: a) che contraddittoria era l’affermazione della Corte
territoriale, secondo la quale, per un verso, l’operazione descritta era del tutto
incredibile e, pertanto, celava una distrazione in danno dei creditori della società
fallita e, per altro verso, appariva del tutto irrilevante verificare i fatti, anche alla
luce della produzione documentale di cui alla citata memoria e delle
corrispondenti indagini sollecitate dalla difesa, finalizzate ad acquisire la prova
definitiva dell’effettiva esistenza a Malta della società Collins International e del
suo rappresentante Marco Rossetto, con il quale lo Scambia aveva dichiarato di
avere contrattato, delle ragioni della trattative e del suo fallimento, dell’esistenza
e recuperabilità della somma versata; b) che l’imputato non aveva mai affermato
di avere previamente concordato l’operazione con il consiglio di amministrazione,
anche perché, essendo munito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, non ne aveva alcuna necessità, ma solo di averli informati
tempestivamente, nella seduta del 21/10/1996, del consiglio di amministrazione
dell’operazione stessa, ottenendone la piena e formale approvazione; c) che la
contraria conclusione della Corte d’appello su quest’ultimo punto era smentita sia
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nell’analisi dei motivi di ricorso

dalle affermazioni del teste Aversa, il quale aveva ricordato che lo Scambia li
teneva al corrente dei suoi investimenti (e questo a tacere delle incertezze e
contraddizioni degli amministratori, preoccupati di loro responsabilità), sia dallo
stesso contenuto del verbale della seduta del 21/10/2006, che documentava la
correlazione tra l’iniziativa maltese e l’acquisizione della Gemignani s.r.l. decisa
dal consiglio di amministrazione in data 26/07/1996; d) che il mancato, specifico
riferimento nel verbale della seduta del 21/10/2006 al bonifico di 600.000.000 di
lire era spiegabile con la sommarietà della verbalizzazione, con la non necessità

l’espressa decisione di confermare le operazioni effettuate dall’imputato, ossia
proprio l’indicato versamento, in quanto, nel contesto al quale si riferisce la
delibera, era appunto l’unica operazione di un certo rilievo posta in essere dallo
Scambia; e) che, del resto, l’audizione del segretario ed estensore del verbale, il
dott. Condarelli, che la Corte di rinvio aveva rifiutato di ammettere come teste,
avrebbe potuto confermare le informazioni fornite, anche con riguardo al
bonifico, dallo Scambia; f) che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte
territoriale, la Reggio Sviluppo s.p.a., che peraltro gestiva il denaro proveniente
dai propri soci e non denaro pubblico, era legittimata ad operare, nell’esercizio
delle proprie autonome determinazioni imprenditoriali, anche nel settore dei
restauri; g) che il giudizio di illogicità e incomprensibilità non poteva neppure
essere riferito al bonifico in se considerato, dal momento che si trattava di un
momento attuativo della scelta imprenditoriale della quale s’è detto; h) che
l’avere disposto il bonifico senza alcuna formalità, scrittura o garanzia non
dimostra il fine dello Scambia di spogliare la società di quella cifra, ma, a tutto
voler concedere, una superficialità gestionale; i) che del resto era irragionevole
che lo Scambia, ove animato da finalità distrattive, peraltro neppure
compiutamente delineate sul piano dei destinatari, avesse scelto un’operazione
oggettivamente controllabile nel tramite bancario utilizzato e nella destinazione
finale; I) che l’argomento ulteriore valorizzato dalla Corte territoriale, ossia
l’inspiegabile inerzia serbata dallo Scambia, nell’assumere iniziative a seguito
della dedotta truffa subita, era contrastato dal fatto che l’imputato, con due
raccomandate del 12/01/1998 aveva presentato le sue dimissioni, con effetto

immediato, dalla carica di presidente ed amministratore delegato tanto della
Reggio Sviluppo s.p.a., quanto del Consorzio Reggio ’90; e ciò senza dire che la
Corte d’appello aveva del tutto minimizzato il fatto che, in precedenza, lo
Scambia si era attivato per il recupero della somma, come documentato dalla
corrispondenza richiamata dalla medesima sentenza; m) che, in definitiva, la
condotta contestata era piuttosto qualificabile come operazione condotta con
superficialità e leggerezza, ossia come una bancarotta semplice.

di un’autorizzazione per il compimento dell’operazione e comunque con

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizi motivazionali e violazione di
legge, con riferimento alla ritenuta bancarotta distrattiva di cui al capo A
concretatasi nell’erogazione di assegni in favore della Fisarco s.r.l.
In particolare, il ricorrente rileva che l’argomentazione della Corte territoriale,
secondo la quale l’emissione degli assegni da parte dello Scambia era del tutto
priva di causale, dal momento che negli atti non si rinveniva traccia della
delibera dell’aumento di capitale della Fisarco s.r.l. e della delibera con la quale
l’amministratore era stato autorizzato a sottoscrivere l’aumento di capitale e a

