Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35712 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35712 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FALCIGLIA SALVATORE N. IL 08/09/1968
avverso la sentenza n. 322/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 20/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il ProcuratoreGenerale in persona del Dott.
Ar(A.Pi eaVQ.n-A2A-A-A:
che ha concluso per

Udito, per la pa civile, l’Avv
Uditi s ensor Avv.

Data Udienza: 09/06/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 20/05/2014 la Corte d’appello di Caltanissetta, decidendo a
seguito di annullamento con rinvio disposto con sentenza di questa Corte n.
16683 del 27/03/2013, ha rideterminato la pena inflitta a Salvatore Faeciglia in
anni uno, mesi tre e giorni tre di reclusione ed euro 520,00 di multa.
Il Fa2ciglia è stato ritenuto responsabile: del delitto di cui agli artt. 81, cod. pen.,
2e 7, I. n. 895 del 1967 (capo 1); del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen., 23,
comma 3, I. n. 110 del 1975 (capo 2); del delitto di cui agli artt. 81, 648 cod.

(capo 4); di tre contravvenzioni di cui all’art. 697 cod. pen. (capi 4, 5, 6).
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato
ad un unico motivo, con il quale si lamenta: a) che, per effetto della esclusione
della recidiva, la pena da irrogare risultava quella di anni uno, mesi due e giorni
venti di reclusione; b) che la sentenza impugnata non aveva reso intelligibili i
calcoli effettuati; c) che del pari incomprensibili erano le ragioni che avevano
condotto a determinare la pena pecuniaria.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Premesso che l’annullamento con rinvio è stato disposto dalla sentenza n. 16638
di questa Corte limitatamente all’aumento di pena disposto per la recidiva e che
sono, pertanto, inammissibili le censure relative agli aumenti di pena disposti per
i reati posti in continuazione, come pure quelle concernenti la determinazione
della pena pecuniaria, osserva la Corte quanto segue.
La sentenza del G.u.p. del Tribunale di Enna del 10/07/2008 aveva ritenuto
l’imputato responsabile dei reati ascrittigli e determinato la pena in un anno e
quattro mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa (pena base, per il reato di cui
al capo 2, un anno di reclusione ed euro 200,00 di multa, aumentata per la
continuazione interna con lo stesso reato, di un mese di reclusione ed euro 50,00
di multa, quindi di tre mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa per la
continuazione con ciascuno dei reati di cui ai capi 1 e 3, di tre mesi di reclusione
ed euro 100,00 di multa per il reato di cui al capo 4, e infine, di dieci giorni di
reclusione ed euro 15,00 di multa per ciascuna delle tre fattispecie
contravvenzionali di cui ai capi 5, 6 e 7; sulla pena risultante, di anno uno e mesi
undici di reclusione ed euro 795,00 di multa era poi stato applicato l’aumento per
la ritenuta recidiva – un mese di reclusione ed euro 105,00 di multa – e quindi la
riduzione per la scelta del rito abbreviato).
La Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza del 24/11/2011, in parziale
riforma di tale decisione, ha ritenuto la contravvenzione di cui al capo 5 assorbita
nel delitto di cui al capo 1 (ossia, non ha affatto dichiarato estinte per
1

pen. (capo 3); del delitto di cui agli artt. 81, cod. pen., 2 e 7, I. n. 895 del 1967

prescrizione le contravvenzioni, secondo l’assunto del ricorrente) e, pertanto,
escluso l’aumento di pena di giorni dieci di reclusione ed euro 15,00 inflitta, ha
rideterminato la pena in anni uno, mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro
585,00 di multa.
Ne consegue che la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta che, il
20/05/2014, a seguito del disposto annullamento con rinvio, ha eliminato
l’aumento per la recidiva, correttamente ha determinato la pena in anni uno,
mesi tre e giorni tre di reclusione ed euro 520,00 di multa, in quanto l’originaria

risultante per effetto della prima pronuncia della Corte d’appello, al netto

dell’escluso aumento per la recidiva, doveva essere semplicemente ridotta di un
terzo in conseguenza della scelta del rito abbreviato, così giungendosi ad anni
uno, mesi tre e giorni tre di reclusione ed euro 520,00 di multa
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue,

ex art. 616 cod. proc. pen., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 09/06/2015
Il Componente estensore

Il Presidente

pena di anni uno, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 780,00 di multa,

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