Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35714 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35714 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Fimognari Carmelo, nato a Locri il 27 giugno 1979;
avverso il decreto della Corte d’appello di Reggio Calabria in data 7 settembre 2012;
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella
che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Fimognari Carmelo ha proposto ricorso per cassazione, avverso il decreto della Corte
d’appello di Reggio Calabria in data 7 settembre 2012, che ha rigettato l’appello proposto

Data Udienza: 28/05/2013

avverso il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 28 febbraio 2011, con il quale è stato
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di
soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 3, e una cauzione di euro 3.000,
deducendo i seguenti motivi di censura:
a) Violazione dell’art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p. Travisamento del fatto. Motivazione
apparente, mancanza assoluta di motivazione , travisamento del fatto probante, per
ermeneusi estranea agli stessi elementi oggettivi. Violazione dell’obbligo di motivare in ordine
alle istanze difensive su specifici elementi fondanti per il giudizio di prevenzione.
Secondo il ricorrente la Corte d’Appello avrebbe disatteso le articolate e documentate i
doglianze difensive in ordine al merito della vicenda, sulla base di una motivazione inesistente

e

ovvero apparente: il giudizio formulato sarebbe stato ancorato a dati di fatto, che in realtà
avrebbero pretermesso la valutazione dell’importanza desumibile dalla volontà di svolgere
un’attività lavorativa per il sostentamento proprio e della propria famiglia, cui era finalizzata la
frequentazione anche di un corso di lingue. Sarebbero prive di qualsiasi fondamento dunque le
valutazioni dei giudici di merito che hanno individuato nella condotta del ricorrente la volontà
di sfuggire alla cattura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato.

elementi sintomatici della pericolosità sociale il ricorrente propone censure generiche
attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata e rende il ricorso
assolutamente inammissibile.
Peraltro, nel momento del controllo di legittimità,in questo caso attuato solo con
riferimento al parametro della violazione di legge, la Corte di cassazione non deve stabilire
se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei
fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile
opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass.
Sez. 4^ sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5^ sent.
n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del
21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). D’altra parte le doglianze sono le stesse
affrontate dalla Corte di appello e sono prive del necessario contenuto di critica specifica al
provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati
nell’atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti, la
Corte territoriale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato
tutti i motivi dai quali desume la concreta ed attuale pericolosità del Fimognari, quale
partecipe, sin dagli anni passati, con ruolo di corriere ad un’associazione a delinquere
dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare per il trasporto di ingenti
quantità dalla Calabria in altre città del territorio nazionale, utilizzando mezzi

2. Con la dedotta carenza di motivazione in ordine alla valutazione concreta degli

specificamente predisposti dai responsabili dell’organizzazione criminosa, con i quali è
emerso uno stretto rapporto fiduciario (v. in particolare le pag. 3 e 4 del provvedimento
impugnato), unitamente all’assenza di qualsiasi elemento da cui dedurre la rescissione dei
legami con l’associazione criminale, la cui partecipazione è stata confermata anche in sede
di appello. Peraltro la stessa Corte si è data carico di valutare adeguatamente il permesso
di soggiorno in Canada, per un periodo superiore per il visto studenti, e del fatto che la
stessa sia stata effettuata immediatamente a ridosso dell’emissione dell’ordinanza di
custodia cautelare in carcere nei suoi confronti e nei confronti dei più stretti concorrenti
nel reato associativo. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio,
condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi

I

l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni
del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art.
591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Si veda fra le
tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv 230634). Vi è ancora
da sottolineare che, sempre in base agli arresti giurisprudenziali delle Sezioni Unite di
questa Corte, “nel corso del procedimento di prevenzione, il giudice di merito è legittimato
a servirsi di elementi di prova o di tipo indiziario tratti da procedimenti penali, anche se

dalla natura delle statuizioni terminali in ordine all’accertamento della responsabilità.
Sicché, pure l’assoluzione, anche se irrevocabile, dal delitto associativo,che peraltro nel
caso in esame non vi è stata, non comporta l’automatica esclusione della pericolosità
sociale, potendosi il relativo scrutinio fondare sia sugli stessi fatti storici in ordine ai quali è
stata esclusa la configurabilità di illiceità penale, sia su altri fatti acquisiti o
autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione. Ciò che rileva, a parere della Corte,
è la circostanza che il giudizio di pericolosità sia stato fondato su elementi certi, dai quali
può legittimamente farsi discendere l’affermazione dell’esistenza della pericolosità, sulla
base di un ragionamento immune da vizi. Peraltro, ad abundantiam, gli indizi sulla cui
base formulare il giudizio di pericolosità non devono necessariamente avere i caratteri di
gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 192 cod. proc. pen. , anche secondo la
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale (Grande Camera, 1
marzo – 6 aprile 2000, Labita e, Italia) ha ritenuto non in contrasto con i principi della
CEDU il fatto che le misure di prevenzione siano applicate nei confronti di individui
sospettati di appartenere alla mafia (ma il ragionamento può essere esteso anche agli
appartenenti alle associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti) anche prima
della loro condanna, poiché tendono ad impedire il compimento di atti criminali; mentre il
proscioglimento eventualmente sopravvenuto non le priva necessariamente di ogni ragion
d’essere, potendo essere utilizzati gli elementi concreti raccolti durante un processo,
anche se insufficienti per giungere ad una condanna. Tali diversità di approccio derivano la
loro giustificazione nelle profonde differenze tra il procedimento penale e quello di
prevenzione, essendo il primo collegato a un determinato fatto-reato oggetto di verifica
nel processo, a seguito dell’esercizio della azione penale; mentre il secondo è riferito a
una complessiva notazione di pericolosità, espressa mediante condotte che non
necessariamente costituiscono reato e che sono verificate in un procedimento che, pur se
giurisdizionalizzato, vede quali titolari della delibazione di prevenzione soggetti diversi,
appartenenti all’amministrazione (v. Corte cost., sentenza n. 275 del 1996),(Cass., Sez.
U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo).
3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso pertanto deve essere dichiarato
inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali

non ancora definiti con sentenza irrevocabile, e, in tale ultimo caso, anche a prescindere

e al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, della somma di euro 1000,00
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie
al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende

Roma, 8 aggio 2013

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