Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35713 del 07/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35713 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOLLA GIORGIO N. IL 18/11/1957 parte offesa nel procedimento
c/
SCHIAVO SIMONE N. IL 11/11/1975
FRAMBATI STEFANO
avverso l’ordinanza n. 123/2013 GIUDICE DI PACE di PADOVA, del
30/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;

i si ensor Avv.;

Data Udienza: 07/04/2014

RITENUTO IN FATI-0
1. Con decreto in data 30 aprile 2013 il Giudice di Pace di Padova
disponeva l’archiviazione del procedimento nei confronti di Schiavo Simone e
Frambati Stefano per il reato di cui agli artt. 110 e 594 c.p., in danno di
Bolla Giorgio, ritenuta l’infondatezza della notizia di reato e l’inammissibilità
dell’opposizione della persona offesa, non indicando essa l’oggetto
dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
2. Avverso tale decreto il Bolla ha proposto ricorso per Cassazione, con il

motivazione del Giudice di Pace di archiviazione del procedimento è carente
e solo apparente, non dando conto di aver esaminato l’opposizione, posto
che in quest’ultima sono state esattamente indicate le investigazioni
suppletive; che, in particolare, sebbene nel procedimento innanzi al Giudice
a bl,’
di Pace non si 4.19 il meccanismo dell’udienza camerale, tuttavia il giudice è
tenuto a pronunciarsi motivatamente sull’opposizione, laddove, nel caso in
esame, non risulta che ciò sia avvenuto, con violazione del contraddittorio
cartolare disciplinato dall’art. 17 D.Lgs. n. 274 del 28.8.2000.
3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per
l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, con trasmissione degli
atti al Giudice di Pace di Padova per l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
1.

Ed invero, il decreto di archiviazione impugnato, sia pure

succintamente, ha indicato le ragioni per le quali l’opposizione è stata
ritenuta inammissibile, laddove ha evidenziato che “nell’opposizione non si
indicano in termini specifici l’oggetto dell’investigazione suppletiva ed i
relativi elementi di prova”.
2. Il decreto impugnato, pertanto, non incorre nel dedotto vizio di
omessa valutazione dell’atto di opposizione della persona offesa, vizio
questo costituente, secondo questa Corte, violazione del principio del
contraddittorio, che dà luogo a nullità del decreto stesso, deducibile con
ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 43755 del 06/11/2008; Sez. 5,
Sentenza n. 35504 del 20/06/2013), atteso che il Giudice di Pace, sebbene
stringatamente, riferendosi specificamente all’oggetto delle investigazioni e
nel condividere le valutazioni del P.M., ha comunque dimostrato di aver
preso in considerazione l’opposizione stessa e che, quindi, il
contraddittorio, seppure cartolare, ha prodotto i suoi effetti.

1

quale lamenta la violazione del diritto al contraddittorio, atteso che la

3. In particolare, anche a voler ritenere che il ricorrente abbia in
sostanza

dedotto con il presente ricorso il

vizio di insufficiente o

incongruente motivazione, la legge istitutiva del giudice di pace non
consente il sindacato del decreto di archiviazione per vizio motivazionale.
La disciplina in parola, in tema di archiviazione, consente unicamente la
realizzazione di un contraddittorio cartolare, all’esito del quale il giudice, se
accoglie la richiesta del P.M., decide “de plano”, non essendo prevista, a
differenza della procedura ordinaria, la celebrazione dell’udienza camerale;

censure inerenti alla congruenza della motivazione del decreto di
archiviazione poiché, ai sensi dell’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., il
decreto è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall’art.
127, comma quinto, cod. proc. pen. e non per questioni inerenti appunto al
merito

od

alla

congruenza

della

motivazione

(Sez. 4, n. 22297 del 08/04/2008; Sez. 5, n. 9204 del 16/11/2006).
Se è pur vero, infatti, che il giudice ha, comunque, l’obbligo di valutare le
ragioni dedotte nell’atto di opposizione (cfr., tra le altre, Cass. sez. 4
21.6.2005, n. 23218, rv. 231895; id. sez. 5, 8.11.2005, n. 40276, rv.
232796), al fine di garantire l’effettività del contraddittorio, pur se
realizzato nella forma più attenuata dell’apporto cartaceo- essendo
indiscusso che, anche nella speciale procedura in esame, disattendere l’atto
oppositivo, non apprezzandone le relative ragioni, comporta menomazione
del diritto di difesa della persona offesa- tuttavia, una volta preso atto
dell’opposizione proposta e mostrato, pur se in forma sintetica e
meramente enunciativa, di averne apprezzato il contenuto, la valutazione
del Giudice di Pace non è suscettibile di sindacato sul versante della
motivazione, in termini di adeguatezza, pertinenza e completezza del
discorso giustificativo addotto (Sez. V, n. 9204 del 16/11/2006).
4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali, nonché della somma,
ritenuta congrua di euro 1000,00, a favore della cassa delle ammende.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché della somma di euro 1000,00 a favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 7.4.2014

in tale ambito consegue l’impossibilità di esaminare, in sede di legittimità,

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