25/02/1997 della Reggio Sviluppo s.p.a. si faceva menzione della delibera del
precedente mese di febbraio, con la quale la Fisarco s.r.l. aveva deliberato
l’aumento di capitale; b) dalla circostanza che nella citata delibera del
25/02/1997 emergeva che la Reggio Sviluppo s.r.l. aveva sottoscritto il 51% di
tale aumento di capitale, corrispondente a lire 918.000.000, versando solo lire
422.063.131; c) dal rilievo che lo Scambia non aveva necessità di alcuna
autorizzazione per sottoscrivere l’aumento di capitale né per effettuare i relativi
versamenti, sia perché si trattava di atti di mera esecuzione di precedenti
delibere, sia perché era munito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, secondo quanto risultante dalla delibera del 04/05/1990.
In definitiva, alla luce di tali deduzioni, i quattro assegni da 30.000.000 di lire,
intestati alla Fisarco s.r.I., erano destinati al versamento della somma di lire
120.000.000, in conto aumento del capitale sottoscritto, con la conseguenza che
la girata degli stessi, ad opera dello Scambia, quale legale rappresentante della
Fisarco s.r.I., in favore della Basket Viola, realizzava un’appropriazione in danno
della società prima beneficiaria dei titoli e non della società emittente.
2.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali, con riferimento alla
bancarotta distrattiva di cui al capo 3, contestata come commessa in danno del
Consorzio Reggio ’90.
Si tratta, come ricorda il ricorrente, riportando il contenuto della propria
memoria difensiva del 07-09/10/2013, di una vicenda scaturita
dall’interessamento del Consorzio poi fallito a programmi di riqualificazione
urbana: in tale contesto il Consorzio, con scrittura privata del 21/12/1995, si era
impegnato ad acquistare dalla società ionica Appalti s.p.a., per il corrispettivo di
lire 1.300.000.000, un terreno, dichiarando di essere consapevole che la
promittente venditrice non era ancora proprietaria del suolo.
Nel contratto il Consorzio si era impegnato a depositare titoli per il valore di lire
1.300.000.000 presso un istituto di credito, con l’esplicita dichiarazione che gli
stessi costituivano garanzia, per lo stesso istituto, per il rilascio di fideiussione in
favore della società ionica Appalti e/o di terzi dalla stessa indicati.
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versare le somme corrispondenti, era smentito: a) dal fatto che nella delibera del

In effetti, l’istituto di credito aveva rilasciato fideiussione per l’importo di lire
1.300.000.000 in favore del Giudice delegato del fallimento Aurelio Perna, al fine
di garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dallo Scambia nel quadro
della proposta di concordato relativo al fallimento Perna.
Poiché lo Scambia non era stato in grado di onorare siffatte obbligazioni, il
curatore del fallimento aveva escusso la fideiussione in relazione all’importo non
versato di lire 877.936.869.
In tale contesto, osserva il ricorrente che, in assenza una sua condotta

realizzare un risultato spoliativo mediante una serie coordinata di atti avrebbe
richiesto una motivazione, al contrario insussistente, della coscienza e volontà
del risultato conclusivo, idonea a sorreggere il compimento dei singoli atti.
D’altra parte, si aggiunge, non si comprende per quale la ragione lo Scambia
avrebbe dovuto agire in funzione o nella consapevolezza e previsione del
fallimento dell’operazione, quando aveva l’interesse esattamente opposto, ossia
quello di riscuotere, con la vendita del suolo, la somma di lire 1.300.000.000,
per assolvere all’impegno assunto con la proposta di concordato.
Peraltro, si rileva che l’operazione non andò a buon fine, in quanto il programma
di riqualificazione urbana non riuscì a conseguire, per l’intervenuta scadenza dei
termini, il finanziamento europeo.
2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali, in relazione
all’affermazione di responsabilità per il capo 4) dell’imputazione.
Il ricorrente, dopo avere ribadito che l’istruttoria dibattimentale non aveva
dimostrato che le somme risultanti a credito del Consorzio Reggio ’90 nei
confronti della Reggio Sviluppo s.p.a. (euro 170.292,61) fossero state utilizzate
per ripianare gli ammanchi conseguenti alle distrazioni asseritamente poste in
essere dallo Scambia in danno di quest’ultima società (secondo quanto
contestato al capo 4), osserva che si trattava di un dato meramente contabile
riassuntivo di reciproche operazioni effettuate dalla sue società, caratterizzate da
unitaria struttura operativa, in ragione di contingenti esigenze di cassa, secondo
quanto era stato confermato dalla deposizione della curatrice fallimentare,
dott.ssa Chindemi. Si aggiunge che la Corte territoriale aveva trascurato le
indicazioni ritraibili dal novellato art. 2634 cod. civ., con riferimento alla teoria
dei cd. vantaggi compensativi in tema di trasferimenti infragruppo.
2.5. Con il quinto motivo, dedicato ai finanziamenti effettuati dal Consorzio
Reggio ’90 in favore della Basket Viola, si lamentano vizi motivazionali.
Il ricorrente osserva che le operazioni in esame, risultanti da assegni o vaglia
bancari emessi dall’imputato in favore di stesso, non costituivano, nella loro
oggettività, oggetto di contestazione alcuna, trattandosi piuttosto di prendere
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distrattiva, la valorizzazione da parte della Corte d’appello della possibilità di

atto che le stesse erano giustificate dal duplice e congiunto obiettivo di far fronte
alle impellenti necessità finanziarie della società sportiva, assicurando alla
società finanziatrice una redditività maggiore di quella conseguibile con le
tradizionali forme di investimento.
Con riferimento alle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente
rileva: a) che la prova dell’effettiva destinazione di tali somme alla Basket Viola
era comprovata, innanzi tutto, dal fatto che nel consiglio direttivo del
19/12/1996 egli aveva informato í presenti della “nota vicenda” della società e

