Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35708 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35708 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

Data Udienza: 25/06/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIOVESAN TIZIANO N. IL 01/04/1966
avverso la sentenza n. 6081/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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La corte territoriale aveva ritenuto applicabile la pena detentiva prevista alternativamente a quella pecuniaria dall'art. 594 cod. pen., anziché quella stabilita dalla normativa sul giudice di pace, stante la connessione di tale reato con quello di minaccia grave di competenza del tribunale. 4. Il ricorrente invece osservava che, mentre la giurisprudenza di questa corte citata in sentenza non autorizza tale conclusione, i due reati, se separatamente giudicati, sarebbero stati soggetti ad un trattamento più favorevole in quanto entrambi puniti con pena pecuniaria, con conseguente contrasto del trattamento sanzionatorio applicato con l'art. 81, comma 3, cod. pen. -il quale prevede che per effetto della continuazione la pena non può essere superiore a quella derivante dal cumulo materiale-, tale da essere al limite di una reformatio in peius. 5. Comunque la corte milanese non aveva motivato in ordine alla determinazione della pena, tanto più avendo privilegiato quella detentiva, ma solo sul giudizio di ponderazione delle circostanze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che la questione della prescrizione dei reati prospettata in subordine dal difensore nella discussione orale, è manifestamente infondata occorrendo tener conto della sospensione di giorni 171, con conseguente decorso dei termini prescrizionali dei due reati alle date rispettivamente del 9-7-2014 e 5-10-2014. 3. Ciò posto, va osservato che la pena inflitta è illegale, con conseguente assorbimento j. 1r Invero giusta la previsione dell'art. 63 Igs. n. 274/2000, ai reati indicati nell'art. 4, della doglianza di vizio motivazionale. 4. commi 1 e 2, del medesimo testo normativo, quantunque giudicati da un giudice 2 rideterminava la pena in mesi uno e giorni dieci di reclusione. I reati di minaccia diverso dal giudice di pace, si applicano le disposizioni del titolo II del suddetto decreto legislativo. 5. Tale principio è derogabile, secondo questo collegio, soltanto se i reati di competenza del giudice di pace giudicati dal giudice diverso siano connessi a reati di competenza di quest'ultimo, sempre che, ove riconosciuta la continuazione, uno di questi sia assunto quale violazione più grave, non potendo, in tal caso, gli aumenti per la continuazione con i reati satellite, anche se di competenza del giudice di pace, che essere effettuati per quest'ultima, indipendentemente dal fatto che per i reati minori siano previste, in quanto di competenza del giudice di pace, pene di specie e natura diverse (per l'esigenza che ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato occorre applicare la sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, con il limite che l'aumento di pena non deve superare il triplo di quella da infliggere per la violazione più grave: Cass. 41659/2013, 15986/2009). 6. La corte territoriale ha fatto però applicazione del principio della connessione in un caso inverso, in cui la violazione ritenuta più grave (l'ingiuria) è di competenza del giudice di pace, facendo leva sul fatto che Piovesan risponde anche di minaccia grave, reato di competenza del tribunale, ed ha avvalorato l'unitarietà del regime sanzionatorio applicato concedendo la sospensione condizionale della pena, istituto che esula dal novero delle norme applicabili ai procedimenti dinanzi al giudice di pace. 7. Il richiamo alla giurisprudenza di questa corte espressa nella sentenza 24411/2010 non è tuttavia idoneo a corroborare la conclusione raggiunta dal momento che l'ultimo inciso della frase contenuta in tale decisione 'Né il fatto che la sentenza sia stata pronunciata dal Tribunale può spostare i termini della questione, in assenza di connessione con reati punibili con le pene tradizionali' non può che significare che, in caso di reati connessi, la pena detentiva prevale sul trattamento sanzionatorio speciale previsto per i reati di competenza del giudice di pace soltanto quando il reato più grave sia punito con pena detentiva. 8. Nella specie, invece, la minaccia grave, di competenza del tribunale, costituisce reato satellite per effetto del riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, mentre la violazione più grave è l'ingiuria, reato al quale, in virtù della norma inizialmente richiamata, si applicano le pene del giudice di pace anche quando è giudicato da un giudice diverso. Con la conseguenza che tanto la pena base che l'aumento per continuazione dovranno essere quelli propri del regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace. 9. La sentenza merita quindi annullamento con rinvio per rideterminazione del trattamento sanzionatorio, unico tema oggetto di ricorso, con passaggio in giudicato delle altre statuizioni. 3 con pena omogenea a quella della violazione più grave, con il limite del triplo della pena P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame. Roma 25-6-2014

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