Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35709 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 35709 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: IZZO FAUSTO

Data Udienza: 07/05/2013

NR. 8786\13

SENTENZA
sul ricorso proposto da :

LA ROSA Francesco, n. a Messina il 15\12\1953
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di
Messina del 24\1\2013 (n. 925\2012);

udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ;
udite le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso;

li

RITENUTO in FATTO

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato,
lamentando la erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione, laddove la
corte di merito non aveva appieno valutato la patologia del ricorrente, affetto da
gastroresezione per via della rimozione di un carcinoma ed in relazione a cui si erano
presentati linfonodi. Il fatto che l’imputato fosse sottoposto a continuo monitoraggio
non era sufficiente ad escludere la incompatibilità del regime carcerario con le
condizioni di salute.
CONSIDERATO in DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Ha osservato il Tribunale che dagli atti processuali emergeva la sussistenza di
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ostativa alla modifica della misura.
In particolare, valutata la gravità del delitto commesso e la conseguente pena irrogata
(anni sette e mesi sei di reclusione); nonché la pericolosità sociale del La Rosa,
emergente dai plurimi precedenti penali (per art. 416 bis c.p.; art. 416 c.p.; furto;
violazione delle misure di prevenzione; rapina; estorsione ed altro).
Quanto alle condizioni di salute, dalle relazioni mediche in atti esse non risultavano
incompatibili con il regime carcerario, né si segnalavano aggravamenti delle patologie
lamentate.
Le censure articolate dal ricorrente non intaccano la coerenza e logicità del
provvedimento impugnato. La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso impone
pertanto la declaratoria di inammissibilità.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa,
del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al
versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
direttore dell’Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito
dall’art. 94, co. 1°, ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2013

1. Con ordinanza del 16\11\2012 la Corte di Appello di Messina, rigettava la richiesta
di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere disposta nei confronti di
La Rosa Salvatore, imputato del delitto di cui all’art. 73 TU 309 del 1990 per la
detenzione illecita di gr. 944,2 di marijuana; nonché per il reato di cui all’art. 9 della
legge 1423 del 1956.
Con successivo provvedimento del 24\1\2013 il Tribunale del Riesame di Messina, in
sede di appello cautelare confermava il provvedimento di rigetto.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

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