all’opportunità di nuove iniziative di investimento; b) che il divario registrato
dalla Corte d’appello, tra la somma di più di tre miliardi di lire distratta e quella
inferiore al miliardo di lire, che gli amministratori dell’epoca della Basket Viola
avrebbero dichiarato di avere ricevuto dallo Scambia, era calcolato in termini
assolutamente arbitrari; c) che, infatti, detraendo dal complesso delle somme
asseritamente distratte dall’imputato (lire 4.425.519.341), secondo il capo di
imputazione, quelle che, sempre secondo l’ipotesi accusatoria, avevano
raggiunto destinatari diversi, residuava l’inferiore importo di lire 2.617.849.000;
d) che solo attraversamento un travisamento della prova rappresentata dalle
dichiarazioni degli amministratori della Basket Viola si era giunti a calcolare la
somma di un miliardo di lire, in quanto le cifre indicate da questi ultimi si
riferivano agli importi versati per l’iscrizione della società al campionato nel
giugno 1996, laddove i prelievi contestati coprivano il più ampio periodo che va
dal dicembre 1996 al novembre 1997; e) che, in definitiva, la Corte territoriale
aveva trascurato di considerare le notevoli somme consegnate in contanti ai testi
Esposito e Praticò, per il pagamento dei giocatori e quelle versate al successivo
amministratore, Vito Amato, nel periodo della sua gestione; f) che, del resto,
dalla situazione contabile depositata dalla Basket Viola il 12/12/2007, emerge un
credito personale dello Scambia pari a lire 2.798.268.479, corrispondente ai
prelievi oggetto del presente processo.
Il ricorrente svolge, quindi, valorizzando la lettera della legge, considerazioni
critiche in relazione alla tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, secondo la
quale i finanziamenti in questione non rientravano nel divieto di cui all’art. 12 I.
n. 91 del 1981. Da tale premessa trae conferma per ribadire la propria tesi
difensiva alla stregua della quale, proprio in ragione di tale divieto, lo Scambia
non aveva provveduto alla formalizzazione e contabilizzazione dei finanziamenti
effettuati.
Con le ultime considerazioni, il ricorrente ribadisce l’irrazionalità della
conclusione dei giudici di merito, secondo i quali il complesso delle operazioni
sarebbero state funzionali ad un’appropriazione personale e sottolinea come, ai
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aveva illustrato la sua posizione personale, dopo avere fatto riferimento

fini della configurabilità del reato contestato, non sia sufficiente prendere atto
della superficialità e, al limite, della sconsideratezza dell’operazione.
2.6. Con il sesto motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione alla ritenuta
bancarotta documentale di cui ai capi B e D, sottolineando che la Corte
territoriale aveva trascurato di considerare sia la deposizione della curatrice
Chindemi, che aveva riferito delle complete registrazioni contabili eseguite alla

data del 31/12/1997, sia la documentazione allegata al fascicolo del P.M. e, in
particolare i “mastrini” che assistevano le due contabilità.

assegni era del tutto irrilevante, dal momento che gli assegni indicavano il
diretto beneficiario, ossia il medesimo Scambia e che ogni ipotizzabile “carenza”
era stata superata dai chiarimenti forniti nel giugno 1998 dal medesimo
imputato, che si era assunto ogni responsabilità risarcitoria per i mancati rientri.
2.7. Con il settimo motivo, concernente il reato di peculato di cui al capo E,
concernente l’appropriazione della complessiva somma di lire 1.800.120,51,
trasferita al Consorzio Reggio ’90 dal Comune di Reggio Calabria, a titolo di
anticipazione, per la realizzazione, nell’ambito delle previsioni della I. n. 246 del
1989, di opere pubbliche in concessione, si lamenta violazione di legge.
Il ricorrente, in particolare, rileva: a) che l’affermazione secondo la quale l’art. 2
della convenzione intercorsa con il Comune di Reggio Calabria avrebbe trasferito
al Consorzio funzioni pubblicistiche, non era corretta dal momento che siffatto
trasferimento deriva non dalle formali previsioni di una convenzione, ma dai suoi
reali contenuti giuridici, come del resto, confermato dalle valutazioni espresse sul
punto dal Tar di Reggio Calabria, con la sentenza n. 698 del 1995 e dalla Corte
dei Conti; b) che la Corte d’appello aveva travisato il significato dei principi
espressi dalle Sezioni Unite civili di questa Corte, con la sentenza n. 366 del
2000 e ignorato la successiva sentenza n. 18070/2004 come pure le conformi
decisioni rese in seguito, a proposito dell’individuazione dei connotati
caratterizzanti la concessione di lavori pubblici, caratterizzata dalla gestione
funzionale ed economica dell’opera; c) che, in definitiva, lo Scambia non aveva
mai assunto funzioni pubbliche, in quanto mai aveva amministrato società
concessionarie di tali funzioni.

