Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3571 del 16/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3571 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

FORMICOLA Beniamino

avverso l’ordinanza del 10 febbraio 2014, emessa dal Tribunale di Napoli in
funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gabriele
Mazzotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito altresì, l’avv. Arturo Frojo, che ne ha chiesto, invece, l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 12 ottobre 2013, il Gip del Tribunale di Napoli

applicava la misura cautelare in carcere nei confronti di Beniamino Formicola,
indagato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di delitti di impiego di capitali di illecita provenienza in attività
economiche operanti nel settore della distribuzione di carburante, con l’aggravante
dell’art. 7 legge n. 203/91 e per due delitti di interposizione fittizia.

Data Udienza: 16/09/2014

Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell’indagato il
Tribunale di Napoli con ordinanza indicata in epigrafe, annullava il provvedimento
impugnato e, per l’effetto, disponeva la liberazione dello stesso Formicola se non
detenuto per altro. Pur ritenendo sussistente un quadro indiziario dotato della
necessaria gravità ai fini della legittimazione della misura custodiale, il giudice del
riesame riteneva insussistenti le esigenze cautelari, specie sotto il profilo del
pericolo di recidiva, tenuto peraltro conto delle gravi condizioni di salute dello

2. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore del Formicola, avv. Arturo Frojo,
ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura di seguito
indicate.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) e c)
in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui all’art. 416 cod. pen.e 12
quinquies I. n. 356/92. Si contesta, in definitiva, l’impianto giustificativo in forza del
quale il giudice del riesame aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza
in direzione delle ipotizzate fattispecie delittuose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si pone, in tutta evidenza, in area d”inammissibilità.
La detta impugnativa si sostanzia, invero, di rilievi critici di mero fatto e
sostanzialmente generici, inidonei a scalfire la corposa struttura motivazionale del
provvedimento impugnato, che, nel disporre la liberazione dell’indagato per ritenuta
insussistenza delle esigenze cautelari anche in ragione delle sue condizioni di
salute, ha coerentemente indicato le risultanze investigative ritenute idonee ad
integrare il quadro indiziario dotato del coefficiente di gravità tale da legittimare la
misura cautelare in funzione degli addebiti oggetto d’incolpazione provvisoria.

2. Per quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le
consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 1000,00, in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 16/09/2014

stesso istante.

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