Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35716 del 08/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35716 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARINKOVIC SANELA N. IL 24/10/1991
avverso l’ordinanza n. 1383/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
08/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 08/04/2014

udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso,
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Palermo, sezione riesame, con ordinanza in data
8.10.2013 accoglieva l’appello proposto dal P.M. del Tribunale di
Termini Imerese avverso l’ordinanza dell’ 8.7.2013, con la quale il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini
AnY4

cautelare in carcere, con quella degli arresti domiciliari, nei confronti di
Marinkovic Sanela, per i delitti di furto aggravato e di evasione; ed
applicava la misura della custodia in carcere, ritenendo insussistente la
situazione di incompatibilità con il regime carcerario per la predetta, in
stato di gravidanza, atteso: che le condizioni di salute che precludono
la custodia cautelare in carcere si identificano con quelle condizioni che,
oltre ad essere obiettivamente gravi, sono connotate dall’insuscettibilità
di risoluzione in costanza di detenzione, per non essere praticabili le
attività diagnostiche e terapeutiche necessarie nell’ambiente carcerario,
tenendo conto anche dei centri clinici dell’amministrazione penitenziaria
ed, altresì della possibilità, offerta dall’art. 11 della legge n. 354 del
1975 (ordinamento penitenziario), che venga disposto, non solo per i
condannati, ma anche per coloro che si trovano in stato di custodia
cautelare, il ricovero in luogo esterno di cura, fermo restando lo stato di
detenzione (cfr. Cass. n. 175, 13 gennaio 1999 —22 febbraio 1999,
Molè A., RV 212716); che le condizioni di salute per essere
incompatibili con il regime carcerario devono essere connotate da
gravità soggettiva e oggettiva e la valutazione della gravità delle
condizioni di salute deve essere effettuata, sia in astratto, con
riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con
riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito
penitenziario delle terapie di cui l’indagato necessita; che, nel caso di
specie, per la Marinkovic, gravata da numerosi precedenti per furto ed
evasione, la misura degli arresti domiciliari si presenta tamquam non
esset, sicchè sono configurabili le esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza che impongono la custodia in carcere, anche in presenza di
donna incinta, o madre di prole di età inferiore a tre anni.
2. Avverso tale ordinanza la Marinkovic ha proposto ricorso per
Cassazione, lamentando l’inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della

l

Imerese, in data 13.9.2013, v sostituifa la misura della custodia

motivazione. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che le
esigenze eccezionali giustificative dell’irrigidimento della misura sono
state rinvenute dal Tribunale semplicemente nei suoi precedenti,
laddove le esigenze di eccezionali rilevanza, alle quali il legislatore fa
riferimento al comma quarto dell’art. 275 c.p.p., riguardano quelle
situazioni di non comune pericolo, ma di spiccatissimo ed allarmante
rilievo, in relazione all’eventuale attenuazione di misure custodiali; che
la previsione trova attuazione con riferimento ad imputati di delitti di

collettività, i quali abbiano> la concreta possibilità di eludere le finalità
processuali e di prevenzione specifica tutelate dalla legge; che le
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non possono desumersi dal
tipo di reato, ma da elementi concreti, puntuali e specifici dai quali
desumere lo spiccatissimo ed allarmante rilievo dei pericula; che nel
caso di specie, invece, il Tribunale si limita a indicare i precedenti
penali dell’imputata e trae da questa indicazione esigenze di eccezionale
rilevanza, in tal modo violando il comma 4 dell’art. 275 c.p.p. che
vieta di disporre o mantenere nei confronti di donna incinta o madre con
prole di età inferiore a tre anni la custodia cautelare in carcere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1. Giova ribadire, innanzitutto, che il controllo di legittimità in
relazione ai provvedimenti de libertate è circoscritto all’esclusivo esame
dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia
rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la
cui presenza rende l’atto incensurabile: 1) – l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di
illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento (Sez. 6, sent. n. 2146 del 25.05.1995,
Tontoli ed altro, Rv. 201840).
Qualora, pertanto, venga impugnato con ricorso per cassazione il
provvedimento del tribunale per il riesame di ripristino della misura
inframuraria, il controllo della Corte Suprema è limitato al riscontro della
violazione di specifiche norme di legge e dell’esistenza di una
motivazione logica in ordine ai punti censurati, ed in particolare in
merito alla ritenuta inidoneità dei fatti nuovi addotti dall’indagato a
determinare la rivalutazione di quelli già apprezzati in sede di
applicazione della più grave misura custodiale, con attenuazione della
stessa (arg. ex Sez.I n. 15097 del 19/01/2007).
2

