Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35708 del 25/06/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35708 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA
Data Udienza: 25/06/2014
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIOVESAN TIZIANO N. IL 01/04/1966
avverso la sentenza n. 6081/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per e
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LdSLU RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 23-9-2013, parzialmente riformando
quella del Tribunale di Monza, sez. dist. di Desio, in data 18-3-2009, nei confronti di
Tiziano PIOVESAN, dichiarava la prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 660
cod. pen., effettuava il giudizio di equivalenza tra le generiche e l'aggravante di cui
all'art. 612 cpv. cod. pen. e, ritenuta violazione più grave il reato di ingiuria, grave e di ingiuria erano frutto della riqualificazione del reato di maltrattamenti
effettuata dal giudice di primo grado.
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso deducendo violazione di legge in
relazione all'art. 52 d.lgs. 274/2000 e all'art. 81 cod. pen., nonché vizio di
motivazione in ordine all'irrogazione della pena detentiva.
3. La corte territoriale aveva ritenuto applicabile la pena detentiva prevista
alternativamente a quella pecuniaria dall'art. 594 cod. pen., anziché quella stabilita
dalla normativa sul giudice di pace, stante la connessione di tale reato con quello di
minaccia grave di competenza del tribunale.
4. Il ricorrente invece osservava che, mentre la giurisprudenza di questa corte citata in
sentenza non autorizza tale conclusione, i due reati, se separatamente giudicati,
sarebbero stati soggetti ad un trattamento più favorevole in quanto entrambi puniti
con pena pecuniaria, con conseguente contrasto del trattamento sanzionatorio
applicato con l'art. 81, comma 3, cod. pen. -il quale prevede che per effetto della
continuazione la pena non può essere superiore a quella derivante dal cumulo
materiale-, tale da essere al limite di una reformatio in peius. 5. Comunque la corte milanese non aveva motivato in ordine alla determinazione della
pena, tanto più avendo privilegiato quella detentiva, ma solo sul giudizio di
ponderazione delle circostanze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. Va premesso che la questione della prescrizione dei reati prospettata in subordine dal
difensore nella discussione orale, è manifestamente infondata occorrendo tener conto
della sospensione di giorni 171, con conseguente decorso dei termini prescrizionali dei
due reati alle date rispettivamente del 9-7-2014 e 5-10-2014.
3. Ciò posto, va osservato che la pena inflitta è illegale, con conseguente assorbimento j.
1r
Invero giusta la previsione dell'art. 63 Igs. n. 274/2000, ai reati indicati nell'art. 4,
della doglianza di vizio motivazionale. 4. commi 1 e 2, del medesimo testo normativo, quantunque giudicati da un giudice
2 rideterminava la pena in mesi uno e giorni dieci di reclusione. I reati di minaccia diverso dal giudice di pace, si applicano le disposizioni del titolo II del suddetto decreto
legislativo.
5. Tale principio è derogabile, secondo questo collegio, soltanto se i reati di competenza
del giudice di pace giudicati dal giudice diverso siano connessi a reati di competenza di
quest'ultimo, sempre che, ove riconosciuta la continuazione, uno di questi sia assunto
quale violazione più grave, non potendo, in tal caso, gli aumenti per la continuazione
con i reati satellite, anche se di competenza del giudice di pace, che essere effettuati per quest'ultima, indipendentemente dal fatto che per i reati minori siano previste, in
quanto di competenza del giudice di pace, pene di specie e natura diverse (per
l'esigenza che ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre
applicare la sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più
grave, con il limite che l'aumento di pena non deve superare il triplo di quella da
infliggere per la violazione più grave: Cass. 41659/2013, 15986/2009).
6. La corte territoriale ha fatto però applicazione del principio della connessione in un caso
inverso, in cui la violazione ritenuta più grave (l'ingiuria) è di competenza del giudice di
pace, facendo leva sul fatto che Piovesan risponde anche di minaccia grave, reato di
competenza del tribunale, ed ha avvalorato l'unitarietà del regime sanzionatorio
applicato concedendo la sospensione condizionale della pena, istituto che esula dal
novero delle norme applicabili ai procedimenti dinanzi al giudice di pace.
7. Il richiamo alla giurisprudenza di questa corte espressa nella sentenza 24411/2010 non
è tuttavia idoneo a corroborare la conclusione raggiunta dal momento che l'ultimo inciso
della frase contenuta in tale decisione 'Né il fatto che la sentenza sia stata pronunciata
dal Tribunale può spostare i termini della questione, in assenza di connessione con reati
punibili con le pene tradizionali' non può che significare che, in caso di reati connessi, la
pena detentiva prevale sul trattamento sanzionatorio speciale previsto per i reati di
competenza del giudice di pace soltanto quando il reato più grave sia punito con pena
detentiva.
8. Nella specie, invece, la minaccia grave, di competenza del tribunale, costituisce reato
satellite per effetto del riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti
all'aggravante, mentre la violazione più grave è l'ingiuria, reato al quale, in virtù della
norma inizialmente richiamata, si applicano le pene del giudice di pace anche quando è
giudicato da un giudice diverso. Con la conseguenza che tanto la pena base che
l'aumento per continuazione dovranno essere quelli propri del regime sanzionatorio
previsto per i reati di competenza del giudice di pace. 9. La sentenza merita quindi annullamento con rinvio per rideterminazione del trattamento
sanzionatorio, unico tema oggetto di ricorso, con passaggio in giudicato delle altre
statuizioni. 3 con pena omogenea a quella della violazione più grave, con il limite del triplo della pena P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra
sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame. Roma 25-6-2014