Considerato in diritto
1. Prima di esaminare i singoli motivi di ricorso, occorre rilevare che di
motivazione per relationem può parlarsi solo quando ricorra una mancanza
assoluta di autonomo apparato argomentativo della decisione, in virtù
dell’esclusivo richiamo o rinvio alla esposizione delle ragioni contenute in altro
provvedimento, ma non anche qualora gli argomenti di un diverso
provvedimento vengano pedissequamente ovvero sinteticamente richiamati in
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Il ricorrente aggiunge che la mancata indicazione del destinatario finale degli

modo da far emergere che essi siano stati criticamente valutati e recepiti (v., ad
es., Sez. 6, n. 3784 del 05/10/1994 – dep. 07/04/1995, Celone, Rv. 201851).
Peraltro, nel caso di specie, la sentenza impugnata, per come si vedrà,
nell’analisi delle specifiche doglianze prospettate dal ricorrente, sviluppa
autonome considerazioni e, anche quando ripropone letteralmente le
argomentazioni della sentenza di secondo grado annullata da questa Corte, le
riproduce per intero, in tal modo consentendo il pieno dispiegarsi del diritto di
critica difensiva.

costituisce l’evento del reato di bancarotta distrattiva, sicché non è necessario
ravvisare un nesso eziologico tra la condotta, realizzatasi con l’attuazione di un
atto dispositivo che incide sulla consistenza patrimoniale di un’impresa
commerciale, e il fallimento; con la ulteriore conseguenza per cui né la
previsione dell’insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell’atto
dispositivo, né la percezione della sua stessa preesistenza nel momento del
compimento dell’atto possono essere condizioni essenziali ai fini
dell’antigiuridicità penale della condotta (di recente, v. Sez. 5, 07/03/2014, n.
32352, Tanzi, Rv. 261942).
2. Il primo motivo è infondato.
La natura distrattiva del bonifico eseguito in data 11/10/1996 in favore di una
società maltese è stata fondata dalla Corte territoriale sul fatto che, a
prescindere da qualsiasi valutazione sulla convenienza economica di operare nel
settore dei restauri (ciò che rende del tutto irrilevanti le considerazioni
sull’essere tale determinazione espressiva di una libera scelta imprenditoriale
operata da privati che gestiscono il proprio denaro e senza bisogno di
sottolineare che, in questo motivo, il ricorrente valorizza l’autonomia di provvista
della Reggio Sviluppo s.p.a. e di Consorzio Reggio ’90, salvo poi sostenere il

contrario nel quarto motivo), comunque non era emersa la finalizzazione
dell’operazione rispetto agli scopi della società Reggio Sviluppo, in quanto: a) il
bonifico era stato disposto senza la sottoscrizione di alcun documento formale, a
favore di una persona rispetto alla quale lo Scambia non si era curato di
acquisire non soltanto sufficienti e idonee garanzie di serietà imprenditoriale e
solvibilità finanziaria, ma neppure un minimo di credenziali, sia pure informali; b)
cIS3 l’operazione era precedente alla seduta del consiglio di amministrazione del
21/10/1996, nella quale non vi era stata alcuna informazione relativa al bonifico,
come dimostrato dal fatto che i testi Aversa e Suraci avevano riferito di avere
appreso dell’operazione di investimento solo all’esito della lettura dei bilanci; c)
d:M1 in ogni caso, il bonifico era stato disposto ben prima che si definissero
positivamente le trattative per l’acquisto di un ramo d’azienda di altra società, la
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Sempre in chiave di premessa, va ribadito che la dichiarazione di fallimento non

Gemignani s.r.I., munita delle necessarie formali qualificazioni nel settore dei
restauri.
Ora, siffatto percorso argomentativo si sottrae alle censure del ricorrente, dal
momento: a) che il verbale del consiglio di amministrazione di Reggio Sviluppo
s.p.a., allegato al ricorso come doc. n. 4 ed invocato dal ricorrente, pur
attribuendo a quest’ultimo, “i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione”, espressamente esclude dal novero dei poteri conferiti quelli
relativi alla “partecipazione ad associazioni, consorzi, gare di appalto, firma di

finalizzato alla costituzione di un’associazione temporanea di imprese con la
società maltese (pag. 5 – 6 del ricorso); b) che, pertanto, certamente il bonifico
datato 11/10/1996, poiché si inquadrava, secondo le deduzioni del ricorrente,
nel proposito di costituire una associazione temporanea di imprese, fu disposto
in assenza della necessaria autorizzazione; c) che, d’altra parte, ancora il
21/10/1996, il consiglio di amministrazione della Reggio Sviluppo s.p.a. veniva
informato della necessità di costituire una società mista con imprese maltesi, ma
non del bonifico operato, laddove del tutto razionalmente la sentenza impugnata
ha, disattendendo la contraria tesi difensiva, sostanzialmente ritenuto che
l’approvazione di “tutte le operazioni effettuate dall’ing. Scambia in nome e per
conto della società odierna” – topograficamente collocata nel verbale prima
dell’informativa sulle prospettive imprenditoriali a Malta -, avesse ad oggetto,
proprio perché segue una specifica sollecitazione dello Scambia, la proposta di
acquisizione del ramo di azienda della Gemignani s.r.I.; d) che, del resto, il
versamento di una somma certamente significativa avrebbe avuto senso solo se
fosse stata, sicura l’acquisizione della Gemignani s.r.I., che, infatti, secondo le
deduzioni del ricorrente, era prodromica all’ingresso nel mercato maltese,
mentre, come meglio si vedrà nell’esame del secondo motivo, solo il 25/02/1997
l’assemblea avrebbe approvato e ratificato la decisione del consiglio di
amministrazione di concludere una promessa di acquisto del citato ramo
d’azienda; e) che, a fronte della deposizione dei testi Suraci e Aversa, quale
sopra ricordata, il ricorrente, per un verso, del tutto genericamente, ne critica la
attendibilità e, per altro verso, riporta frammenti di dichiarazioni non
consentendo alcuna obiettiva verifica della loro idoneità a dimostrare il
malgoverno delle risultanze probatorie da parte della sentenza impugnata (ad
es., il fatto che il teste Aversa abbia confermato che lo Scambia li teneva al
corrente degli investimenti può, se non si dimostra che la Corte territoriale ha
travisato il contenuto delle dichiarazioni del medesimo Aversa, quanto al fatto di
avere appreso del bonifico maltese solo all’esito della lettura dei bilanci, solo
confermare la singolarità di quest’ultimo silenzio; o ancora, il fatto che l’Aversa
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convenzioni” laddove, secondo il medesimo ricorrente, il bonifico era proprio

