Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35712 del 28/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35712 Anno 2013
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Nerozzi Marco, nato a Bologna il 22 ottobre 1961;
avverso sentenza della Corte d’appello di Trento del 25 marzo 2011, con la quale era
stata confermata la condanna alla pena di mesi due di reclusione per insolvenza
fraudolenta;
Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Roberto Aniello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza

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Data Udienza: 28/05/2013

impugnata;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13 luglio 2012 la Corte di Cassazione, in accoglimento del
ricorso dell’imputato Nerozzi Marco, ha rimesso lo stesso in termine per l’impugnazione

confermata la condanna alla pena di mesi due di reclusione per insolvenza fraudolenta,
ritenendo fondate le doglianze dello stesso relativamente alla sua effettiva residenza
negli Emirati Arabi durante lo svolgimento del processo, circostanza che aveva causato
la conoscenza del procedimento a suo carico, solo dopo il passaggio in giudicato della
relativa sentenza.
Ciò premesso, in ossequio all’accoglimento del ricorso di rimessione in termini
da parte della Corte di cassazione, Nerozzi Marco, avverso la sentenza della Corte
d’appello di Trento del 25 marzo 2011, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
a) Mancata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato. Nullità dei
decreti di irreperibilità. Nullità di tutti gli atti del procedimento.
Il ricorrente lamenta che la sentenza della Corte d’appello di Trento del 25 marzo
2011 si fonda sull’erroneo presupposto dell’irreperibilità e dell’insolvenza, deducendo
“l’assoluta assenza di notizie in atti circa la sua attuale condizione socio – economico lavorativa”.
Lamenta inoltre che tale affermazione appare diretta conseguenza dell’iniziale
erroneo presupposto di una irreperibilità del ricorrente, a far data dal decreto del P.M. in
data 13 ottobre 2008 e dei successivi decreti di irrperibilità, tutti affetti da nullità
assoluta. A sostegno della sua affermazione il Nerozzi deduce che la sua condizione non
era infatti quella della irreperibilità, essendo iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti
all’Estero), per seguire una serie di attività commerciali avviate in particolare negli
Emirati Arabi Uniti. Da tale circostanza,peraltro nota ai Carabinieri fin dalle ricerche
effettuate in funzione del primo decreto di irreperibilità, non sono scaturite le

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della sentenza della Corte d’appello di Trento del 25 marzo 2011, con la quale era stata

conseguenti verifiche, pur essendo emerso un esatto recapito all’estero. In ogni caso le
ricerche successive, effettuate in relazione alle successive fasi processuali e gradi di
giudizio, sono state sempre effettuate in modo inadeguato, non avendo rilevato la
iscrizione del ricorrente all’A.I.R.E. Sulla base della dichiarazione di irreperibilità
reiterata nei decreti successivi si è concretizzata una serie di nullità assolute, che ha

d’appello di Trento del 15 marzo 2011, prima sospeso e poi revocato con la sentenza di
rimessione in termini della Corte di Cassazione del 13 luglio 2012.
Poichè anche il primo decreto di irreperibilità è stato emesso in data anteriore
alla informativa dei carabinieri da cui emergeva un suo recapito all’estero (presso un
hotel di Abu Dhabi), tutte le procedure relative alla condizione di irreperibilità devono
ritenersi viziate da nullità assoluta.
Ciò premesso deduce come tale circostanza abbia impedito l’esercizio del proprio
diritto di difesa, penalizzando gravemente la sua posizione processuale fin dal giudizio di
primo grado e portando alla pronuncia di una sentenza di condanna a suo carico.
Ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Treento del 25 marzo 2011 e di ogni altro atto presupposto, compresa la sentenza del
Tribunale di Trento, sez. distaccata di Tione, del 18 settembre 2009.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato con riferimento al motivo della nullità
procedurale attinente ai presupposti per l’emissione del decreto di irreperibilità.
2. E’ documentalmente provato, infatti, che il ricorrente risulta iscritto all’A.I.R.E.
con decorrenza fin dal 5 marzo 2009, in epoca dunque antecedente alla data di
emissione del decreto di citazione a giudizio in primo grado. L’Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e
contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai
dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni
provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. è ritenuta

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colpito tutti gli atti compiuti fino all’ordine di esecuzione della sentenza della Corte

un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per
usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché
per l’esercizio di importanti diritti, quali ad esempio, la possibilità di votare per elezioni
politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei
rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-

documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni; la possibilità di rinnovare la
patente di guida . Devono pertanto iscriversi all’A.I.R.E.:

i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a
12 mesi;

quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto
della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato

all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della
residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione
Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Deve sottolinearsi che alla richiesta va
allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare
(es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta
di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
Anche l’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino. L’interessato, infatti, deve
tempestivamente comunicare all’ufficio consolare: a) il trasferimento della propria
residenza o abitazione; b) le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale

consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.; la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di

trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);- il
rientro definitivo in Italia; c) la perdita della cittadinanza italiana, anche perché il
mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio
di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o
del plico elettorale in caso di votazioni. Quest’ultima previsione rende evidente come la
verifica dell’iscrizione all’A.I.R.E. , che è un servizio gestito dai singoli comuni a livello

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territoriale, e dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali,a
livello nazionale, cui vengono trasmessi i dati delle Anagrafi comunali, sia una
condizione essenziale per la declaratoria dell’irreperibilità del soggetto interessato.
D’altra parte fin dalla comunicazione della Stazione Duomo dei Carabinieri di Milano in
data 18 giugno 2008 esiste l’indicazione di una residenza all’estero del prevenuto,

Servizio Anagrafe del Comune di Milano ha ufficialmente comunicato all’Ambasciata di
Abu Dhabi- Emirati Arabi Uniti, la iscrizione all’AIRE del Nerozzi con decorrenza 5 marzo
2009. Tale circostanza rende sussistente, a parere della Corte, la condizione in base alla
quale, prima dell’emissione del decreto di irreperibilità, almeno ai fini del decreto di
citazione a giudizio in primo grado, doveva essere esperito il tentativo di notifica
all’estero, non potendosi affermare che del Nerozzi si ignorasse l’esatto recapito,sia
grazie alle informazioni fornite dallo stesso ma, soprattutto, in base all’iscrizione nel
registro dell’A.I.R.E. dell’Anagrafe del Comune di Milano, elementi che rendevano
possibile in maniera fondata, un giudizio positivo di reperibilità dell’interessato nel luogo
indicato, che, anche se transitorio, era comunque dotato dei caratteri di stabilità tali che
comportavano una chiara distinzione dalla situazione di momentaneo soggiorno, che
non avrebbe comportato l’onere della notifica.
3. L’accoglimento del primo motivo rende superfluo l’esame dei motivi di merito,
la cui configurazione risente peraltro in maniera assorbente della limitazione all’esercizio
del diritto di difesa nei precedenti gradi di giudizio subito dal ricorrente.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere annullata senza rinvio la
sentenza impugnata e la sentenza di primo grado con la conseguente trasmissione degli
atti al Tribunale di Trento per il giudizio

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fornita, seppur telefonicamente dallo stesso, in Abu Dhabi, Emirati Arabi, mentre il

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado.
Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per il giudizio.
Roma li 28 maggio 2013

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