Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35707 del 25/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35707 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Gallo Andrea Rinaldo, nato a Fagnano Castello, il 27/6/1970;

avverso la sentenza del 6/11/2013 della Corte d’appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Roberto
Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Giulio Tarsitano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 25/06/2014

1.La Corte d’appello di Catanzaro confermava la condanna a seguito di giudizio
abbreviato di Gallo Andrea Rinaldo per il reato di lesioni gravi aggravate dai futili motivi
e dalla minorata difesa commesso ai danni di De Zarlo Giovanni.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando
quattro motivi. Con il primo deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di Bosco
Francesco e Bruno Luigi in quanto rese senza che agli stesse fossero state poste
domande e dunque in violazione di quanto disposto dall’art. 198 c.p.p. Con il secondo

dell’eziologia delle lesioni subite dalla persona offesa, nonché in ordine al difetto di
segni evidenti sul corpo di quest’ultima dei presunti calci e pugni che gli avrebbe
sferrato l’imputato anche quando questi era già a terra. Con il terzo motivo viene
eccepita la contraddittorietà della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta
attendibilità del De Zarlo, nonostante questi non avesse riferito dei pregressi screzi con
il Gallo, ed all’esclusione invece di quella dell’imputato perché analogamente avrebbe
omesso di riferire quando interrogato della presenza ai fatti di coloro che sono stati
sentiti come testi a discarico. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia infine il difetto
di motivazione sulla eziologia della frattura del collo del piede della persona offesa, che
con i motivi aggiunti d’appello era stata fondatamente attribuita a causa sopravvenuta
del tutto imprevedibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e per certi versi inammissibile.
1.1 Pregiudiziale è l’esame dell’eccezione processuale sollevata con il primo motivo, la
quale è peraltro infondata.
1.2 In proposito deve infatti osservarsi come l’art. 198 c.p.p. (richiamato dall’art. 362 e
attraverso questo dall’art. 351 c.p.p.) non regolamenta le modalità di assunzione della
testimonianza (la cui disciplina è invece contenuta nell’art. 499 c.p.p.), ma detta i
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doveri del testimone, tra cui quello di rispondere secondo verità. f1 disposizione
impone dunque all’operante che provvede ad assumere a sommarie informazioni una
persona informata sui fatti di articolare un preciso catalogo di domande, ben potendo
ricevere da quest’ultimo anche dichiarazioni non precedentemente sollecitate, come del
resto è logico ritenere attesa la funzione dell’atto in questione, che non è quella della
formazione della prova nel contraddittorio delle parti, bensì quella di acquisire elementi
utili ad orientare le indagini sul fatto di reato.
1.3 Non di meno deve osservarsi come dai verbali riportati nel ricorso emerga
chiaramente che l’operante, oltre ad avvisare il Bruno e il Bosco sugli obblighi ex art.
198 c.p.p., gli ha altresì descritto il fatto in ordine al quale venivano sentiti, invitandoli
dunque a riferire quanto a loro conoscenza in merito allo stesso, il che dimostra come

motivo il ricorrente lamenta invece vizi della motivazione in merito alla ricostruzione

lo stesso presupposto dell’eccezione formulata dal ricorrente non corrisponda alla realtà
delle risultanze processuali.

2.

Il secondo e il quarto motivo del ricorso, che possono essere trattati

congiuntamente, risultano invece generici.
2.1 La Corte distrettuale, nel confutare le censure sollevate con il gravame di merito e
con i motivi aggiunti d’appello, ha fornito spiegazione logica e coerente alle risultanze

non siano state riscontrate tracce evidenti dei colpi ricevuti dallo stesso ad opera
dell’imputato. In particolare, con riguardo al primo profilo, i giudici d’appello hanno
evidenziato come, anche qualora le menzionate lesioni dovessero essere imputate
all’impatto della persona offesa con il terreno, ciò non farebbe venir meno il rapporto di
col
causalità t72 il pugno inferto da tergo dall’imputato, il quale ha determinato la
successiva caduta. Quanto al secondo profilo la sentenza ha precisato come la
repentinità dei colpi vibrati quando la vittima era già a terra e l’abbigliamento di
quest’ultima ben possono giustificare l’assenza delle invocate tracce, tanto più che non
necessariamente queste avrebbero dovuto esistere.
2.2 La tenuta logica e giuridica del ragionamento svolto dalla Corte distrettuale è fuori
discussione, mentre le censure del ricorrente risultano meramente assertive ovvero
tese a sollecitare in questa sede una inammissibile rivisitazione del compendio
probatorio. Ma il ricorso si appalesa altresì come generico nella misura in cui non ha
confutato l’affermato rapporto causale tra il comportamento dell’imputato e la caduta
della parte offesa, limitandosi a ribadire – peraltro in maniera assai evanescente – la
possibile qualificazione di quest’ultima come causa sopravvenuta idonea ad
interrompere il nesso causale tra le lesioni e la condotta dell’imputato e cioè la tesi che
è stata motivatamente respinta dai giudici d’appello. Quanto poi alla supposta illogicità
della valutazione sulla repentinità dell’azione, si tratta di doglianza tanto apodittica
quanto versata in fatto, mentre, per quanto riguarda l’obiezione relativa alla mancata
rilevazione delle tracce dei colpi attribuiti all’imputato, deve osservarsi come la stessa anche al di là della logica spiegazione fornita sul punto in sentenza – si fondi su di un
mero paralogismo.

3. Inammissibile è anche il terzo motivo.
3.1 La Corte distrettuale ha ancora una volta ampiamente argomentato sulle ragioni
per cui il fatto che la persona offesa non abbia originariamente riferito degli screzi avuti
in passato con l’imputato non ne compromettesse l’attendibilità e parimenti ha spiegato
perché, invece, il non aver fatto menzione nell’interrogatorio della presenza di
testimoni in grado di asseverare la sua versione dei fatti fosse circostanza idonea a
incrinare la credibilità del Gallo e dei suoi amici.

processuali sia sull’eziologia delle lesioni subite dal De Zarlo, sia in merito al fatto che

3.2 In tal senso l’accusa mossa dal ricorrente sul contraddittorio utilizzo dello stesso
parametro valutativo da parte della Corte territoriale si rivela dunque del tutto
apodittica, difettando del doveroso confronto con le spiegazioni offerte in sentenza,
rivelando anche su questo punto l’irrimediabile genericità del ricorso.
P.Q.M.

Così deciso il 25/6/2014

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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