abbia dichiarato di avere “visto quella ricevuta allora del … non ricorso di quella
società maltese” non ha alcun rilievo, quanto al sindacato della motivazione, se
non si accompagna alla precisazione di quando ciò è accaduto e che cosa ha
effettivamente visto); f) che, peraltro, anche a voler concedere che l’operazione
sia stata approvata, comunque ciò non eliderebbe la rilevanza penale del fatto, al
più prospettandosi il concorso di terzi nel reato, del quale è assolutamente
irrilevante discutere in questa sede (ciò che giustifica la scelta di non disporre
l’audizione del segretario che ebbe a redigere il verbale della riunione del

D’altra parte, il ricorrente (che, pure, come ricorda la sentenza impugnata, è
stato imprenditore esperto e tutt’altro che sprovveduto), trincerandosi dietro
l’ammissione del carattere al più imprudente dell’operazione, non chiarisce
neppure quali ragioni di urgenza egli avesse di operare, in condizioni di assoluta
opacità della controparte e di assenza di ogni garanzia, un bonifico che, nel
momento in cui era disposto, non aveva alcuna correlazione con una concreta
possibilità di operare nel mercato maltese, giacché non si era ancora
perfezionata l’acquisizione del ramo d’azienda della Gemignani s.r.l.
Proprio l’esperienza imprenditoriale dello Scambia e l’assenza di plausibili ragioni
giustificative del bonifico, ossia idonee a sorreggere il calcolo, magari azzardato
ed imprudente, operato dall’imputato, rendono assolutamente razionale la
valutazione della Corte territoriale di escludere la configurabilità della bancarotta
semplice.
D’altra parte, il ricorrente assertivamente critica la Corte territoriale per avere
ritenuto irrilevanti, in quanto prive di ogni certezza in ordine alla loro effettiva
esistenza, le comunicazioni prodotte – una delle quali risalente al marzo 1997 per dimostrare di avere intrapreso iniziative recuperatorie, ma non spiega per
quale ragione tale giudizio sarebbe smentito dalle risultanze processuali, né
soprattutto illustra per quale motivo, sino a quando ha svolto funzioni gestionali
nella società Reggio Sviluppo s.p.a. (ossia, secondo quanto lo stesso ricorrente
deduce, almeno sino agli inizi di gennaio 1998), non ha presentato, come
logicamente rilevato dalla sentenza impugnata, alcuna denuncia rispetto alla
riferita truffa subita.
In tale contesto, se si considera, come si avrà modo di ribadire anche nel
prosieguo, che il dolo della fattispecie contestata si identifica nella
consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano
idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di
causarlo (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739), ben s’intende
l’assoluta irrilevanza delle prove richieste e finalizzate ad accertare l’effettiva
esistenza a Malta della società Collins International e del suo rappresentante
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21/10/1996).

Marco Rossetto (la cui esistenza si può dare per certa) o delle ragioni della
trattativQ, e del suo fallimento, in quanto le prime non eliderebbero il rilievo
distrattivo della condotta per le ragioni sopra ricordate e le seconde sono, nella
prospettazione difensiva del ricorrente, il risultato di una truffa in suo danno,
che, ancora una volta, non escluderebbe l’assoluta non riconducibilità del
bonifico alle finalità sociali.
Ancor minore rilievo assume poi la dimostrazione dell’esistenza e recuperabilità
della somma versata, giacché, in tema di bancarotta fraudolenta, la restituzione

