Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35710 del 02/07/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35710 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BISOGNO SALVATORE N. IL 14/08/1953
avverso la sentenza n. 8353/2012 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
09/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere
Dott. MAURIZIO FUMO
. .
che ha concluso per

Udito er la parte civile, l’Avv
U it i difensor Avv.

Data Udienza: 02/07/2014

udito il PG in persona del sost.proc. gen. dott. E. Scardaccione che ha chiesto annullarsi senza
rinvio la condanna penale di cui al capo H)
RITENUTO IN FATTO

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e in particolare dell’articolo 74 del codice di rito
ed inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, atteso che le predette parti civili,
ad eccezione del Comune di Salerno, sono quelle contemplate esclusivamente con riferimento
al delitto di cui al capo H), del quale il Bisogno non è chiamato a rispondere. È quindi evidente
l’erroneità della decisione, conseguente alla illegittimità della costituzione delle predette parti
civili nei confronti del Bisogno, il quale va dichiarato senza dubbio estraneo all’azione
risarcitoria instaurata nel processo penale a suo carico dalle predette parti. Invero, la
legittimazione a costituirsi parte civile spetta a chiunque abbia riportato un danno causalmente
riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato. Ne consegue che, non essendo
stato Bisogno mai imputato del reato di cui al predetto capo H), lo stesso non può essere
ritenuto responsabile dei danni ex delicto a tale reato collegati. Non sussiste quindi la
legitimatio ad causam che si identifica con la titolarità del diritto sostanziale in capo alla
persona alla quale il reato abbia cagionato un danno, danno che, come premesso,costituisce il
presupposto per la costituzione di parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che il presente ricorso avrebbe dovuto essere trattato in camera di
consiglio. Essendo stato, tuttavia, assegnato alla pubblica udienza, ragioni di economia
processuale consigliano la sua odierna trattazione, non potendosi certamente ravvisare
nell’adozione di un rito più “garantito”, alcuna lesione del diritto di difesa o, comunque, di
posizioni soggettive.
2. Tanto chiarito, la censura è fondata e merita accoglimento.
Bisogno Salvatore non era chiamato a rispondere del delitti di cui al capo H). Lo stesso dunque
non può essere condannato al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili costituitesi nei
confronti di coloro che del predetto reato sono imputati (e per il quale hanno riportato
condanna a pena patteggiata). Tra costoro, come premesso, non figura l’attuale ricorrente.
2.1. Consegue annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle
statuizioni civili relative alla condanna del Bisogno al rimborso delle spese sostenute dalle parti
civili di cui al capo H).
PQM
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al rimborso delle
spese sostenute dalle parti civili costituitesi contro Bisogno Salvatore con riferimento al delitto
di cui al capo H).

Così deciso in Roma 2 luglio 2014.

1. Il difensore di Bisogno Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ai
sensi dell’articolo 444 cpp dal GUP presso il tribunale di Salerno, con la quale allo stesso è
stata applicata la pena concordata di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa e
con la quale lo stesso è stato condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalle
parti civili: Comune di Salerno, Caprarelli Salvatore, Ferrarese Teresa, Mollo Rosanna, Zagaria
Giuseppe, Di Giacomo Lucia, Marolda Francesco, Santomauro Vincenzo, Liguori Corrado.

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