criminalità organizzata, o di altri gravi crimini che allarmano la

Così delimitato l’ambito di intervento della Corte di Cassazione, va
detto anche che il vizio di motivazione ricorre allorquando l’iter
argomentativo che ha condotto alla decisione si dimostri incompleto,
avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore e della
necessaria coerenza e consequenzialità logica (Sez. 3, n. 46727 del
12.07.2012).
2. Alla stregua degli indicati principi, questa Corte non riscontra nel
caso in esame l’erronea applicazione di norme di legge ed i vizi di

Ed invero, il Tribunale del riesame, dato atto che la Marinkovic si trovava
agli arresti domiciliari a Castel Volturno, anche per il reato di evasione

Tem Jr.: II

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che era evasa ecVarrestata a Catania; 9 2:dttoposta nuovamente alla
misura degli arresti domiciliari a Castel Volturno l ~ nuovamente
evasa, commettendo il furto in appartamento oggetto del presente
1-34t,
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procedimentofha correttamente ravvisato / in relazione alla personalità
fortemente trasgressiva della ricorrente, le esigenze

cautelari di

insostituibile la misura
eccezionale rilevanza, tali da far ritenere
see
carceraria; tale valutazionelapportata, peraltro, al fatto che, secondo
quanto evidenziato dal perito nominato dal GIP, l’avanzato stato di
gravidanza dell’indagata non determina una situazione di
incompatibilità, neanche con il regime carcerario ordinario, ma che
tuttavia, vista ormai l’imminenza del parto, era preferibile un ricovero
presso una struttura penitenziaria dotata di centri diagnostici e
terapeutici.
3.Giova all’uopo richiamare il principio espresso da questa Corte
secondo cui le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, di cui all’art.
275 cod. proc. pen., comma 4, possono riguardare i delitti della stessa
specie di quello per cui si procede, purchè si tratti di delitti per i quali è
prevista la pena della reclusione, non inferiore nel massimo a quattro
anni, non dovendo, la previsione dell’art. 275 c.p.p., comma 4,
necessariamente riguardare delitti di estrema gravità e più precisamente
reati di criminalità organizzata (Sez. II, 08/06/2010 n. 32472). Non vi
sono nel testo di legge dati testuali che prevedono il pericolo recidivante
con riferimento a delitti di estrema gravità, come deduce la ricorrente,
con la conseguenza che la norma prescrive una pericolosità che superi la
semplice concretezza richiesta dall’art. 274 cod. proc. pen. per assumere
quello di una sostanziale certezza che l’indagato, se sottoposto a misure
cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti
tra quelli indicati nell’art. 274 c.p.p., lett. c).

3

motivazione nell’ordinanza impugnata lamentati dalla ricorrente.

joft’appittat $i

siv’24

Detto principio, tratto da una speculare fattispecie di nomadeer
furti aggravati (Cass. 5″ Ord. 4.2.99 n. 599, depositata 8.3.99, rv.
213344) deve essere applicato anche nel caso in esame, in cui i giudici
della cautela hanno evidenziato come l’indagata in un arco temporale
ristrettissimo si sia resa autrice di plurimi furti in abitazione e di evasione
facendo emergere un non comune e spiccatissimo rilievo dei pericoli ai
quali fa riferimento l’art. 274 cod. proc. pen. (Cass. 1^ 18.1.95 n. 226,
depositata 24.3.95, rv. 200596).

ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile a colpa della ricorrente (Corte
Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli
adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. al c.p.p.
Così deciso l’ 8.4.2014

4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del

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