dell’elemento materiale del reato, essendosi questo già perfezionato al momento
del distacco del bene dal patrimonio del fallito (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014
– dep. 23/04/2015, Caprara, Rv. 263243)
3. Infondato è anche il secondo motivo.
In particolare, dall’esame della delibera dell’assemblea di Reggio Sviluppo s.p.a.
del 25/02/1997 (doc. 9 allegato al ricorso), si rileva che, nel quadro della
proposta di acquisizione di un ramo d’azienda della Gemignani s.r.I., approvata
lo stesso giorno dal consiglio di amministrazione, si dà atto che l’acquisto
sarebbe stato realizzato attraverso la Fisarco s.r.I., che aveva aumentato il
capitale sociale, e che la Reggio Sviluppo s.p.a. aveva già sottoscritto il 51% del
capitale, ammontante a lire 918.000.000.
In nessun luogo di tale delibera si rinviene, invece, anche la semplice
affermazione che la Reggio Sviluppo s.p.a. aveva versato solo una parte delle
somme dovute in relazione a tale aumento del capitale sociale.
Ne discende che il dedotto travisamento della prova è insussistente, talché viene
meno la causale che lo stesso ricorrente pone a fondamento della sua iniziativa
di emettere assegni in favore della Fisarco s.r.l.
È pertanto del tutto coerente la conseguenza tratta dalla sentenza impugnata,
secondo la quale è stata proprio l’emissione di tali assegni in favore della Fisarco
s.r.l. ad integrare una condotta distrattiva in danno della Reggio Sviluppo s.p.a.
e questo a prescindere dall’impiego che poi lo Scambia, quale amministratore
della medesima Fisarco s.r.I., avrebbe fatto della provvista.
In questa prospettiva, divengono del pari irrilevanti le considerazioni sul principio
di incorporazione, poiché la distrazione è stata colta nell’emissione degli assegni
e nella conseguente assunzione, senza alcun titolo giustificativo, di obbligazione
cartolare e non nella successiva attribuzione dei titoli in favore della società
sportiva Basket Viola.
4. Infondato è il terzo motivo.
Incontroversa la portata oggettiva dell’operazione realizzata, osserva la Corte
che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, assume rilievo qualunque
10

del bene distratto, a seguito di richiesta del curatore, non esclude la sussistenza

atto che, anche attraverso l’assunzione di obbligazioni o garanzie, incida
negativamente sulla consistenza del patrimonio (e correlativamente sulle ragioni
dei creditori), sempre che esso risulti estraneo alle finalità imprenditoriali.
Nella specie, del tutto razionalmente, la Corte territoriale ha valorizzato, da un
lato, la costante presenza dello Scambia, quale soggetto che ebbe a proporre al
Consorzio Reggio ’90 l’acquisto del terreno (a nulla rilevando che la scrittura
privata venne sottoscritta dal vice presidente, atteso l’evidente conflitto di
interessi), quale amministratore della società Jonica Appalti e quale soggetto

della somma ad un fine diverso da quello per il quale avrebbe dovuto essere
impiegata dal Consorzio.
Al riguardo, del tutto irrilevante è il fatto che il fallimento dell’operazione non era
auspicato dal ricorrente, in quanto ciò che conta è che la destinazione del valore
di lire 1.300.000.000 a garantire le personali obbligazioni assunte dallo Scambia
verso la curatela del fallimento Perna finiva irragionevolmente per trasferire sul
Consorzio un’esposizione debitoria correlata ad un rischio (il mancato
adempimento delle obbligazioni assunte con la curatela fallimentare dallo
Scambia) assolutamente estraneo alle finalità imprenditoriali del Consorzio, che
aveva solo l’interesse, quale promissario acquirente del suolo, all’adempimento
ad opera della controparte dell’impegno di trasferire la proprietà del bene.
E il fatto che la possibile destinazione dei titoli a garantire le obbligazioni della
società Jonica Appalti o di terzi fosse stata programmata sin dal momento della
sottoscrizione del contratto tra il Consorzio e la prima società rivela che il
depauperamento non rappresenta un imprevedibile esito dell’operazione, ma un
evento divisato sin dal momento in cui l’operazione era stata perfezionata.
Se, quindi, come è noto, il dolo della bancarotta fraudolenta per distrazione si
coglie nella consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio
sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria
l’intenzione di causarlo (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739),
ben s’intende la correttezza giuridica dell’iter argomentativo seguito dalla
sentenza impugnata.
5. Il quarto motivo è infondato.
Si rileva, innanzi tutto, che non è dato intendere il senso della puntualizzazione
secondo cui, nel caso in esame, verrebbe in rilievo un “dato meramente
contabile”, che, invece, al contrario, è chiaramente rappresentativo di una
effettiva distrazione di risorse del Consorzio in favore della Reggio Sviluppo
s.p.a.
Ciò posto, il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento della
previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno
11

garantito dalla fideiussione poi escussa, e, dall’altro, la evidente destinazione

all’impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715) – ciò che,
nella specie, non è posto in discussione -, e la prova della distrazione o
dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla
mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni
suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le
condotte descritte all’art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto
riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia
che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in

fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura.
Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della
concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che
(presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l’artefice della
gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione).
Ora, nella vicenda che si esamina, il ricorrente ammette che le somme rimaste a
credito del Consorzio Reggio ’90, ossia sottratte alle risorse di quest’ultimo e dei
creditori, sono state utilizzate nel quadro di reciproche rimesse tra il Consorzio
stesso e la Reggio Sviluppo s.p.a.
Ma in tal modo argomentando, riconosce esattamente la sussistenza dei requisiti
della bancarotta contestata.
In senso contrario, non vale invocare l’applicabilità dell’art. 2634 cod. civ.,
giacché, se è vero che siffatta previsione conferisce valenza normativa a principi
– già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale
offensività – applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e,
segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o
dissipativi, è però anche vero che, ove si accerti che l’atto compiuto
dall’amministratore non risponda all’interesse della società ed abbia determinato
un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare
l’esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell’atto assuma un
significato diverso, sì che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo
effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì
idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell’operazione
compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell’agente non sia capace di
incidere sulle ragioni dei creditori della società (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013,
Bellemans, Rv. 257562).
Ora, nella specie, nulla di tutto ciò è stato dedotto, in quanto il ricorrente allude
alla strumentalità delle operazioni a temporanee esigenze di liquidità, che non
sono certo dimostrate dalla deposizione della curatrice fallimentare (la quale
descrive solo, nella loro oggettività, le reciproche operazioni tra la Reggio
12

funzione di siffatta garanzia che si spiega l’onere dimostrativo posto a carico del

