Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35711 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35711 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

NR. 38986\12

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :

LO MONTE Francesco, n. a Mezzojuso -PA- il 25\6\1944
avverso la sentenza del
4\7\2012 (n. 7340\12);

Tribunale di Milano

del

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Mario
Fraticelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

Data Udienza: 07/05/2013

RITENUTO in FATTO

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando :
2.1. il vizio di motivazione in relazione al mancato rilievo della presenza di eventuali
cause di non punibilità ed alla commisurazione della pena;
2.2. la mancanza di motivazione in ordine alla durata della sospensione della patente,
quantificata in misura vicina al massimo edittale e senza la riduzione per il rito
prevista dall’art. 222, co. 2 bis, C.d.S.
Con memoria depositata il 22\4\2013 il difensore dell’imputato ha ribadito i motivi di
ricorso.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è solo in parte fondato.
3.1. In ordine alla prima doglianza formulata, va rammentato che questa Corte ha
ripetutamente affermato che l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione
concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve
ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità
della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10372 del
27/09/1995 Ud. (dep. 18/10/1995), Serafino, Rv. 202270; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2932
del 22/09/1997 Cc. (dep. 06/11/1997), Ninivaggio, Rv. 209387; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
4295 del 22/08/2000 Cc. (dep. 30/08/2000), Marasco, Rv. 217205).

In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata (ex plurimis Cass. IV, 17\10\2006, n. 34494; Cass. I, 6\2\2007, n. 4688).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se
sussistano le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla
richiesta e siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza
precisare, come nel caso di specie, per quali specifiche ragioni detta disposizione
avrebbe dovuto essere applicata nel momento del giudizio.
Quanto alla pena, essa è stata applicata nella misura richiesta e la valutazione in
ordine alla congruità della medesima risulta effettuata. Resta, pertanto, preclusa ogni
successiva doglianza al riguardo.

1. Con sentenza del Tribunale di Milano del 4\7\2012, emessa ai sensi dell’art. 444
c.p.p., veniva applicata all’imputato Lo Monte Francesco la pena di un anno di
reclusione, per il delitto di cui all’art. 589 c.p. per omicidio colposo in danno del
pedone Boatti Pierfelice, delitto aggravato dalla violazione delle norme sulla
circolazione stradale (acc. in Milano il 26\7\2010). All’imputato veniva applicata,
inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni tre e
mesi sei.

3.2. Fondata, invece è la censura relativa alla durata della sospensione della patente.
Invero, non v’è alcun dubbio che costituisce principio consolidato in giurisprudenza
che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi,
con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura
assai prossima a questo, deve congruamente motivare l’esercizio del suo potere
discrezionale sul punto (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 8439 del 24/04/1996 Ud. (dep.

motivazione, in misura vicina al massimo edittale; ma non risulta neanche ridotta di
un terzo come imposto dal comma 2 bis dell’art. 222 C.d.S.
Si impone, pertanto, sul punto, l’annullamento con rinvio della sentenza.
P.Q.M.
La Corte annulla l’impugnata sentenza limitatamente al punto concernente la
disposta sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al
Tribunale di Milano. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2013
Il Consigliere estensore

14/09/1996), Rv. 206297; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007 Ud. (dep.
28/09/2007), Rv. 237470).
Ciò detto, nel caso di specie, non solo la sospensione è stata fissata, senza alcuna

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