Sviluppo s.p.a. e il Consorzio Reggio ’90) e che comunque non si accompagnano
ad alcuna deduzione avente ad oggetto l’idoneità di tali condotte ad escludere un
danno per i creditori del Consorzio Reggio ’90.
Va, da ultimo, rilevato che, poiché, in tema di bancarotta per distrazione, è
richiesto il dolo generico, la divergenza oggettiva dell’atto di disposizione dal fine
di conservare la garanzia dei creditori dà sufficientemente conto della direzione
del volere dell’agente, essendo del tutto irrilevanti i motivi che hanno
determinato il suo comportamento (Sez. 5, n. 45332 del 09/10/2009, Rapisarda,

Ne discende che la specificazione contenuta nel capo di imputazione, quanto alle
finalità perseguite dallo Scambia nel realizzare le operazioni indicate, era
assolutamente superflua, ai fini della descrizione della condotta contesta, con la
conseguenza che del tutto inconferenti sono le critiche relative alla dimostrazione
o non di tale assunto.
6. Infondato è anche il quinto motivo di ricorso.
Anche a voler seguire, per comodità argomentativa, la tesi del ricorrente, per cui
le somme versate in favore della Basket Viola ammonterebbero ad oltre due
miliardi e mezzo di lire (e, quindi, riconoscendo che le somme contestate come
distratte sarebbero state interamente destinate a fronteggiare le difficoltà della
società sportiva), resterebbero da considerare due profili che dimostrano, senza
ombra di dubbio, la sussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione.
Si conviene con il ricorrente in merito all’interpretazione dell’art. 12 della I. 91
del 1981, nel testo all’epoca vigente, e, quindi, sulla necessità dell’approvazione
federale per l’accettazione di finanziamenti, ma tale conclusione finisce per
dimostrare ugualmente la piena consapevolezza del carattere distrattivo
dell’operazione, perché rivela che lo Scambia, conscio delle incontestate difficoltà
finanziarie della società sportiva, ebbe ad impegnare risorse del Consorzio
Reggio ’90, invece che in vista dei progetti imprenditoriali di quest’ultimo, per
sostenere, in un quadro di assoluta irregolarità amministrativa (che già di per sé
sola rendeva improbabile il recupero delle somme), una distinta attività
economica, anche attraverso il mero pagamento delle spese correnti.
Va, del resto, aggiunto che non ricorre l’ipotesi di bancarotta semplice di cui
all’art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifesta
imprudenza, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta, allorché si tratti di
operazioni che comportino un notevole impegno sul patrimonio sociale, essendo
quasi del tutto inesistente la prospettiva di un vantaggio per la società, mentre le
operazioni realizzate con imprudenza costitutive della fattispecie incriminatrice
della bancarotta semplice sono quelle il cui successo dipende in tutto o in parte
dall’alea o da scelte avventate e tali da rendere palese a prima vista che il rischio
13

Rv. 245157).

affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo, fermo restando che, in
ogni caso, deve trattarsi pur sempre di comportamenti realizzati nell’interesse
dell’impresa (Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004 – dep. 22/02/2005, Garattoni, Rv.
231394).
Nella specie, il ricorrente insiste nel sostenere che le erogazioni furono affrontate
in vista del maggior rendimento atteso da tali finanziamenti, ma non spende
alcuna parola per dimostrare su quali basi previsionali e negoziali poggi tale
prospettazione.

ufficializzati per le ragioni sopra ricordate, o anche della dimostrazione di
impegni verbali alla restituzione delle ingentissime somme versate (e, sul punto,
non è dato registrare contestazioni di sorta), il soggettivo convincimento dello
Scambia, in ordine alla redditività dell’operazione (e, al limite, anche di chi ne
approvò la condotta all’interno del Consorzio Reggio ’90), è privo di qualunque
rilievo.

Infine, si osserva che, a fronte della oggettiva connotazione distrattiva dei
versamenti di assegni, effettuati nella chiara coscienza e volontà di tenere una
condotta che evidentemente riduceva le garanzie per i creditori, del tutto
ragionevolmente la Corte territoriale non ha attribuito significato alle invocate
assunzioni di impegni restitutori da parte dello Scambia, che comunque non
hanno eliso, né prima della dichiarazione di fallimento né successivamente, le
perdite registrate.
Il fatto poi che l’utilizzazione di assegni intestati allo Scambia rendesse agevole
la dimostrazione dell’illecito è, anche sul piano logico, un dato assolutamente
neutro, a fronte delle univoche conclusioni cui la sentenza impugnata è giunta
sulla base delle emergenze istruttorie sopra ricordate.
7. Il sesto motivo è infondato, per l’evidente considerazione che la mancata
indicazione nelle scritture contabili del beneficiario dei prelievi operati dallo
Scambia era del tutto inidonea a rappresentare in termini esaustivi il movimento
degli affari, laddove la mera indicazione del beneficiario negli assegni emessi in
favore del medesimo Scambia non consentiva affatto di comprendere la finale
destinazione delle somme, in vista delle necessarie iniziative recuperatorie.
Anche le successive ammissioni dell’imputato, proprio perché non obiettivamente
verificabili (ed è sufficiente ricordare le incertezze ricostruttive scaturite dalle
peculiari modalità di versamento di denaro in favore della Basket Viola) non
elidono la rilevanza penale della condotta.
Al riguardo, va ribadito che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta
documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile
per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli
14

Nella assenza, rilevata dalla Corte territoriale, di impegni scritti, ancorché non

accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà
superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010,
Suardi, Rv. 247965).
8. Il settimo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Al riguardo, va premesso che, al fine di individuare se l’attività svolta da un
soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 357 e 358 cod. pen., è necessario verificare se essa sia o meno
disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando

diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né
tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l’organismo datore di lavoro.
Nell’ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico
ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà
della pubblica amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di poteri
seJUIC4ro

autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblicovè assegnata
dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che
non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente
materiale (Sez. 6, n. 11417 del 21/02/2003, Sannia, Rv. 224050).
Ciò posto, la convenzione intercorsa tra il Consorzio Reggio ’90 e il Comune di
Reggio Calabria aveva trasferito all’ente concessionario una serie di poteri di
natura oggettivamente amministrativa propri dell’ente concedente, con
particolare riguardo all’occupazione e all’espropriazione delle aree sulle quali
avrebbero dovuto insistere le opere da realizzare.
Le critiche del ricorrente muovono, in primo luogo, dalla generica e non
perspicua affermazione per la quale “il trasferimento di funzioni pubbliche può
nascere non già dalle formali previsioni di una convenzione, bensì da suoi reali
contenuti giuridici che tale trasferimento effettivamente comportino”.
In realtà, non è dato intendere a quale altra fonte, se non alla convenzione,
dovrebbe farsi riferimento per individuare gli effetti giuridici prodotti, a meno che
non si deduca una irrealizzabilità degli stessi in ragione di una disciplina
imperativa che comporti l’invalidità o l’inefficacia delle relative previsioni, ma la
cui esistenza non è in alcun modo dedotta né è ravvisabile.
Per altro verso, il ricorrente insiste nell’escludere che il rapporto intercorso tra il
Consorzio e il Comune possa qualificarsi come concessione, per difetto
dell’essenziale requisito dell’affidamento al concessionario della gestione totale o
parziale delle opere realizzate.
E, tuttavia, la giurisprudenza civile citata riguarda il distinto e non sovrapponibile
problema, rispetto alle questioni rilevanti nel presente procedimento,

15

invece la forma giuridica dell’ente e la sua costituzione secondo le norme del

dell’equiparazione agli appalti delle concessioni di costruzione, ai fini della tutela
giurisdizionale.
Peraltro, proprio Sez. un. 18/05/2000, n. 366, espressamente chiarisce (e non
solo nella massima, come lamenta il ricorrente, ma anche nella motivazione) che
costituisce esercizio di funzione pubblica la pronuncia dei provvedimenti di
occupazione d’urgenza e di espropriazione per pubblica utilità.
A riprova dell’assoluta non coincidenza di piani, si colloca ancora una volta la
medesima Sez. 1, 08/09/2004, n. 18070, invocata dal ricorrente, la quale

comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale
dell’attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di
trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato,
né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura
contrattuale dell’appalto, ma per il fatto che la controprestazione a favore
dell’impresa o dell’ente concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
l’opera oppure in questo diritto accompagnato dal pagamento di un prezzo.
Ma proprio tale affermazione dimostra che la questione della qualificazione del
rapporto e della sua fonte è assolutamente estranea al problema, invece
determinante nel presente procedimento, di accertare se via sia stato o non
trasferimento di funzioni autoritative.
Per pura completezza, può aggiungersi che il ricorrente, pur invocando le diverse
conclusioni raggiunte dalla Corte dei Conti e da una sentenza del Tar di Reggio
Calabria, non si confronta in alcun modo con le considerazioni svolte dalla Corte
territoriale, secondo la quale la prima, occupandosi della distinzione tra
concessione e appalto, non approfondiva il tema dell’esistenza o non, nel caso si
specie, di un trasferimento di funzioni pubblicistiche, mentre la seconda
riguardava una distinta convenzione che, per quanto emergeva dalla
motivazione, prevedeva l’attribuzione al soggetto privato di mere attività
preparatorie e di supporto rispetto a quelle di pertinenza della pubblica
amministrazione.
9. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va
condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di
legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate in euro
3.500,00, quanto alle curatele fallimentari, ed in euro 2.500,00, quanto al
Comune di Reggio Calabria, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel giudizio di
16

ribadisce che le concessioni di opere pubbliche, nel quadro del diritto

legittimità, che liquida in euro 3.500,00, quanto alle curatele fallimentari, e in
euro 2.500,00, quanto al Comune di Reggio Calabria, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 09/06/2015
Il Presidente

Il Componente estensore

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